Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2020, n. 13953
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CO GI, nata a [...] il [...] PA ZA, nato a [...] il [...] PA AV, nato a [...] il [...] PA OR, nato a [...] il [...] PA PE, nato a [...] il [...] PA DR NI, nato a [...] il [...] OT AT, nata a [...] il [...] BA AN, nato a [...] il [...] OI IS, nato a [...] il [...] LO PR RA, nato a [...] 1'11.4.1986 IU NI, nato a [...] 1'8.5.1990 PA RU, nato a [...] 1'11.1.1975 avverso la sentenza n. 842/2019 della Corte d'Appello di Catanzaro del primo marzo 2019 Visti LI atti, la sentenza e i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 21.2.2020 la relazione fatta dal ConsiLIere SE Anna Rosaria Pacilli;
Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di rigettare i ricorsi di CO GI, PA ZA, PA AV, BA AN, PA RU, OI IS, LO PR RA e di dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi di PA OR, PA PE, PA DR NI e OT AT. Ha chiesto inoltre di annullare con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FI NI;
Uditi l'avv. PE LAVIGNA, difensore di A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA, della PROVINCIA di VIBO VALENTIA e del COMUNE di STEFANACONI, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
Uditi l'avv. COSTANTINO CASUSCELLI, difensore di CO GI e PA ZA nonché sostituto processuale dell'avv. ANTONIO LARUSSA, difensore di PA OR e OT AT;
l'avv. MANFREDO FIORMONTI, difensore di IU NI;
l'avv. SERGIO ROTUNDO, difensore di PA AV;
l'avv. ALFONSINA TIZIANA BARILLARO, difensore di PA DR NI e OI IS;
l'avv. OR STAIANO, difensore di BA AN e LO PR RA;
l'avv. AN DIDDI, difensore di CO GI e PA RU nonché sostituto processuale dell'avv. GREGORIO VISCOMI, difensore di PA PE, che hanno chiesto l'accoLImento dei rispettivi ricorsi
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 12 marzo 2017 il Tribunale di Vibo Valentia ha definito un processo a carico di più persone, imputate dei reati di usura, estorsione, danneggiamento, detenzione illegale di armi, favoreggiamento personale nonché del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., concernente, quest'ultimo, un'associazione di stampo mafioso, facente capo al defunto IA TO, dedita al compimento di delitti contro la persona e il patrimonio nonché alla detenzione e al porto di armi, al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di varie attività economiche e dei territori di riferimento. All'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Vibo Valentia ha dichiarato: CO GI colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A) e l'ha condannata alla pena di anni quattordici di reclusione;
PA ZA colpevole dei reati di cui ai capi A) e B) (usura) e, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 644, comma 5 n. 3, c.p. e della recidiva, l'ha condannato alla pena di anni dodici di reclusione;
PA AV colpevole del reato di cui al capo A) e l'ha condannato alla pena di anni quindici di reclusione;
PA OR colpevole del reato di cui al capo A) e l'ha condannato alla pena di anni quindici di reclusione;PA PE colpevole dei reati di cui ai capi A) ed E) (estorsione) e, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, c.p. e della recidiva, l'ha condannato alla pena di anni sedici di reclusione;
PA DR NI colpevole del reato di cui al capo A) e l'ha condannato alla pena di anni nove di reclusione;
OT IM RA colpevole del reato di cui al capo A) e, con esclusione della recidiva, l'ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione;
OT AT colpevole del reato di cui al capo A) e l'ha condannata alla pena di anni dodici di reclusione;
BA AN colpevole dei reati di cui ai capi A) ed E) (estorsione) e, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3 n. 1, c.p. e ritenuto il vincolo della continuazione, l'ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione. Il Tribunale ha assolto: PA PE e BA AN dai reati di cui al capo F), per non commesso il fatto, e al capo G), perché il fatto non sussiste;
PA RU dai reati di cui al capo A), per non aver commesso il fatto, e al capo D), perché il fatto non sussiste;
AS IL dai reati di cui al capo I), perché il fatto non costituisce reato, e al capo L), perché il fatto non sussiste;
IU NI, OI IS e LO PR RA dal reato di cui al capo A), per non aver commesso il fatto;
PA OR dal reato di cui al capo D), perché il fatto non sussiste. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza del primo marzo 2019, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, appellata dal Pubblico ministero distrettuale nonché daLI imputati OP SE, IA RE, IA AV, IA AT, IA EP, IA DR OL, LI CO NC, LI IN e OT LE, ha dichiarato PA RU e LO PR RA colpevoli del delitto ascritto al capo A) della rubrica, condannando PA RU alla pena di anni nove di reclusione e LO PR RA alla pena di anni dieci di reclusione;
