Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/01/2014, n. 1006

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In tema di concessione in uso esclusivo di beni demaniali a privati, appartiene al giudice amministrativo la giurisdizione in ordine alla controversia che trovi origine in un rapporto di affidamento a terzi, ex art. 45 bis cod. nav., di attività rientranti nell'oggetto di una concessione di un'area portuale, trattandosi di vicenda che postula la necessaria partecipazione dell'amministrazione concedente, alla quale, nell'esercizio del potere autorizzatorio attribuito e volto alla tutela dell'interesse pubblico, spetta espressamente autorizzare, con il rilascio di una sub concessione, il rapporto tra il concessionario e il terzo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/01/2014, n. 1006
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1006
Data del deposito : 20 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. T R M - Presidente di sez. -
Dott. R R - Presidente di sez. -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. V R - rel. Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4726-2013 proposto da:
CANTIERI NAVALI BAGLIETTO S-R-L. BAGLIETTO SNC in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate, in ROM, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato P G, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati T G, COCCHI LUIGI, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
COMUNE DI VE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROM, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato T F, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G D, per delega a margine del controricorso;

MRINA DI VE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROM, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato VILLANI LUDOVICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRECO ILARIA, GERBI GIOVANNI, per delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 60/2013 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 09/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

uditi gli avvocati Gerolamo TACCOGNA, Ilaria GRECO in proprio e per delega dell'avvocato Daniele Granara;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.10.1999 la società Cantieri Navali Baglietto spa (in seguito trasformatasi nella società Cantieri Navali Baglietto srl in liquidazione, la quale, a sua volta, conferì il complesso aziendale alla società Baglietto snc) e la società Giostel srl (cui è subentrata la società Marina di Varazze srl) sottoscrissero una scrittura privata (in seguito oggetto di modifica con atto suppletivo del 18.12.2003) con la quale le parti convennero che la società Marina di Varazze srl ottenesse in concessione demaniale marittima la parte prevalente dell'area portuale (ivi compresa la darsena e quindi lo specchio acqueo prospiciente il cantiere navale). Con l'atto suppletivo indicato, poi, le due società convennero che una parte dell'area data in concessione alla società Marina di Varazze srl (in data 27.9.2002) sarebbe stata affidata in gestione, previa autorizzazione del Comune, alla Cantieri Baglietto e che l'affidamento in uso delle opere sarebbe cessato nel momento in cui su di esse "non verrà più svolta attività cantieristica". Ottenuta in concessione anche l'area destinata all'attività cantieristica, la società Marina di Varazze - previa autorizzazione del Comune di Varazze rilasciata ai sensi dell'art. 45 - bis cod. nav. in data 10.6.2008) - affidò alla società Cantieri Navali Baglietto, l'area al fine di consentire che continuasse a svolgersi in loco l'attività cantieristica. Ma, in data 4.6.2010, la società Marina di Varazze srl, avendo constatato che da parecchi mesi la Cantieri Baglietto spa non svolgeva più attività cantieristica sulle aree in questione, chiese al comune di Varazze la revoca della relativa autorizzazione.
Il Comune prese atto del venir meno dei presupposti
dell'autorizzazione ritenendo sufficiente che l'Amministrazione fosse informata, senza necessità di adottare alcun provvedimento revocatorio espresso. A causa della mancata riconsegna delle aree, la società Marina di Varazze propose ricorso ex art. 700 c.p.c. al tribunale di Savona, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione di cessazione dell'affido in uso del pontile, della banchina e della darsena alla Cantieri Baglietto spa, con il diritto della società istante di rientrare in possesso delle opere.
La convenuta, costituitasi,

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