Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2018, n. 15742

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L'onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo integri o meno un reato, sicché ai fini risarcitori è irrilevante che sussistano gli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela dei detti beni.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2018, n. 15742
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15742
Data del deposito : 15 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE 15742-20 18 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Responsabilità IN NOME DEL POPOLO ITALIANO extracontrattuale LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Diffamazione TERZA SEZIONE CIVILE R.G.N. 6755/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 15442 Dott. G TO Presidente Rep. C.

1. Consigliere Dott. D SI Ud. 12/12/2017 Consigliere Dott. C G PU Consigliere Dott. E I Rel. Consigliere Dott. S S ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6755-2015 proposto da: domiciliato in ROMA, P G, elettivamente V. L G M 6' presso lo studio dell'avvocato G,A rappresentato e difeso F P giusta procura in dall'avvocato calce al ricorso;
ricorrente 2017 contro 2511 G G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FALVO D'URSO, rappresentato e difeso dall'avvocato A M giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 520/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. S S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A G per delega non scritta;
udito l'Avvocato MONICA ZAMBOTTI per delega;
2 N. 6755/15 R.G.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 13.3.2006, il Tribunale di Rieti accolse le domande proposte dagli avv.ti Gianni e Francesco P nei confronti di Giovanni G, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di € 20.000,00 in favore di ciascuno degli attori a titolo di risarcimento danni da diffamazione e compensando integralmente le spese di lite. Ciò a causa di alcune affermazioni offensive e lesive dell'onore e della reputazione dei predetti legali, rese dal G, amministratore del Condominio "Belvedere Tre Faggi”, di Terminillo, di cui essi attori curavano gli interessi in molteplici controversie ed anche in via stragiudiziale. Proposto gravame in via principale dal G e incidentalmente dagli avv.ti Gianni e Francesco P, la Corte d'appello di Roma li accolse parzialmente entrambi, condannando il primo al pagamento della minor somma di € 5.000,00 attualizzati in favore di ciascuno degli appellati, nonché al pagamento di metà delle spese di lite di entrambi di gradi del giudizio. Gianni e Francesco P ricorrono ora per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso Giovanni G. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, si deduce “violazione e falsa applicazione artt. 2043 1.1 ART. 360 n. 3 cpc". La Corte d'appello, riducendo il quantumC.C. 2059 c.c. - condannatorio, ha escluso la rilevanza a fini risarcitori dell'episodio relativo all'incontro del G col fotografo M M (nel corso del quale il primo, dopo aver ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, si sarebbe lamentato col 3 N. 6755/15 R.G. secondo dell'operato degli avv.ti P, dicendo che erano dei delinquenti e dei professionisti incapaci e che l'avrebbero pagata cara), evidenziando la mancanza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione nelle affermazioni propalate nell'occasione dallo stesso G, e ciò per l'assenza di comunicazione a più persone, perché dette affermazioni erano state riferite al solo M. Al riguardo, rilevano i ricorrenti che il risarcimento del danno non patrimoniale soggiace al criterio di cui agli artt. 2043 e 2059 c.c., a prescindere dalla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non essendo comunque consentito ledere la reputazione professionale di essi ricorrenti. 1.2 - Con il secondo motivo, si deduce "violazione e falsa applicazione art. 2043 c.c. 2059 c.c. ART. 595 C.P. ART. 360 n. 3 cpc". La Corte avrebbe - errato nel ritenere che l'episodio di cui al motivo precedente sia avvenuto alla presenza dei danneggiati e nel loro studio. In realtà, esso è avvenuto nello studio fotografico di M M, e quindi in un pubblico esercizio;
all'esito, lo stesso M si recò presso lo studio professionale degli avv.ti P, riferendo loro l'episodio. Pertanto, le affermazioni del G erano destinate ad essere percepite da più persone e comunque, essendo poi giunte a conoscenza anche di una collega di studio di essi ricorrenti (avv. Nicoletta G), s'era determinata la comunicazione a più persone. -art. 2059 c.C.

1.3 Con il terzo motivo, si lamenta "violazione art. 2043 c.c.- --- Art. 595 C.P. Art. 360 n. 3 cpc Omesso esame e pronuncia su un fatto - decisivo oggetto di discussione tra le parti, Art. 360 n. 5 cpc". La Corte avrebbe omesso di considerare il contenuto diffamatorio di tre lettere, 4 N. 6755/15 R.G. questione peraltro oggetto dell'appello incidentale proposto dagli stessi avv.ti P. Dette lettere, infatti, erano state portate a conoscenza dei 105 condomini del Condominio "Residence Belvedere Tre Faggi" nel corso dell'assemblea del 3.12.2000, come confermato dai testi N G, Vania Sabetta e P P. Si è poi omesso di considerare il comportamento denigratorio ed offensivo tenuto dal G dinanzi al Tribunale di Rieti all'udienza del 1.6.1998, allorquando egli si presentò, quale amministratore del

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