ha dichiarato IU NI e OI IS colpevoli del delitto di cui aLI artt. 110 e 416 bis c.p., in tal modo riqualificato il reato loro ascritto al capo A) della rubrica, e, riconosciuta al primo l'attenuante di cui all'art. 8 della Legge n. 203/1991, ha condannato IU NI alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e OI IS alla pena di anni dieci di reclusione. Ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di LI CO NC in ordine al reato ascrittoLI, perché estinto per morte dell'imputato. Ha confermato nel resto la sentenza impugnata.Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione - tramite i rispettivi difensori - CO GI, PA ZA, PA AV, PA OR, PA PE, PA DR NI, OT AT, BA AN, OI ISI LO PR RA, IU NI e PA RU, che hanno dedotto i motivi che saranno di seguito illustrati. All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità deLI avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiLIo, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
2. Per ragioni di connessione, determinata dalla comune doLIanza relativa alla violazione dell'art. 603, comma 3 bis, c.p.p. da parte del giudice di secondo grado, si procederà, innanzitutto, alla trattazione congiunta dei ricorsi di PA RU, LO PR RA e OI IS. Di seguito, saranno esaminati congiuntamente i ricorsi di CO GI, PA AV, PA OR, OT AT, PA ZA, PA PE e BA AN, in quanto incentrati, in via preliminare, sulla comune censura afferente ai vizi della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'attendibilità dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sono state poste a base della conferma della condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Dei ricorsi di PA ZA, PA PE e BA AN saranno esaminati, poi, i motivi dedotti con riguardo ai reati diversi da quello ex art. 416 bis c.p., per i quali essi hanno pure riportato condanna. Saranno trattati, infine, i ricorsi di PA DR NI e di IU NI.
3. Ricorsi presentati nell'interesse di OI IS, LO PR RA e PA RU.
3.1 OI IS, a seguito di appello proposto dal Pubblico ministero, è stato dalla Corte d'appello ritenuto responsabile del reato di concorso esterno nell'associazione per delinquere di stampo mafioso, facente capo al defunto IA TO, dedita al compimento di delitti contro la persona e il patrimonio nonché alla detenzione e al porto di armi, con lo scopo di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di varie attività economiche e dei territori di riferimento. La Corte territoriale ha riqualificato il reato associativo di cui al capo A) e ha condannato l'imputato alla pena di anni nove di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e, in solido con altri, al risarcimento del danno liquidato in favore delle costituite parti civili e alla refusione delle spese di costituzione di queste ultime. Avverso la sentenza d'appello il difensore di OI IS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione delle norme processuali con riferimento all'art. 603, comma 3 bis, c.p.p. nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione, per avere la Corte territoriale ribaltato l'epilogo assolutorio senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale;
2) violazione delle norme processuali con riferimento all'art. 192 c.p.p. e aLI artt. 416 bis, 110 c.p., 533 c.p.p. nonché contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto l'imputato concorrente esterno, nonostante il medesimo fosse stato descritto da tutti i collaboratori come colui che agiva con l'evidente e unico fine di guadagnare denaro, poiché era un killer e veniva assoldato allo scopo di commettere le singole azioni. La sua consapevolezza avrebbe incluso probabilmente l'avere accettato il rischio che le sue azioni avrebbero favorito il contesto sociale, in cui si trovava ad agire da estraneo, ma tale dolo sarebbe incompatibile con quello del concorrente esterno;
3) violazione di legge e vizi della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, per non avere la Corte d'appello indicato specificamente le ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della ritenuta congruità della pena.
3.2 LO PR RA, assolto in primo grado, a seguito di appello proposto dal Pubblico ministero, con la pronuncia impugnata è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo A) della rubrica ed è stato condannato alla pena di anni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e, in solido con altri, al risarcimento del danno, liquidato in favore delle costituite parti civili, e alla refusione delle spese di costituzione di queste ultime. Avverso la sentenza d'appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione deLI artt. 581 e 591 c.p.p. da parte del gravame, proposto dal Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione, che sarebbe stato inammissibile, in quanto limitato alla mera non condivisione delle conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure e alla trasposizione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
2) violazione dell'art. 603,