Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2023, n. 16068

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/2023, n. 16068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16068
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL IA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/12/2022 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANIAfissato il ricorso per la trattazione con il rito camerale non partecipato;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG, ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato atto che non sono pervenute le conclusioni del difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di NO LL avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 31 ottobre 2022 per i reati di partecipazione all'associazione mafiosa aggravata "clan CI (art. 416-bis, primo, terzo, quarto e quinto comma, cod. pen. — capo 1) e di estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso (artt. 81, 110, 629, 628, terzo comma, n. 1 e n. 3, 416-bis.1 cod. pen. — capo 3).

1.1. Il Tribunale del riesame, respinte le eccezioni di nullità dell'ordinanza genetica per violazione dell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e di competenza territoriale, ha confermato, sulla base delle non contestate dichiarazioni del collaboratore di giustizia, delle persone offese e delle captazioni, la gravità indiziaria per i sopra richiamati delitti, ritenendo altresì sussistente la presunzione di adeguatezza della misura cautelare in considerazione della natura e specie dei reati e del percorso criminale dell'indagato.

2. Ricorre NO LL, a mezzo del difensore avv. Giovanni Spada, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando:: - la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 292 cod. proc. pen., perché non è stata allegata all'ordinanza cautelare la richiesta di applicazione della misura, alla quale il GIP ha fatto riferimento per indicare gli elementi indiziari a carico del ricorrente (primo motivo);
- la violazione di legge, in relazione agli artt. 16 e 27 cod. proc. pen., con riguardo alla competenza per il più grave reato di cui al capo 3), commesso nel circondario di Messina, con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare. Non rileva, a stabilire la competenza dell'autorità giudiziaria di Catania, la circostanza che LO RT, sia stato sottoposto ad indagini e rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309 del 1990, poiché si tratta di un diverso procedimento che ha riguardato i fatti commessi dal 2014 sino al 2019, non risultando alcuna connessione tra i fatti contestati al ricorrente e quelli per i quali è stato giudicato LO RT (secondo motivo);
- la violazione di legge, in riferimento all'art. 273 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla gravità indiziaria per i reati di cui ai capi 1) e 3). È erroneo affermare la partecipazione all'associazione di cui al capo 1) soltanto in base alla ritenuta responsabilità, che comunque si contesta, per il capo 3). Sull'estorsione viene valorizzata la conversazione tra le persone offese che, tuttavia, affermano di non conoscere la persona (in ipotesi il ricorrente) incontrata al supermercato e che avrebbe chiesto a chi pagavano il pizzo;
d'altra parte, proprio la richiesta di informazioni dimostra l'estraneità del ricorrente al delitto e alla partecipazione associativa, poiché, di certo, un associato con ruolo di vertice (come lo descrive il tribunale del riesame) doveva essere a conoscenza di quanto stava domandando alle presunte vittime. È pure contraddittorio affermare, come hanno fatto i giudici della cautela, che l'ordine di cessare i pagamenti, che in ipotesi sarebbe stato disposto dal ricorrente, dimostra la paternità dell'estorsione e la partecipazione all'associazione, perché, invece, risulta, secondo le dichiarazioni delle persone offese, che NO LL era del tutto estraneo alla genesi e gestione del "pizzo". Del resto, proprio l'ordine di cessare i pagamenti consente di escludere qualunque partecipazione e protrazione del reato. Anche l'identificazione del ricorrente è incerta (presenza del diastema;
oppure capelli biondi). Nell'intercettazione n. 268 del 19 settembre 2019, nella quale secondo il tribunale del riesame si fa il nome del ricorrente, non è riportata affatto tale indicazione, mentre gli orari sono incompatibili con l'identificazione del ricorrente perché la persona offesa, nella serata, aveva affermato di non conoscere la persona che gli aveva ordinato di sospendere i pagamenti, ma sorprendentemente la mattina seguente lo avrebbe contattato tranquillizzandolo ("non ci sono problemi ... stai tranquillo ... non ci sono problemi ... va bene ...") - (terzo motivo);
- la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'attualità delle esigenze cautelari, dato il tempo trascorso dalla data dei fatti (2019), risultando, anzi, che il ricorrente era stato emarginato dalla compagine associativa fin dal 2016. Non emergono fatti o condotte successive alle dichiarazioni del collaboratore RT LO, mentre il giudice della cautela deve comunque motivare sulla rilevanza del tempo trascorso (Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273 - 02) - (quarto motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è nel

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