Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2023, n. 00896
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE TT nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA la quale ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 26 gennaio 2022 la Corte di appello di Reggio Calabria, per quello che rileva in questa sede, in parziale accoglimento dell'opposizione ex art. 667 comma 4 c.p.p. proposta da TT OR avverso l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 27 gennaio 2021 con quale era stato imposto il sequestro preventivo e la conseguente confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. di quote societarie, immobili ed altro revocava il decreto impugnato limitatamente a due polizze assicurative intestate alla ricorrente. I giudici di merito, nel premettere che il congiunto della ricorrente era stato condannato con sentenza passata in giudicato per il reato di cui all' art. 56, 629 c.p. aggravato ai sensi dell' art. 7 L. 203/1991 commesso in data 11 marzo 2004 e che era emersa una netta sproporzione del patrimonio dello stesso sulla scorta degli accertamenti del comando provinciale dei CC di Reggio Calabria, rilevavano che quanto alle dette polizze risalenti l'una al 19/12/2012 e l' altra al 23/12/2013 intestate alla ricorrente alla luce del c.d. criterio della ragionevolezza temporale il momento dei decorrenza delle polizze era talmente lontano dall' epoca di realizzazione del reato spia da determinare la irragionevolezza della presunzione di derivazione da una attività illecita. Precisavano, poi, che "al contrario quanto alla residue utilità patrimoniali già oggetto di confisca nessun elemento di novità è intervenuto tale da determinare la revoca delle precedenti statuizioni adottate da questa Corte in data 27 gennaio 2021".
2. Avverso l'ordinanza suddetta propone ricorso per cassazione TT OR a mezzo difensore di fiducia e procuratore speciale deducendo con un unico motivo, articolato in più censure, violazione od erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 125 e 240 bis c.p. Assume che la corte di appello aveva adottato una motivazione