Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/07/2013, n. 17858
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In tema di appalti pubblici, qualora alla deliberazione di aggiudicazione dell'appalto non segua la stipula della convenzione di disciplina tra le parti, bensì, all'esito di una fase interlocutoria volta alla eventuale rinegoziazione dell'oggetto dell'instaurando rapporto, la decadenza dalla stessa aggiudicazione, la controversia introdotta dall'aggiudicatario decaduto per ottenere l'accertamento del preteso inadempimento dell'ente agli obblighi contrattuali e la sua condanna alla restituzione delle cauzioni versategli, oltre rivalutazione ed interessi, nonché al risarcimento del danno asseritamente patito nel corso della trattativa precontrattuale, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendosi la fattispecie svolta ed esaurita tra l'originaria aggiudicazione e la stipula del contratto, mai avvenuta.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Primo Presidente f.f. -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente di Sezione -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente di Sezione -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sezione -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 14061/2011 proposto da:
COOPERATIVA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO OVEST (già COOPERATIVA EDILIZIA CASE LAVORATORI I.A.C.P. DI MILANO A R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato TOBIA GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIEL DANILO GIOVANNI, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ABBIATEGRASSO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGOCCIONI TIZIANO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 292/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/2013 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
uditi gli avvocati Gianfranco TOBIA, Stefania JONATA per delega dell'avvocato Guido Francesco Romanelli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso del 25 maggio 2011, la Cooperativa Edilizia Residenziale NO ES (già Società Cooperativa Edilizia Case Lavoratori I.A.C.P. di NO a r. l.) ha impugnato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), nei confronti del Comune di Abbiategrasso (MI), la sentenza della Corte d'Appello di NO n. 292/2011 del 4 febbraio 2011 pronunciata tra le stesse parti, con la quale, in accoglimento del primo motivo di appello proposto dal Comune di Abbiategrasso, previa integrale riforma della sentenza del Tribunale di Vigevano - sezione staccata di Abbiategrasso n. 16/2007 del 16 febbraio 2007, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito a conoscere le domande proposte dalla Cooperativa con citazione del 4 agosto 2004, in favore del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.
1.1. - Con la menzionata citazione del 4 agosto 2004, la Cooperativa convenne dinanzi al Tribunale di Vigevano - sezione staccata di Abbiategrasso il Comune di Abbiategrasso, esponendo che: a) nel 1997, il Comune aveva indetto due distinte gare di appalto per l'assegnazione della concessione del diritto di superficie del sottosuolo di due aree standard al fine di edificare 160 box da assegnare ai privati;
b) andate deserte le gare, il Comune aveva deliberato di procedere a trattativa privata mediante invito per ciascuno dei due lotti;
c) a seguito di domande della Cooperativa di partecipazione ad entrambi i lotti, il Comune aveva inviato a quest'ultima le lettere di invito, ove era, tra l'altro, precisato che il rapporto sarebbe stato disciplinato da una specifica convenzione, che l'assegnazione della concessione sarebbe stata effettuata a favore dell'offerta contenente il miglior prezzo medio di assegnazione, che le imprese partecipanti avrebbero dovuto prestare - al momento della presentazione della domanda - una cauzione, rispettivamente, di L. 15.000.000 e di L.. 28.000.000, "pari all'importo del canone di concessione", e che il corrispondente assegno circolare sarebbe stato incassato dal Comune "all'atto della stipula della convenzione, mentre sarà restituito ai concorrenti non risultati concessionari al termine delle operazioni di gara";
d) la Cooperativa, risultata aggiudicataria per entrambe le gare, aveva sollevato perplessità sui costi dell'operazione e formulato proposte di modifica che non erano state accettate dal Comune il quale, all'esito di tali interlocuzioni, l'aveva dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, deliberando altresì di