Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/12/2021, n. 37969
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Testo completo
Con sentenza n. 9399/17/16 la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 26036/17/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con compensazione delle spese di lite. Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di liquidazione dell'imposta ipotecaria, in misura di Euro 297,00, richiesta in relazione alla domanda di annotazione dell'avvenuta proposizione del reclamo, di cui all'art. 113-ter disp. att. c.c., avverso una nota di trascrizione con riserva, richiesta ai sensi dell'art. 2674-bis c.c., in riferimento ad un atto di citazione. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso sul presupposto che, in sede di reclamo, la riserva apposta dal Conservatore era stata ritenuta illegittima. La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato la decisione di primo grado con analoga motivazione. Avverso la sentenza di appello, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo;i contribuenti si sono costituiti con controricorso, depositando memorie. All'adunanza camerale del 16 giugno 2021, la causa veniva rinviata all'udienza pubblica del 19 ottobre 2021, in ragione della rilevanza della questione e dell'assenza di precedenti in termini, ex art. 375 c.p.c., u.c.. La Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, e art. 11, dell'art. 2674-bis c.c., e dell'art. 113-ter disp. att. c.c., degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 112 c.p.c., e dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per avere, con motivazione carente nell'indicazione delle ragioni della decisione, fatto discendere l'illegittimità della pretesa impositiva dall'accoglimento del giudizio civile avente ad oggetto l'apposizione della riserva alla trascrizione, laddove l'avviso di liquidazione aveva invece ad oggetto l'annotazione del proposto reclamo;rileva in particolare che la richiesta di trascrizione con riserva, da cui consegue l'onere di proposizione del reclamo, costituisce una scelta della parte che è tenuta a sopportarne anche gli oneri fiscali allorchè procede alle relative formalità.
1.1. Le critiche sono fondate per i principi di seguito enunciati.
Emerge dai fatti di causa che il Conservatore aveva accettato con riserva la nota di trascrizione di domanda giudiziale presentata dall'avv. Francesca Attingenti per conto e nell'interesse di A.G., A.P., R.L. e R.G.. Il Conservatore appose la riserva sulla trascrivibilità dell'atto di citazione per incompletezza della notifica dell'atto di citazione stesso, così rifiutando di trascrivere l'atto. Ai sensi dell'art. 2674-bis c.c., e dell'art. 113-ter disp. att. c.c., veniva presentato reclamo avverso la predetta trascrizione con riserva. Il Tribunale di Napoli, con decreto, rigettò tale reclamo.
A seguito del rigetto, i ricorrenti presentarono reclamo alla Corte di appello di Napoli, si sensi dell'art. 113-ter disp. att. c.c., comma 3, che, con decreto n. 3671/2013 accolse il reclamo dichiarando che la riserva apposta alla trascrizione della domanda giudiziale era illegittima, in quanto doveva escludersi in radice che sussistevano gravi e fondati dubbi ex art. 2674-bis c.c., sulla trascrivibilità della citazione. Per effetto di tale giudizio, volto a contestare la riserva apposta dal Conservatore alla richiesta di trascrizione, veniva presentata domanda di annotazione al competente Ufficio che, effettuata la formalità in calce alla trascrizione, notificava ai contribuenti avviso di liquidazione per le imposte dovute, per un importo pari ad Euro 297,00. I ricorrenti impugnavano tale atto impositivo, sostenendo che l'annotazione di cui all'art. 113-ter disp. att. c.c., con il pagamento delle relative imposte oggetto di contestazione nel presente giudizio, era stata originata dalla illegittimità del dubbio del Conservatore e non dalla richiesta dei ricorrenti di trascrivere l'atto di citazione con riserva, essendo quest'ultima istanza necessitata per superare il rifiuto del Conservatore, ed ottenere la trascrizione dell'atto di citazione. Secondo i contribuenti, il soggetto obbligato al pagamento delle imposte ipotecarie e di bollo connesse alle annotazioni effettuare ai sensi dell'art. 113-ter disp. att. c.c., comma 4, a margine della trascrizione, sarebbe l'Ufficio perchè non può essere posto a carico dei contribuente un onere tributario derivante dall'illegittimo comportamento della Pubblica Amministrazione.