Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/09/2003, n. 14177

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/09/2003, n. 14177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14177
Data del deposito : 24 settembre 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro - 1 41 77/03 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo TREZZA 544/00 Dott. Ettore cron. 28570 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Ud.28/03/03 Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente S EN T E NZA - sul ricorso proposto da: .. INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente

contro

OS EL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2003 ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO 1882 AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega -1- in atti;
controricorrente la sentenza n. 147/99 del Tribunale di avversO RAVENNA, depositata il 08/04/99 R.G.N. 1966/98;- سے udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato AGOSTINI: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- INPS

contro

GE AD SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 30 gennaio 1998 AD GE conveniva in giudizio davanti al Pretore di Ravenna chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di disoccupazione per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso tra la medesima, addetta alla refezione scolastica, e la C.A.M.S.T, società cooperativa a r.l., esercente una impresa di ristorazione scolastica in tutto l'anno ad esclusione dei periodi delle vacanze scolastiche. Con sentenza in data 22 luglio 1998 il Pretore adito accoglieva la domanda. Con sentenza in data 18 febbraio 1999 il Tribunale di Ravenna rigettava l'appello dell'INPS osservando che ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, sulla base dell' orientamento interpretativo offerto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 160 del 1974, non è necessario che la disoccupazione involontaria tragga origine da una risoluzione o, comunque, da una cessazione del rapporto di lavoro, essendo, invece, sufficiente che sussista una involontaria mancanza di lavoro, pur se predeterminata, ma derivata dal tipo di lavoro svolto dal lavoratore come quello della refezione scolastica, alla quale la GE era addetta. L'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste la lavoratrice con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo l'Istituto ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del regolamento approvato con R.D. n. 2270 del 1924 nonché degli artt. 73 terzo comma, 76 1°, 2° e 3° comma, 77 del R.D.L. n. 1827 del 1935, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. deducendo che la tutela della disoccupazione sarebbe prevista soltanto in favore di coloro che non sono più titolari di un rapporto di lavoro stabile e continuativo e al fine di garantire al lavoratore, una volta divenuto disoccupato, la percezione di un reddito necessario ai bisogni della vita, per un periodo predeterminato che si ritiene occorrente per la ricerca di una nuova occupazione. L'INPS aggiunge che difetterebbe il requisito della risoluzione del rapporto, necessario ai fini dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione, in tutti i casi in cui i periodi di inattività nel corso dell'anno sono predeteterminati, ciò desumendosi anche dall'art. 8 della legge 23 dicembre 1996 n. 564, il quale al 1° comma stabilisce che i periodi intercorrenti nel tempo parziale di tipo verticale o ciclico di non effettuazione della prestazione lavorativa successivi al 31 dicembre 1996 non coperti da و contribuzione obbligatoria possono essere riscattati a domanda secondo le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338;
nonché dall'art. 34 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il quale prevede che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi