Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2022, n. 28599
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI che ha chiesto il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'appello proposto, ai sensi dell'art. 680 cod. proc. pen., da NI Di AR avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza della casa lavoro per anni due. Nell'esaminare le censure dedotte con l'impugnazione, il Tribunale osserva che il Di AR, sulla scorta dei numerosissimi reati commessi nella qualità di affiliato al clan dei Casalesi e dalla loro gravità, era già stato dichiarato delinquente abituale con provvedimento del 14 luglio 2014. Il Di AR non aveva abbandonato il contesto criminale di appartenenza ed, anzi, aveva continuato a delinquere durante il trattamento penitenziario, tanto che, pur ininterrottamente detenuto dal 2011, era stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. commesso fino al 2015 e denunziato per violenza privata il 25 giugno 2020. 2. NI Di AR propone, con l'assistenza dell'avv. Carlo De Stavola, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo con cui deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 103 cod. pen., 125 e 679 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, che l'ordinanza impugnata non abbia affrontato la questione relativa alla revoca della dichiarazione di abitualità nel reato a seguito dell'allegazione del provvedimento di cumulo da cui si evince che tutti i reati per i quali ha riportato condanna già in sede cognitiva erano stati unificati sotto il vincolo della continuazione. E' pacifico, infatti, che il riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. postula l'esistenza di una sola determinazione criminosa del tutto incompatibile con l'abitualità nel reato. Aggiunge che non sono stati considerati gli elementi evidenziati dalla difesa a sostegno della cessazione della pericolosità sociale quali: - la consumazione dei reati in epoca risalente;
- il positivo comportamento sempre tenuto durante il lungo periodo di detenzione nel quale aveva anche conseguito