Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2010, n. 1821

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"L'atto pubblico" - quindi anche "il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza, o dagli altri organi di controllo fiscale" avente, la stessa natura - "fa piena prova" (vincibile solo con la proposizione della "querela di falso") unicamente quanto alla "provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato", alle "dichiarazioni delle parti" ed agli "altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2010, n. 1821
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1821
Data del deposito : 28 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all'AGENZIA delle ENTRATE il 22 maggio 2006 (depositato il 6 giugno 2006), la s.a.s.

ZANARDI

Pietro &
C. - premesso che con atto notificato il 12 aprile 2000 il competente Ufficio, "sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto in data (OMISSIS) dalla Guardia di Finanza di Voghera" (la quale aveva rinvenuto nella sua contabilità "fatture emesse dalle società La Generale srl... Best-Linea srl' che, secondo i controlli eseguiti dalla Tenenza di Legnano della stessa Guardia di Finanza, "pare risultassero società c.d. cartiere"), aveva contestato ad essa, per l'anno d'imposta 1995, (a) l'"irregolare tenuta delle scritture contabili", (b) l'"omessa fatturazione di operazioni di acquisto presso fornitori extra comunitari", (c) l'"indebita detrazione dell'imposta IVA" e (d) la "presentazione della dichiarazione annuale infedele e con dati inesatti" assumendo che l'interposizione di dette società tra essa (acquirente) e "gli effettivi fornitori (extra comunitari)" consentiva a sé stessa di "eludere gli obblighi di versamento IVA sugli acquisti intracomunitari e di portare in detrazione l'imposta relativa alle fatture false" -, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare ("con ogni consequenziale... statuizione anche in ordine alle spese di ogni grado" e con declaratoria di "illegittimità e/o comunque... nullità integrale della pretesa tributaria"), la sentenza n. 42/43/05 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (depositata il 6 aprile 2005) che aveva recepito l'appello dell'Ufficio avverso la decisione (466/05/00) della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia la quale aveva accolto il suo ricorso affermando (1) che "nella fattispecie, l'Ufficio IVA ha di fatto delegato la propria potestà impositiva alla Guardia di Finanza, abdicando al proprio ruolo istituzionale" e (2) che l'"onere della prova dei fatti posti a base della pretesa fiscale incombente all'Ufficio in applicazione dell'art. 2697 c.c." non è stato "assolto" perché "mancano elementi certi ed inoppugnabili che coinvolgano la Zanardi sas nelle vicende a monte addebitate alle altre società cartiere".

Nel controricorso notificato il 30 giugno 2006 (depositato il 19 luglio 2006) l'Agenzia intimata, con il "favore delle spese", instava per il rigetto dell'avversa impugnazione.

Il 12 ottobre 2009 la società depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione



1. In
via preliminare va disattesa la deduzione - formulata dalla società nelle memorie depositate - di "nullità dell'intero processo" ("con conseguente necessità di rimessione dello stesso in primo grado") - fondata sul principio ("così Corte di Cassazione...19, giugno 2009 n. 14442") secondo cui "l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone - ("nel caso", essa società e i suo soci P. e Z.V.) "e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, devono riguardare inscindibilmente sia la società che tutti i soci" - in quanto il detto principio riguarda (ed è stato pronunciato dalle sezioni unite sentenza 4 giugno 2008 n. 14915 cui hanno fatto seguito le decisioni 6 aprile 2009 n. 8253;
18 maggio 2009 n. 11549, tra le molte, di questa sezione soltanto in riferimento alle dichiarazioni dei redditi della società di persone e dei suoi soci (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 di Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui redditi) mentre nel caso si verte in ipotesi di rettifica della dichiarazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), al cui rapporto tributario sono del tutto estranei i soci anche di una società di persone come la s.a.s. ZANARDI.



