Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/07/2019, n. 18272

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/07/2019, n. 18272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18272
Data del deposito : 8 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 35587-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI ROMA, con ordinanza n. 7422/2017 depositata il 27/06/2017 nella causa tra: SPOLETINI ANNA MARIA, SPOLETINI LILIANA;
- ricorrenti non costituite in questa fase -

contro

R.F.I. - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., T.A.V. - TRENO ALTA VELOCITA' S.P.A., D'ERCOLE STEFANIO, PALOMBI NICOLA;
- resistenti non costituitisi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2019 dal Consigliere FRANCESCO A G;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale G G, il quale chiede che la Suprema Corte, a Sezioni Unite, in camera di consiglio, conformemente a quanto richiesto dal TAR Lazio, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1.— Le signore L ed A M S proponevano azione risarcitoria per i danni da loro subiti a seguito dell'adozione dil due decreti prefettizi (in data 5 dicembre 1996 e 14 luglio 2000) finalizzati all'occupazione d'urgenza di una porzione dei terreni di loro proprietà (situati in Roma, alla via Collatina;
censiti al catasto terreni, fol. n. 655, part. n. 97, ma ora n. 555, per un totale di mq. 1.410), in favore di Italferr SpA e per conto di TAV-Treno Alta Velocità SpA, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera pubblica relativa alla "costruzione del tratto urbano di Roma della linea ferroviaria Alta Velocità Roma-Napoli dal Km. 2+273 al Km 11+880 di progetto e del raddoppio della linea Roma-Sulmona nel tratto Prenestina-Salone dal Km. 0+000 al Km 8+715". 1.1. — La realizzazione delle opere programmate aveva determinato l'irreversibile trasformazione della porzione dei terreni delle attrici, oggetto dell'occupazione, in relazione ai quali, comunque, in data 15 febbraio 2006 era intervenuto il decreto di espropriazione per l'estensione di mq.

1.410 dell'area in proprietà delle menzionate attrici. 1.2. — Le istanti, inoltre, esponevano al Tribunale di Roma che, nel corso dell'anno 2003, era stata occupata anche un'altra striscia di terreno, contigua a quella oggetto del precedente insediamento (191 Ric. 2018 n. 35587 sez. SU - ud. 18-06-2019 -2- uno-2000), per un'estensione di circa 120 mq, e finalizzata alla realizzazione dello svincolo stradale posto sulla via Collatina. 2.—Il giudice adito, con sentenza n 7165 del 2009, declinava la propria giurisdizione sull'intera controversia, indicando nell'AGA quello competente alla decisione. 3.— Le signore Spoletini riassumevano il processo avanti al TAR del Lazio, con ricorso del 2010, che il GA, con sentenza parziale, dichiarava improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse atteso che le ricorrenti, con memoria del 5 aprile 2017, avevano espressamente rinunciato alla domanda relativa al risarcimento del danno per l'occupazione espropriativa riguardante l'area di 1.410 mq, già oggetto dei due decreti di occupazione del Prefetto di Roma e del successivo decreto di esproprio. 3.1. — Con separata Ordinanza, lo stesso TAR, rilevato che l'originaria domanda giudiziale comprendeva anche l'ulteriore richiesta risarcitoria [ossia, quella relativa all'occupazione di fatto finalizzata alla costruzione di un nuovo svincolo stradale in direzione di Roma centro (e perciò diversa, pur se apparentemente collegata, con la realizzazione dell'opera ferroviaria)] sollevava conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 11, 3 0 co., CPA e sospendeva il relativo giudizio. 3.2. — Premesso che detta seconda attività svolta dalla PA, integrante un'ipotesi di occupazione da cd. sconfinamento, non era rappresentativa dell'esercizio di un pubblico potere — ma di un'attività di puro fatto (cd. occupazione usurpativa), perché posta in essere in carenza assoluta di potere e, perciò, costituente un illecito comune a carattere permanente —, affermava la sussistenza della giurisdizione dell'AGO, secondo l'indirizzo condiviso sia dal GA (Cons. Stato, sent. n. 1425 del 2017) che del GO (SU, sent. n. 25044 del 2016). Ric. 2018 n. 35587 sez. SU - ud. 18-06-2019 -3- 4.-- Il PG, nella sua requisitoria scritta, aderendo alle argomentazioni del Giudice remittente, ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell'AGO, con le pronunzie conseguenziali. 4.1. — Le parti private non hanno svolto difese.
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