Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2020, n. 30921
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da J M, nato a Bari il 01/04/1946 avverso la ordinanza del 08/07/2020 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere M R;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F R P, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;uditi i difensori del ricorrente, avv.ti F P S e G A, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Bari ha parzialmente accolto l'appello proposto da M i, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 24 aprile 2020 con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al predetto con ordinanza dello stesso Giudice per le indagini preliminari del 24 gennaio 2020 perché gravemente indiziato di concorso in più delitti di false comunicazioni sociali (capi da 1 a 11), in più delitti di falso in prospetto di cui all'art. 173-bis d.lgs. n. 58 del 1998 (capo 14) e nel delitto di ostacolo alla vigilanza, di cui all'art. 2638, primo, secondo e terzo comma, cod. civ., delitti commessi in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Banca popolare di Bari e di amministratore di fatto della stessa. In particolare, il Tribunale del riesame, ritenute affievolite le esigenze cautelari, ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con quelle del divieto di dimora nel Comune di Bari e del divieto, della durata di un anno, di esercitare la professione di dirigente di istituti bancari e delle imprese o uffici direttivi di persone giuridiche o imprese. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso Marco J, a mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 272 e 274, lett. c), cod. proc. pen. per essere stato erroneamente applicato il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della attualità di detto pericolo. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che gli elementi addotti a sostegno della richiesta abbiano solo affievolito le esigenze cautelari e ha giustificato la decisione affermando che non sono stati sostituiti coloro che rivestono cariche apicali in seno alle varie divisioni della banca e che hanno assecondato le decisioni dello J e che, pertanto, l'indagato sarebbe tuttora in grado, esercitando pressioni su tali soggetti, di condizionarli ed orientare le loro scelte. Quella indicata dal Tribunale del riesame era, però, solo un'astratta possibilità piuttosto che una concreta probabilità e comunque la motivazione risulta estremamente generica, in quanto non si indica quali sarebbero tali soggetti, quali cariche ricoprirebbero in seno alla banca e in cosa si sostanzierebbero le pressioni dello J. Nella stessa ordinanza si dà atto della nomina del nuovo direttore generale della banca, del nuovo chief financial officer e della mutata compagine societaria, nonché delle modifiche statutarie introdotte allo scopo di assicurare l'indipendenza dei componenti del consiglio di amministrazione e conseguentemente appare illogica e contraddittoria la giustificazione addotta dal Tribunale del riesame per affermare che le esigenze cautelari si sono solo affievolite e non sono del tutto cessate, atteso che la situazione che ha reso possibile la commissione dei reati di cui alla contestazione provvisoria è del tutto mutata.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi