Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 05707
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Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUSSA GU GUEYE (CUI 0321CT3) nato a LOUGA( SENEGAL) il 06/06/1982 avverso l'ordinanza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere C R;lette le conclusioni del PG S P, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 luglio 2022 la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha respinto l'opposizione presentata da M G G contro l'ordinanza del 10 maggio 2022 della stessa Corte che aveva respinto l'istanza di declaratoria della prescrizione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Torino del 3 dicembre 2007, irrevocabile il 10 gennaio 2008. L'opposizione è stata respinta sul rilievo che il soggetto è stato dichiarato recidivo aggravato con la sentenza della Corte di appello di Torino del 25 giugno 2013, irrevocabile il 8 maggio 2014. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che l'art. 172, ultimo comma, cod. pen. deve essere interpretato nel senso che osti alla prescrizione solo la dichiarazione di recidiva avvenuta con una sentenza relativa ad un fatto commesso nel periodo decorrente intercorrente tra la data della sentenza di condanna e lo spirare del termine di prescrizione, mentre nel caso in esame la dichiarazione di recidiva qualificata sarebbe intervenuta in una condanna successiva ma con riferimento a fatti commessi in data antecedente a quelli della sentenza che ha inflitto la pena della cui prescrizione si discute. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, S P, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La sentenza la cui pena è oggetto della istanza di estinzione è divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2008;la sentenza che ha dichiarato la recidiva qualificata ostativa all'estinzione è divenuta irrevocabile il 8 maggio 2014. La dichiarazione di recidiva, pertanto, è pacificamente intervenuta durante il decorso del termine di prescrizione della pena. In ricorso si sostiene, però, che non è soltanto la dichiarazione di recidiva che deve sopraggiungere durante il decorso del termine di prescrizione della pena, ma anche il fatto-reato giudicato con la sentenza che dichiara la recidiva. Nel caso in esame, i fatti-reato oggetto della sentenza divenuta irrevocabile il 8 maggio 2014 L\L sono stati commessi il 21 aprile 2004 ed il 31 dicembre 2005, ovvero prima che cominciasse a decorrere il termine di prescrizione della pena. In realtà, però, leggendo la norma dell'art. 172 cod. pen., non si rinviene questa ulteriore condizione ostativa all'operare degli effetti della recidiva qualificata. L'art. 172, comma 7, cod. pen. dispone, infatti, che "l'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza;ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole". Il riferimento al "durante il tempo necessario per l'estinzione della pena" è contenuto soltanto nel secondo periodo della norma in esame, quello che si riferisce alla condanna per il delitto della stessa indole, e, peraltro, a stretto rigore si riferisce solo alla condanna, e non chiede che anche il fatto-reato sia commesso durante il decorso del termine di prescrizione. E' vero che interpretativamente è stato ritenuto che questo inciso imponga che la condanna per il delitto della stessa indole per essere ostativa debba riguardare un fatto-reato commesso, a sua volta, nel corso del termine di prescrizione (v., per tutte, Sez. 1, n. 52105 del 02/10/2018, Nechita, Rv. 274849;Sez. 1, n. 44590 del 03/05/2018, Vadilonga, Rv. 274408), ma è anche vero che questo orientamento interpretativo riguarda comunque la disposizione del secondo periodo del comma 7 dell'art. 172, non quella del primo periodo dello stesso comma relativo alla diversa condizione ostativa della recidiva qualificata. La stessa pronuncia Sez. 1, n. 4095, del 10/12/2019, dep. 2020, F, rv. 278165, citata in ricorso, ha ad oggetto senz'altro la disposizione del primo periodo dell'art. 172, comma 7, ma concerne, in realtà, un caso di recidiva dichiarata in un giudizio antecedente a quello oggetto della condanna di cui si discute la prescrizione;la frase per esteso della sentenza, che in ricorso è stata riportata in modo parziale, è la seguente: "con riguardo alla preclusione dell'estinzione della pena per prescrizione ex art. 172, settimo comma, cod. pen., la recidiva qualificata rileva, quale giudizio di accresciuta colpevolezza e pericolosità intesa come indice dell'inclinazione a delinquere, se il relativo accertamento è stato compiuto nel giudizio sfociato nella condanna di cui si tratta, ovvero in un diverso giudizio in relazione a un fatto commesso entro il termine di prescrizione, sicché risulta irrilevante la recidiva che sia stata accertata in data anteriore, perché essa non può modificare la valutazione compiuta nel successivo giudizio — nel quale è stata esclusa la sussistenza di una maggiore e accresciuta pericolosità —, ben potendo, invece, costituire un elemento per una successiva diversa valutazione di pericolosità che potrebbe condurre, in un diverso giudizio, all'accertamento di essa, risultando, infatti, irrilevante — ai fini della successiva declaratoria di recidiva — l'eventuale estinzione della pena ex art. 106 cod. pen.". Il percorso logico della pronuncia F riguarda, pertanto, la dichiarazione di recidiva avvenuta prima che inizi a decorrere il termine di prescrizione, il cui giudizio diventa nella sostanza subvalente rispetto alla nuova valutazione di capacità criminale effettuata, con esito diverso, nella sentenza successiva la cui irrevocabilità fa iniziare a decorrere il termine di prescrizione. In definitiva, la lettera della norma dell'art. 172, comma 7, primo periodo, cod. pen. non prevede che la dichiarazione di recidiva qualificata debba avvenire in una sentenza che giudichi fatti-reato commessi durante il decorso del termine di prescrizione della pena, e l'operazione di interpolazione della norma proposta nel ricorso, volta ad introdurre un requisito non previsto dalla stessa, non ha sufficiente base nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso è, pertanto, infondato.
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