Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 05707

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2023, n. 05707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05707
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOUSSA GU GUEYE (CUI 0321CT3) nato a LOUGA( SENEGAL) il 06/06/1982 avverso l'ordinanza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG S P, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 luglio 2022 la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ha respinto l'opposizione presentata da M G G contro l'ordinanza del 10 maggio 2022 della stessa Corte che aveva respinto l'istanza di declaratoria della prescrizione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Torino del 3 dicembre 2007, irrevocabile il 10 gennaio 2008. L'opposizione è stata respinta sul rilievo che il soggetto è stato dichiarato recidivo aggravato con la sentenza della Corte di appello di Torino del 25 giugno 2013, irrevocabile il 8 maggio 2014. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce che l'art. 172, ultimo comma, cod. pen. deve essere interpretato nel senso che osti alla prescrizione solo la dichiarazione di recidiva avvenuta con una sentenza relativa ad un fatto commesso nel periodo decorrente intercorrente tra la data della sentenza di condanna e lo spirare del termine di prescrizione, mentre nel caso in esame la dichiarazione di recidiva qualificata sarebbe intervenuta in una condanna successiva ma con riferimento a fatti commessi in data antecedente a quelli della sentenza che ha inflitto la pena della cui prescrizione si discute.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, S P, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La sentenza la cui pena è oggetto della istanza di estinzione è divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2008;
la sentenza che ha dichiarato la recidiva qualificata ostativa all'estinzione è divenuta irrevocabile il 8
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