Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2023, n. 10932

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2023, n. 10932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10932
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da F R, nata a Cosenza il 05/07/1966 avverso l'ordinanza del 15/09/2022 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera P D N T;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'avvocato V B, nell'interesse di R F, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da R F avverso la misura cautelare applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari per il reato di concorso concorso esterno in associazione mafiosa (Capo 9), ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il provvedimento impugnato ha ritenuto il ricorrente, titolare della società D.J. Service, imprenditore di riferimento della consorteria 'ndranghetista cosentina, facente capo ad Adolfo D'Ambrosio sul quale erano convogliati parte degli interessi economici del clan, attraverso gli appalti vinti da F con la Pubblica amministrazione per l'installazione di impianti elettrici in edifici scolastici.

2. Avverso detta ordinanza la difesa di R F propone ricorso con i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 416- bis cod. pen., con riferimento agli artt. 121, 125, comma 3, 292 e 273 cod. proc. pen., in quanto l'ipotesi accusatoria, sostanzialmente confermata dal Tribunale del riesame, non aveva tenuto conto: a) dell'assenza di anomalie o interferenze nelle gare e nelle aggiudicazioni alla D.J. Service s.n.c.;
b) della mancata denuncia, da parte della Regione, di pressioni per i pagamenti alla citata società e, da parte delle scuole, di fatti illeciti;
c) alla carenza di elementi investigativi relativi a minacce o segnalazioni per favorire la società da parte di I M o altri appartenenti al gruppo D'Ambrosio;
d) alla mancata elevazione di imputazioni all'imprenditore M D R, che pure si ipotizza essere punto di riferimento del consorzio criminale all'interno della Regione. Il provvedimento impugnato, inoltre, non aveva valutato le dichiarazioni rese da M D R, ex art. 391-bis cod. proc. pen., in cui aveva puntualmente spiegato i rapporti sia con il ricorrente che con M. In particolare, sia quest'ultimo, quale intermediario, che De Rose avevano un legittimo interesse alla riscossione di denaro dalla società, in ragione della provvigione a ciascuno spettante, peraltro pagata con bonifico, come risulta dalle intercettazioni dalle quali si evince un rapporto di F soltanto con M (conversazione del 18 giugno 2019). Questi, peraltro, reclamava somme soltanto per sé (intercettazione del 14 settembre 2019), di ammontare limitato rispetto ai fatturati della società, e non per il gruppo criminale. Infine, il Tribunale di Catanzaro non aveva considerato che la tracciabilità dei pagamenti operati dal ricorrente fosse incompatibile con il versamento a cosche mafiose.
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