Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18012
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da BU TI, nato a [...] il [...] La RO OL, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/05/2022 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2000, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi, letta la memoria difensiva con la quale il difensore insiste nell'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Vibo Valentia con la quale gli imputati erano stati condannati, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione e C 6.000,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73 comma 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere coltivato su tre diversi apprezza enti di un fondo agricolo numero 236 piante del genere cannabis di diversa lunghezza con relative infiorescenze da cui era possibile ricavare una percentuale di principio attivo medio del 21,4% pari a grammi 661,3 corrispondente a 26.452 dosi medie giornaliere. Fatto commesso in Nicotera fino al 26/08/2021. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo del loro difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi, comuni ad entrambi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e vizio di motivazione in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, in ordine ai risultati dell'accertamento THC, omesso espletamento della perizia tossicologica ai sensi dell'articolo 603 cod.proc.pen. Violazione di legge in relazione agli articoli 260 cod.proc.pen. e art. 83 disp. attu. cod.proc.pen. e 87 d.p.R. 309/90. Sotto un primo profilo ricorrerebbe la violazione dell'articolo 87 del d.P.R. n. 309 del 1990 il quale dispone, in materia di prelievo di campionatura e di distruzione dello stupefacente, il rispetto delle formalità di cui all'art. 364 cod.proc.pen. a tutela del diritto dell'assistenza e partecipazione del difensore a tali operazioni. La violazione di tale disposizione avrebbe comportato l'impossibilità di accertare il peso della dose di THC necessaria per produrre effetti droganti che secondo la comunità scientifica varierebbe tra i 5 e i 20 mg., mentre nel caso di specie la percentuale indicata tra il 18,38% e il 26,1% non raggiungerebbe la capacità drogante. In ogni caso avrebbe errato il giudice nel ritenere sufficiente l'accertamento dell'efficacia drogante, accertamento che andrebbe compiuto verificando ogni singola confezione. Sarebbe mancata l'effettivo accertamento dell'effettivo valore di THC su ogni pianta al fine di stabilire la liceità o meno della coltivazione. Sotto altro profilo non sarebbero rispettati i principi da ultimo enunciati dalle Sezioni Unite Caruso ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'articolo 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nell'ipotesi di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti posto che nel caso di specie era configurabile la c.d. coltivazione domestica per uso personale o al più configurabile la fattispecie di cui al quinto comma proprio per l'incertezza del valore del THC in assenza di perizia tossicologica immotivatamente respinta. - Violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e in relazione alla dosimetria della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, sotto tutte le