Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/01/2019, n. 2544

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In materia di trasporto aereo di persone e bagagli, il vettore è responsabile, ai sensi dell'art. 953 cod. nav., dello smarrimento o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se si sia avvalso di un'impresa esercente i servizi di assistenza a terra (vettore operativo), la cui prestazione non viene resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito, a favore di terzo, concluso con il vettore a beneficio del viaggiatore ma rientra, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che forma oggetto del contratto di trasporto, così che il vettore operativo assume la qualifica di ausiliario del vettore contrattuale. Ne deriva che nell'ipotesi di perdita o di avaria del bagaglio nella fase in cui esso risulta affidato al vettore operativo, il viaggiatore proprietario può agire contrattualmente nei confronti del vettore aereo, il quale risponde del fatto colposo del proprio ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità esclusiva del vettore operativo sul presupposto che il bagaglio andato smarrito era stato allo stesso affidato dalla viaggiatrice presso l'aeroporto di partenza e che non ne era stata provata la materiale consegna dal vettore operativo al vettore contrattuale).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/01/2019, n. 2544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2544
Data del deposito : 30 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

R.G. n. 16386-2017 CC del 6/12/2018 ORIGINALE 25 44- - 201 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Trasporto Trasporto aereo Responsabilità per lo smarrimento di bagagli Domanda risarcitoria nei confronti del vettore aereo e dell'handlerComposta da @.

1. Oggetto R V - Presidente - M C - Consigliere - E S - Consigliere - Cron.2544 C G - Consigliere - M G - Consigliere Rel. - CC 06/12/2018- RG. 16386/2017 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16386/2017 R.G. proposto da: AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, società per azioni aperta di diritto russo, in persona del rappresentante legale pro tempore per l'Italia, rappresentata e difesa dall'Avv. T. D M, con domicilio eletto in Roma, viale Nicotera n. 63, presso lo studio di quest'ultimo;

- ricorrente -

contro

EMELYANOVA ELENA;
- intimata nonché

contro

ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA -intimata- avverso la sentenza n. 1810/17 del Tribunale di Bari, depositata il 31/03/2017. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, dott. A C, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2018 dal Consigliere M G 2013 2868 1 R.G. n. 16386-2017 CC del 6/12/2018 FATTI DI CAUSA Nel giudizio promosso da E E

contro

Alitalia S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallo smarrimento del bagaglio sui voli AZ 547 e AZ 1603 del 30/08/2012, relativi alla tratta Mosca-Roma-Bari, la convenuta chiedeva ed otteneva la chiamata in giudizio di Aeroflot Russian Airlines, società per azioni aperta di diritto russo, la quale veniva condannata, in via esclusiva, dal Giudice di Pace di Bari, con sentenza n. 770/14, al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Bari, con la sentenza, n. 1810/2017, oggetto dell'odierna impugnazione, riformava, su gravame proposto da Aeroflot Russian Airlines, la decisione di prime cure in ordine al quantum risarcitorio, confermava le restanti statuizioni, con tacita estromissione di Alitalia S.p.A. dal giudizio. In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale barese, accertato che Aeroflot Russian Airlines aveva svolto i servizi di terra all'aeroporto di Mosca (check in del bagaglio e rilascio della carta d'imbarco) e che la S.p.A. Alitalia si era occupata della ricezione della valigia e del suo trasporto da Mosca a Roma e da Roma a Bari, aveva ritenuto che la chiamata in causa della società russa avesse determinato l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti di quest'ultima. Non risultando poi provata da parte di Aeroflot Russian Airlines la materiale consegna del bagaglio al vettore contrattuale, Alitalia, e risultando, invece, dimostrato che esso era stato preso in consegna dall'handler all'aeroporto di Mosca, il Tribunale aveva ritenuto ricorrente la esclusiva responsabilità di Aeroflot Russian Airlines nella causazione del danno. La riduzione del quantum risarcitorio era stata operata, adottando l'art. 22 della Convenzione di Varsavia in luogo di quella di Montreal, ritenuta non - applicabile per non essere stata ratificata dalla federazione russa il quale prevede che al viaggiatore debbano essere corrisposti 250 franchi per chilogrammo di bagaglio, in assenza come in questo caso della prova del dolo o della colpa con previsione del vettore o del suo preposto. Non essendo provato il peso del bagaglio consegnato, il giudicante aveva presunto che esso avesse un peso pari al limite massimo di imbarco consentito, cioè 20 2 R.G. n. 16386-2017 CC del 6/12/2018 chilogrammi. Per la cassazione della decisione del Tribunale di Roma n. 1810/2017 propone ricorso Aeroflot Russian Airlines, formulando quattro motivi. Nessuna attività difensiva risulta svolta dagli altri resistenti. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c. sub specie artt. 1678, 1681 c.c. in relazione all'art. 1228 c.c. (p. 6). La premessa in iure è che il giudice abbia sbagliato nel ritenere che tra Aeroflot Russian Airlines e l'attrice ricorresse un contratto di deposito autonomo, conseguente alle attività ausiliarie al contratto di trasporto, perché nel caso di specie faceva difetto la causa principale

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