Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2016, n. 9968

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In materia di vendita a campione, il giudice può vagliare qualsiasi risultanza probatoria al fine di accertare eventuali difformità della merce rispetto al campione convenuto, utilizzando, al riguardo, anche documenti nella disponibilità della parte acquirente.

Nell'ipotesi in cui il consulente tecnico d'ufficio si avvalga della prestazione d'opera di altro ausiliario ex art. 56, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, anche nei riguardi di quest'ultimo trova applicazione il principio secondo cui, in caso di violazione dell'obbligo di astensione derivante dagli art. 51 e 63 c.p.c., la parte interessata deve proporre istanza di ricusazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 192 c.p.c., restandole, in difetto, preclusa la possibilità di far valere successivamente la detta situazione di incompatibilità.

Le disposizioni degli artt. 2709 e 2710 c.c., le quali regolano l'efficacia probatoria delle scritture contabili contro l'imprenditore e nei rapporti tra imprenditori, non precludono al giudice la possibilità di trarre dai libri contabili di una delle parti, regolarmente tenuti, elementi indiziari atti a concretare, in concorso con altre risultanze, una valida prova per presunzione anche a favore dell'imprenditore che i libri stessi ha prodotto in giudizio.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/05/2016, n. 9968
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9968
Data del deposito : 16 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

0009968/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE composta dagli ill.mi sigg.ri magistrati OGGETTO: dott. Vincenzo Mazzacane - Presidente vendita su campione dott. Ippolisto Parziale - Consigliere R.G.N.: 15107/2011 Cron.: 9968 dott. IG Giovanni Lombardo - Consigliere el dott. Antonello Cosentino - Consigliere Rep.: dott. IG Abete - Consigliere rel. Ud.: 9/2/2016 ha pronunciato la seguente PU SENTENZA sul ricorso 15107-2011 R.G. proposto da: - p.i.v.a./c.f. 05314120725 - in persona del legale CAESAR CONFEZIONI s.r.l. rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale per scrittura privata autenticata nella sottoscrizione a ministero notar Maria Francesca Mazzoni in data 12.1.2016 dall'avvocato Alessandro Brudaglio ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Muzio Clementi, n. 68, presso lo studio dell'avvocato Raoul Barsunii. RICORRENTE