2. Nella sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale premette:

·in base agli accertamenti della Guardia di Finanza il competente Ufficio, con "avviso di rettifica n. (OMISSIS) relativo ad IVA 1995", ha accertato a carico della Zanardi Pietro &
C. sas "un debito d'imposta" per l'"omessa fatturazione di acquisti presso fornitori intracomunitari... ritenuti inesistenti poiché le relative fatture erano state emesse da operatori diversi da quelli con i quali erano realmente avvenute le transazioni";
- la società ha impugnato detto atto eccependo "l'illegittimità dell'accertamento" siccome "motivato con un semplice riferimento al processo verbale della Guardia di Finanza di Voghera redatto al termine di una verifica fiscale durata oltre due anni riguardante gli esercizi d'imposta dal 1990 al 1996", "chiedendone l'annullamento per carenza di motivazione e infondatezza";

·il giudice di primo grado ha accolto il ricorso della contribuente "rilevando che la motivazione degli accertamenti per relationem è legittima, ma l'Ufficio impositore non può acquisire in via automatica e acritica le risultanze della Guardia di Finanza, delegando di fatto la propria potestà impositiva senza esperire in via autonoma alcuna indagine a supporto di elementi certi ed inconfutabili";

·l'Ufficio ha impugnato "la predetta sentenza... esponendo che i medesimi fatti contestati da controparte sono stati oggetto di analogo contenzioso per gli anni di imposta 1990, 1992, 1993 e 1994, ove l'Ufficio è risultato vincitore nel primo grado ed anche a seguito di appello del contribuente, come da sentenza riunita n. 375/14/00 di questa Commissione regionale relativa a tutti gli anni d'imposta, e sostenendo di aver provato con ragionevole certezza i fatti contestati utilizzando correttamente gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza portati a conoscenza del contribuente";
"con successiva memoria l'Ufficio faceva presente che i medesimi fatti, contestati ai fini IRPEF e ILOR, sono stati oggetto di analogo contenzioso tributario avanti questa Commissione Regionale, che ha respinto gli appelli del contribuente confermando l'operato dell'Ufficio con sentenze n. 61-62-63/42/04";

·nella memoria depositata in appello la contribuente ha descritto "i rapporti commerciali intrattenuti con La Generale srl e Best-Linea srl, contestando l'assunto che le stesse siano società di comodo cartiere".

Ciò posto, il giudice di appello ha accolto il gravame osservando:

·l'Ufficio "ha motivato l'atto impositivo richiamando il processo verbale del (OMISSIS) della Guardia di Finanza di Voghera, regolarmente consegnato alla ricorrente, e tale riferimento soddisfa i precetti contenuti nel D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56 (Cass. 6142/85)" essendo state "addirittura indicare le pagine e relativi allegati del processo verbale in cui sono descritti i fatti e le circostanze con i dati contabili che supportano le violazioni accertate";

·"nello specifico, le violazioni relative all'IVA 1995 sono riassunte nei fogli da 79 a 84 e relativi allegati 84 - 85 del processo verbale, in cui sono descritte in dettaglio la seguenti situazioni:... aver annotato fatture per operazioni inesistenti... intestate a La Generale srl... e... a Best Linea srl..., in quanto, come accertato dalla Guardia di Finanza di Legnago, sono state utilizzate come società di comodo definite cartiere, attraverso operazioni di triangolazione per eludere gli obblighi derivanti dalla normativa fiscale relativa agli acquisti da aziende agricole nazionali, consentendo al reale operatore di portare in detrazione un'imposta maggiore rispetto a quella agevolata, ed a quelli intracomunitari...-, consentendo al reale acquirente di eludere il versamento dell'IVA e di... portare in detrazione l'imposta relativa alle fatture false, da cui l'omessa fatturazione";

·"non si vede cosa altro avrebbe potuto e dovuto accertare l'Ufficio Iva di Voghera a fronte dei dettagliati accertamenti contabili eseguiti dalla Guardia di Finanza, che peraltro godono della fede pubblica ex art. 2700 c.c., a fronte delle generiche contestazioni della parte ricorrente che appaiono del tutto infondate (v. anche Cass. 9100/01, 7208/03)".

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