Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2020, n. 21398

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2020, n. 21398
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21398
Data del deposito : 6 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 20733-2014 proposto da: F GO DI GRILLO PLACIDO SEBASTIANO SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA PIAZZA DI SAN LORENZO IN LUCINA

26, presso lo studio dell'avvocato S M DI CNDOJANNI FRANCESC E SERGIO, 2020 rappresentato e difeso dall'avvocato

FRANCESC M

352 DI CNDOJANNI, giusta procura a margine;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 176/2013 della CMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il 08/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESC FERICI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACLATA ZENO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e assorbiti i restanti;
udito per il ricorrente l'Avvocato A per delega dell'Avvocato M DI CNDOJANNI che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso e cassazione della sentenza impugnata;
udito per il controricorrente l'Avvocato BACSI che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CA

La F.11i G s.n.c., in persona del suo legale rappresentante p.t., nonché i soci G Placido e G Sebastiano hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 176/27/2013, depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, 1'8 luglio 2013, con la quale, in riforma della decisione di primo grado, erano rigettati i ricorsi introduttivi dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle entrate relativamente all'Ilor della società ed all'Irpef attribuita ai soci ex art. 5, d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, per gli anni d'imposta 1996 e 1997. Hanno rappresentato che nel 1998 militari della GdF avevano avviato una verifica fiscale nei confronti della società, durante la quale, con autorizzazione della competente Procura della Repubblica di Messina, erano eseguiti anche accertamenti bancari. La verifica, inizialmente relativa agli anni d'imposta 1996/1998 e poi estesasi agli anni precedenti, si concludeva con i processi verbali di constatazione, nei quali emergevano redditi non dichiarati e, solo per l'anno 1996, costi non deducibili. Erano seguiti gli avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci, tutti opposti, riuniti e annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 208/06/03. La sentenza, appellata dall'Amministrazione finanziaria, era riformata dalla Commissione tributaria regionale sicula, che con la pronuncia ora al vaglio della Corte aveva rigettato i ricorsi introduttivi dei contribuenti. Il giudice regionale aveva sostenuto in particolare che le emergenze degli accertamenti bancari, rituali e legittimi, avevano evidenziato il maggior reddito della società, senza che i contribuenti avessero fornito prove contrarie idonee a contrastare gli addebiti dell'Ufficio. I ricorrenti censurano con undici motivi la sentenza: con il primo per violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 31, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e dunque per nullità della sentenza, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza;
con il secondo per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e dell'art.118 disp. att. c.p.c., in relazione dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per nullità della sentenza, mancando di motivazione e di ratio decidendi sul rigetto delle emergenze probatorie allegate dai contribuenti;
con il terzo per violazione degli artt. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 51, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, 2697 c.c., 24, 53 e 111 Cost., in RGN 20733/2014 Consigii e egtderici relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per malgoverno dei principi regolatori delle presunzioni "legali" in materia di accertamenti bancari;
con il quarto per violazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per non aver tenuto conto che l'Ufficio non aveva contestato le prove allegate dai ricorrenti in giudizio;
con il quinto motivo per violazione degli artt. 42, d.P.R. n. 600 del 1973, e 7, I. 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non aver tenuto conto che la motivazione degli avvisi di accertamento fosse nulla per acritica ripresa dal processo verbale di constatazione;
con il sesto per violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., e dell'art.118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., in relazione dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa decisione sulla contestata riconducibilità alla società di conti correnti intestati a soggetti estranei ad essa;
con il settimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., in merito alla errata riferibilità alla contabilità sociale delle movimentazioni bancarie relative ai conti correnti intestati alle persone fisiche;
con l'ottavo motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 350, 64 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c, perché la Commissione, ritenendo legittimo l'iter procedimentale seguito per l'espletamento degli accertamenti bancari, non ha tenuto conto che la polizia giudiziaria non aveva rispettato le regole di acquisizione di sommarie informazione da persone indagate;
con il nono, in subordine all'ottavo motivo, per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 23 Cost., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per non aver tenuto conto che non è nei poteri della GdF invitare a comparire soggetti diversi da quelli indicati dalla legge, peraltro in locali diversi da quelli previsti dalla legge;
con il decimo per violazione e falsa applicazione degli artt. 32, d.P.R. n. 600 del 1973, 51 d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per violazione dei principi del contraddittorio e del diritto di difesa;
con l'undicesimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all'art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c., per aver ricondotto ogni singola operazione bancaria nel reddito d'impresa, senza tener conto dei costi sostenuti per la loro produzione. RGN 20733/2014 Con re est. F Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza, con rinvio o decisione della causa nel merito. L'Agenzia delle entrate si è costituita, contestando tutti i motivi del ricorso, di cui ne ha chiesto il rigetto. La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
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