Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2022, n. 24562

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2022, n. 24562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24562
Data del deposito : 9 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29564/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–ricorrente – –controricorrente incidentale –

contro

A C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza SS. Apostoli n. 66, presso lo studio dell’avv. M L, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;
–controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4812/46/15, depositata il 21 maggio 2015. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Operazioni inesistenti e altro. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 dicembre 2021 dal Cons. G M N. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G L, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte e insistendo per l’accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale. Udito l'avv. M L C per la ricorrente, nonché l’avv. F E, per delega dell’avv. M L, per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. con sentenza n. 4812/46/15 del 21/05/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha accolto parzialmente l’appello proposto da A C s.r.l. (di seguito AC) e ha respinto l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP) n. 6442/33/14, la quale aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP eIVA relative all’anno d’imposta 2009. 1.1. Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione di plurime riprese, concernenti operazioni fittizie, operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti, costi ritenuti indeducibili e/o IVA ritenuta indetraibile.

1.2. La CTR, in accoglimento parziale del solo appello di AC, evidenziava, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) l’avviso di accertamento era stato correttamente motivato per relationemed era pertanto legittimo;
b) con riferimento alle riprese concernenti le fatture emesse da Flacom Corporation s.r.l. e Bianco s.r.l. risultava dimostrata la partecipazione della società contribuente alla organizzazione fraudolenta o, quanto meno, la consapevolezza della sussistenza di una frode;
c) con riferimento alla ripresa concernente le fatture emesse da Clana Industriale s.r.l. dovevano essere decurtati i ricavi corrispondenti ai costi ritenuti fittizi e annullata, altresì, la ripresa sotto il profilo della indebita detrazione dell’IVA;
d) dovevano, infine, essere confermate le riprese concernenti il compenso dell’amministratore, le spese di due consulenze giuridiche e quella concernente due note di credito.

2. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. AC resisteva con controricorso, proponeva ricorso incidentale affidato a sei motivi e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.

4. L’Agenzia delle entrate resisteva avverso il ricorso incidentale depositando controricorso.

5. All’udienza camerale del 12 luglio 2021 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in ragione del fatto che la controversia non era decidibile ai sensi dell’art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va pregiudizialmente ritenuta l’ammissibilità del ricorso principale il quale, benché contenga la trascrizione integrale di alcuni atti, è del tutto idoneo a rappresentare con chiarezza il contenuto delle censure formulate.

2. Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in ragione dell’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo: la CTR non si sarebbe limitata a dichiarare, così come indicato in motivazione, la non imponibilità dei ricavi corrispondenti ai costi fittizi, ma avrebbe altresì annullato il recupero dell’IVA indebitamente detratta sulle operazioni di acquisto ritenute inesistenti.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso principale si contesta violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 62, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che non potrebbe essere detratta l’IVA afferente ad operazioni inesistenti.

3. I due motivi possono essere esaminati unitariamente per ragioni di connessione.

3.1. Va premesso, in punto di fatto, che la CTR ha confermato la ripresa concernente l’indeducibilità dei costi relativi alle fatture nn. 166, 182 e 185 emesse da Clana Industriale s.r.l. in quanto l’operazione sarebbe realmente intervenuta tra quest’ultima società e TLC s.p.a.;
e la società contribuente avrebbe assolto al ruolo di intermediario fittizio.

3.1.1. Peraltro, la CTR ha ritenuto che i ricavi fittiziamente conseguiti da AC e corrispondenti alle fatture emesse per operazioni inesistenti debbano essere ridotti nei limiti dell’ammontare dei costi riconosciuti indeducibili, con conseguente annullamento dell’avviso di accertamento in parte qua.

3.1.2. Nel dispositivo, invece, la CTR ha annullato la ripresa anche con riferimento all’IVA relativa alla quota parte di ricavi da considerare fittizi, annullamento di cui non v’è traccia in motivazione.

3.2. Ciò premesso, secondo la giurisprudenza di questa Corte sussiste contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, quando il provvedimento risulti inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e, conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cass. n. 26074 del 17/10/2018;
Cass. n. 16014 del 27/06/2017;
Cass. n. 26077 del 30/12/2015;
Cass. n. 15990 del 11/07/2014).

3.3. Nel caso di specie si verte proprio nell’ipotesi sopra indicata in quanto la statuizione della CTR è perfettamente individuabile con riferimento alle imposte dirette ma non anche all’IVA, di cui si dà conto unicamente in dispositivo, senza che detto dispositivo sia la conseguenza immediata e diretta del ragionamento effettuato con la sentenza impugnata.

3.4. Il primo motivo va, dunque, accolto, con conseguente assorbimento del secondo motivo.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale AC deduce omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., evidenziando che la CTR non avrebbe affrontato la questione, regolarmente posta nei gradi di merito, relativa al vizio di motivazione dell’avviso di accertamento per mancata allegazione dei processi verbali di constatazione emessi nei confronti di società terze.

4.1. Il motivo va disatteso.

4.2. La CTR dimostra di avere preso in considerazione le eccezioni proposte da AC nel ricorso introduttivo e in appello, facendo espresso riferimento alla mancata allegazione non solo del processo verbale di constatazione emesso nei confronti della società contribuente, ma anche ai verbali emessi nei confronti dei terzi (pag. 3, righi terzo e quarto). 4.3. È vero che nella motivazione il giudice di appello si dilunga specificamente in ordine alla conoscenza del processo verbale di constatazione da parte di AC, ma l’implicito rigetto del rilievo concernente i verbali relativi alle altre società implica l’insussistenza del vizio denunciato.
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