contro

- p.i.v.a.TRERE INNOVATION s.r.l. unipersonale (già RÈ NN s.r.l.) 01661460202 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sistina, n. 121, presso lo studio dell'avvocato Marcello Bonotto che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Gianpiero Mascagni la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE 浦 ло 322/16 Avverso la sentenza n. 118 dei 17.11.2010/10.2.2011 della corte d'appello di Brescia, Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 9 febbraio 2016 dal consigliere dott. IG Abete, Udito l'avvocato Alessandro Brudaglio per la ricorrente, Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 11.2.2003 al tribunale di Trani sezione distaccata di Andria la AE NF s.r.l. esponeva che in virtù di accordo siglato a metà dell'anno 2002 con la RÈ NN s.r.l. aveva prodotto e fornito a tale società 142.654 capi di biancheria intima per il prezzo convenuto e fatturato di euro 178.251,43;
che aveva ricevuto in acconto la somma di euro 20.000,00;
che la s.r.l. acquirente aveva formulato contestazioni in ordine alla qualità della merce ed aveva rifiutato il pagamento del residuo importo di euro 158.251,43. Chiedeva ingiungersi alla RÈ NN il pagamento della somma anzidetta. Pronunciata l'ingiunzione, con atto di citazione notificato il 28.3.2003 la RÈ NN s.r.l. proponeva opposizione. Tra l'altro formulava ai sensi dell'art. 39 c.p.c. eccezione di continenza. Con sentenza n. 115/2004 il tribunale di Trani accoglieva l'eccezione preliminare, revocava l'ingiunzione di pagamento e fissava termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al tribunale di Mantova preventivamente adito dall'opponente. Con atto di citazione notificato in data 6/8.11.2004 la AE NF s.r.l. attendeva alla riassunzione, così dando corso al procedimento iscritto al n. 6782/2004. Chiedeva previamente la riunione del giudizio riassunto al giudizio in precedenza introdotto dalla controparte;
nel merito instava per la condanna della RÈ NN al 仆 2 pagamento della somma di euro 158.251,43, oltre interessi, ed al risarcimento dei danni cagionati. Costituitasi nel giudizio riassunto, la RÈ NN insisteva per il rigetto delle avverse domande ed, in via riconvenzionale, perché fosse pronunciata la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice in riassunzione e perché la AE NF fosse condannata al risarcimento dei danni. Esponeva che la maggior parte della merce consegnata presentava significativi difetti, sicché era difforme dal campione concordato. Reiterava quindi le stesse circostanze e le medesime istanze formulate con l'atto notificato il 10.2.2003, con cui aveva citato la AE Confezioni” a comparire innanzi al tribunale di Mantova e che aveva dato corso al procedimento iscritto al n. 6038/2003, nel cui ambito la convenuta, costituitasi, aveva eccepito l'insussistenza dei vizi lamentati e comunque la decadenza dall'invocata garanzia ed invocato il rigetto dell'avversa domanda nonché, in riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento del residuo credito. Riuniti i giudizi, esperito accertamento tecnico preventivo, all'esito del quale si acclarava che i capi nella disponibilità della RÈ NN erano in numero di 82.640, assunti gli interrogatori formali, assunte le prove per testimoni, disposta ed espletata c.t.u., in data 27.3.2008 il consiglio dell'ordine degli avvocati di Trani deliberava la cancellazione dall'albo del difensore della AE NF, che successivamente, il 22.7.2008, decedeva. Con ordinanza in data 8.10.2008 il tribunale di Mantova denegava la declaratoria di interruzione del processo sollecitata dalla AE Confenzioni" in dipendenza della cancellazione dall'albo del proprio difensore. Con comparsa del 31.3.2009 si costituiva la AE Confezioni” a mezzo di nuovo difensore e chiedeva in via preliminare dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 305 c.p.c., "essendo decorsi sei mesi dalla conoscenza legale ad opera della controparte della A 3 cancellazione dall'Albo del precedente difensore (...), ossia dall'evento interruttivo (...), senza che il medesimo processo sia stato proseguito o riassunto nel suddetto termine perentorio" (così ricorso, pag. 20). Con sentenza n. 177/2009 il tribunale di Mantova, accertata la non conformità al campione della merce fornita alla RÈ NN s.r.l. e respinta ogni ulteriore domanda, dichiarava risolti i contratti di vendita relativi alle fatture nn. 878, 939, 1071, 1117, 1139, 1176, 1270, 1287, 1319 e 1346 del 2002 per inadempimento della AE Confezioni” s.r.l., che condannava inoltre a risarcire il danno cagionato a controparte e liquidato in euro 35.761,03 oltre interessi, a rimborsare alla RÈ NN le spese di lite, a farsi carico delle spese di ambedue le c.t.u.. Interponeva appello la AE NF s.r.l.. Resisteva la “ER NN s.r.l.;
esperiva appello incidentale ai fini della liquidazione in maggior misura, comprensiva e del danno emergente e del lucro cessante, del danno asseritamente sofferto. Con sentenza n. 118/2011 la corte d'appello di Brescia rigettava il gravame principale;
accoglieva il gravame incidentale e, per l'effetto, pronunciava la risoluzione del contratto di vendita pur relativamente alla fattura n. 1415/2002 e liquidava a titolo di risarcimento del danno la maggior somma di euro 85.761,03, oltre interessi;
condannava l'appellante principale a rimborsare all'appellata le spese del grado. Esplicitava la corte distrettuale che "la cancellazione volontaria dall'albo degli avvocati non determina l'interruzione del processo” (così sentenza d'appello, pag. 17). - -Esplicitava la corte in ordine alla doglianza concernente l'asserita erroneità dell'accertamento operato dal primo giudice in relazione alla tempestività della denuncia dei vizi della merce oggetto di controversia, che l'assunto della AE NF, secondo cui "l'intera produzione degli articoli destinati alla società ER avveniva sotto la stretta ла sorveglianza della medesima, sul luogo di produzione e prima della spedizione (…), tramite un rappresentante, che solo a verifica ultimata del prodotto finito ne autorizzava l'inoltro alla propria mandante” (così sentenza d'appello, pagg. 19 - 20), non aveva trovato riscontro alla stregua delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della RÈ". Esplicitava altresì che la vendita su campione aveva interessato solo alcuni ordinativi ed, in ogni caso, che “nella vendita a campione non è indispensabile la produzione in giudizio del campione (...) poiché (...) la prova può essere comunque data" (così sentenza d'appello, pagg. 20-21). Esplicitava inoltre che, siccome aveva accertato il consulente d'ufficio, la merce fornita dalla AE NF e di cui alle fatture contestate non era "conforme alle tabelle prodotte e riconosciute dai testi EN e O" (così sentenza d'appello, pag. 21);
che la particolarità dell'accertamento imponeva che il c.t.u., all'uopo autorizzato, si avvalesse della competenza specifica della s.r.l. "Centro Servizi Calza", ancorché tal ultima società avesse svolto funzioni di tecnico di parte per la RÈ" in sede di accertamento tecnico preventivo;
che il c.t.u. aveva operato in conformità alla normativa "UNI EN ISO" e dunque con metodo certificato. Esplicitava poi che la differenza tra il numero - 129.900 - dei capi che la “ER” aveva dichiarato di aver ricevuto ed il numero 82.640 rinvenuti nella sua disponibilità si ― - giustificava, giacché la “ER Innovation”, una volta appurato che la merce non aveva alcun valore, non se ne era preoccupata oltremodo. Esplicitava ancora che il pagamento delle penali da parte della RÈ NN alla destinataria finale della merce, ossia alla società tedesca IS TI g.m.b.h., era comprovato dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze assunte, che ne consentivano la quantificazione in euro 35.761,03. E che, contrariamente all'assunto 5 dell'appellante principale, il documento n. 63, prodotto dalla RÈ NN, non valeva a dimostrare che IS TI avesse trattenuto merce per euro 73.877,96. Esplicitava infine, in ordine alla regolamentazione delle spese processuali di prime cure, che il pagamento dell'i.v.a. seguiva per legge. Esplicitava, in ordine all'appello incidentale, che la risoluzione del contratto era da pronunciare anche con riferimento alla fattura n. 1415/2002, avente ad oggetto parimenti la fornitura di merce difettosa;
e che alla RÈ NN - che "ha chiesto che Caesar sia condannata anche al pagamento del danno da mancato guadagno" (così sentenza d'appello, pagg. 24 e 25) - competeva pur il risarcimento di tale "voce" di danno, "voce" che, rapportando il quantum - 17% della penale che IS TI aveva applicato al valore - complessivo degli ordinativi che aveva rivolto a RÈ NN, poteva essere equitativamente determinata in euro 50.000,00. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la AE NF s.r.l.;
ne ha chiesto sulla scorta di dieci

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