Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2018, n. 08289

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2018, n. 08289
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08289
Data del deposito : 4 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 17779-2012 proposto da: EQUITALTA SUD SPA in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA TARVISIO

2, presso lo studio dell'avvocato M F, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

- ricorrente -

contro

VINCI PASQUALE, COMUNE DI PIZZO, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VIBO VALENTIA, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI TORINO l, COMUNE DI MILETO, REGIONE CALABRIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 228/2011 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO, depositata il 26/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2018 dal Consigliere Dott. L M T Z;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S D C che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato CANONACO per delega dell'Avvocato FIERTLER che si riporta agli atti. R.G. 17779/2012

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. V P impugnava il provvedimento di iscrizione ipotecaria su beni di sua proprietà siti nel comune di Pizzo nonché le cartelle esattoriali prodromiche all'iscrizione stessa. La commissione tributaria provinciale di Vibo Valentia dichiarava il difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle afferenti la Cosap ed accoglieva il ricorso nel resto. Proponeva appello Equitalia E. TR. S.p.A. e la commissione tributaria regionale della Calabria lo rigettava sul rilievo che il contribuente aveva sostenuto, tra l'altro, di non aver ricevuto la notifica delle cartelle esattoriali prodronniche all'iscrizione ipotecaria e la società concessionaria per la riscossione aveva prodotto copia fotostatica degli avvisi di ricevimento delle cartelle di cui era stata disconosciuta la conformità all'originale. Il concessionario per la riscossione non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale incaricato di un pubblico servizio né possedeva i poteri autoritativi giustificativi per poter attestare la conformità all'originale di quanto allegato, di talché si doveva ritenere che le fotocopie non avessero efficacia probatoria. Inoltre tale documentazione, priva dell'autenticazione prescritta dalla normativa, non aveva valore probatorio anche perché mancava la copia autentica della cartella alla quale facevano riferimento gli avvisi di ricevimento.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione Equitalia Sud S.p.A. svolgendo tre motivi. Le altre parti non si sono costituite in giudizio.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 2719 e 2697 cod. civ. e 88 del cod. proc. civ.. Sostiene che il disconoscimento della documentazione prodotta in copia fotostatica dall'agente della riscossione era inammissibile in quanto il contribuente non aveva indicato in maniera precisa e circostanziata il motivo del disconoscimento, non aveva indicato in quali punti le copie fotostatiche prodotte non sarebbero state conformi ai documenti originali e non aveva addotto circostanze concrete in base alle quali fosse ragionevole presupporre una difformità tra le copie fotostatiche e le scritture originali. Inoltre si doveva considerare che la dichiarazione di conformità all'originale resa dal collettore delle imposte costituiva prova del credito ai sensi dell'articolo 2718 cod. civ. in quanto resa da un pubblico ufficiale, sicché non era sufficiente il mero disconoscimento da parte della contribuente, il quale avrebbe dovuto proporre querela di falso.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 546/92 in quanto la CTR, essendo sorte contestazioni in ordine alla conformità delle copie agli originali, avrebbe dovuto ordinare l'esibizione degli originali stessi.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 26, comma 4, del d.p.r. 602/73 in quanto ha errato la CTR nel ritenere che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione non avesse valore probatorio perché mancava la copia autentica della cartella alla quale facevano riferimento gli avvisi di ricevimento. Ciò in quanto, a norma dell'articolo 26 del d.p.r. 602/73, il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento. Si tratta di modalità alternative, per il che la conservazione dell'avviso di ricevimento consente di ritenere provata la notifica della cartella.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In ordine al primo dei rilievi svolti con il primo motivo di ricorso, osserva la Corte che la CTR ha rilevato che la società concessionaria per la riscossione aveva prodotto copia fotostatica degli avvisi di ricevimento delle cartelle di cui era stata disconosciuta la conformità all'originale. Il rilievo con cui la ricorrente sostiene che l'atto di disconoscimento della conformità della copia con l'originale non era sufficientemente specifico in quanto la parte aveva omesso di indicare gli elementi dai quali si sarebbe dovuto trarre il convincimento della difformità, è inammissibile per difetto di autosufficienza. Ciò in quanto la ricorrente avrebbe dovuto trascrivere nel ricorso la dichiarazione di disconoscimento resa dalla parte o, quanto meno, indicare in quale fase processuale ciò fosse avvenuto, sì da consentire l'immediato reperimento del documento in ossequio all'onere della localizzazione. La Corte di cassazione, invero, ha già affermato il principio secondo cui, allorquando sia denunciato un "error in procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa;
tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale ( Cass. n. 2771 del 02/02/2017 ).
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