Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/2020, n. 05589

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/2020, n. 05589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05589
Data del deposito : 28 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17238-2018 proposto da: A E, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;

- ricorrente -

V L G, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;
- ricorrente successivo -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, REGIONE EMILIA ROMAGNA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 67/2018 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 13/02/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2019 dal Consigliere E V;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale F S, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A C.

FATTI DI CAUSA

1. - La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna convenne in giudizio E A e L G V, nella loro rispettive qualità di Consigliere e Presidente del Gruppo consiliare dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna "Il Popolo della libertà", per Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -2- sentirli condannare, a titolo di danno erariale, al rimborso, in favore della medesima Regione, delle spese sostenute, nel periodo dicembre 2011-giugno 2012, e rendicontate dall'Aimi, ma ritenute estranee al mandato consiliare, e sulle quali il Villani non aveva esercitato le doverose funzioni di controllo. 1.1. - Con sentenza del 10 febbraio 2017, l'adita Sezione giurisdizionale, in parziale accoglimento della domanda dell'Ufficio requirente territoriale, condannò l'Aimi e il Villani al pagamento, in parti uguali, della somma di euro 17.673,75. 2. - Il gravame interposto avverso detta decisione dai predetti soccombenti veniva respinto dalla Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti con sentenza resa pubblica in data 13 febbraio 2018. 2.1. - Il giudice contabile, segnatamente, osservava che: a) erano stati contestati al Consigliere regionale Aimi i rimborsi, "per spese di alberghi, viaggi con mezzo proprio, pasti, acquisto di buste e cartoncini di auguri e beni vari", ottenuti "in assenza di adeguata documentazione" e al Capogruppo Villani l'omesso esercizio delle "prescritte funzioni di controllo sulle spese rendicontate";
b) non aveva rilievo, ai fini della responsabilità per danno erariale, l'approvazione dei conti dei Gruppi consiliari da parte del comitato tecnico o dall'ufficio di presidenza dell'Assemblea regionale, avendo valore soltanto di ratifica di spese già effettuate e non del relativo titolo giustificativo ex ante;
c) nella specie non sussisteva lo "straripamento nelle valutazioni di merito riservate alla valutazione dell'assemblea" poiché "il sindacato operato" aveva "avuto ad oggetto la mancata dimostrazione della necessaria correlazione tra ogni singola spesa sostenute e la funzione da assolvere, in violazione di qualsivoglia regola di rendicontazione";
d) spettava all'Aimi dimostrare "che l'utilizzo delle risorse pubbliche" fosse "avvenuto nel rispetto della legge ed in modo coerente con le finalità del contributo Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -3- erogato" e non avendo egli "provveduto a rendere conto delle modalità di impiego del danaro pubblico usato", né a ricondurre le spese "a specifici eventi connessi", l'importo erogato era "privo di giustificazione";
e) alla luce della normativa regionale primaria (art. 6, comma 2, l.r. n. 32 del 1997) e secondaria (delibere dell'Ufficio di Presidenza), inserita nel contesto di quella nazionale, i contributi in favore dei gruppi consiliari erano, infatti, "destinati unicamente alle spese indicate, con un preciso vincolo di destinazione, con conseguente obbligo per il fruitore diretto di documentare quelle effettuate, mediante esibizione delle c.d. pezze di appoggio" e, segnatamente, per quelle di "rappresentanza", da rendicontare "mediante una puntuale indicazione dalla quale si evinca accanto alle finalità istituzionali perseguite, anche il rapporto di pertinenza con l'attività dell'ente, la qualifica del soggetto che opera la spesa e dei partecipanti all'evento, nonché la misura della stessa", là dove, altrimenti, "qualunque erogazione di somme ... avrebbe facile ingresso nel novero delle spese di rappresentanza", anche quelle effettuate "per la soddisfazione di bisogni personali";
f) stante la diversità soggettiva tra gruppi consiliari e i partiti politici, non era consentito ricondurre al sostegno dei secondi i contributi versati "per finalità afferenti il funzionamento" dei primi, con conseguente "dovere di dare conto" della gestione delle spese attraverso adeguata documentazione. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre E A, nonché, con distinto e successivo atto di impugnazione, L G V. Resiste con distinti controricorsi il Procuratore generale rappresentante il Pubblico ministero presso la Corte dei conti. I ricorrenti hanno depositato ciascuno una propria memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -4- 1. - Preliminarmente, i ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza, vanno riunti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.;
il ricorso proposto dal Villani va qualificato come ricorso incidentale, in quanto depositato successivamente. 2. - I ricorsi, dall'identico tenore, sono affidati a due motivi. 3. - Con il primo mezzo è denunciato, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 c.p.c., difetto assoluto di giurisdizione per violazione dei limiti esterni della giurisdizione contrabile ed eccesso di potere giurisdizionale. La Sezione giurisdizionale centrale di appello, essendo "pacifico che tutte le spese contestate rientrassero nelle tipologie di spese elencate nella delibera assembleare n. 5/2012" (che individuava 16 voci di spesa gravanti sul bilancio del Consiglio regionale per contributi annualmente versati ai singoli gruppi consiliari, il cui controllo sulla gestione spettava esclusivamente allo stesso Consiglio, in forza della legge regionale n. 37 del 1997 e successive modificazioni), avrebbe esorbitato dal proprio potere giurisdizionale in quanto avrebbe esercitato un controllo "sul merito della spesa" e non di legittimità, essendo il finanziamento stato previsto dalla stessa legge regionale e spettando, dunque, al Consigliere regionale soltanto di "dimostrare che le spese effettuate rientrassero nelle macro categorie sulla base del giustificativo di spesa depositato e non delle ragioni che ne avevano giustificato l'esborso". Il giudice contabile avrebbe, in tal modo, creato "la norma di attribuzione di una verifica contabile ulteriore rispetto a quella meramente documentale, con l'affermazione di un sindacato nel merito delle spese effettuate nell'ambito delle precise indicazioni date dall'Assemblea", sostituendosi, altresì, al "controllo normativamente previsto di competenza esclusiva del Consiglio regionale", là dove, poi, i rendiconti delle spese sostenute erano stati già "dichiarati Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -5- regolari dal Comitato tecnico ... organo a ciò deputato dall'Assemblea". La Corte dei conti sarebbe, quindi, incorsa in eccesso di potere giurisdizionale in quanto, pur avendo "riconosciuta espressamente la correttezza della spesa in questione", ne avrebbe, però, "sindacato nel merito il tipo di spesa che, in via generale ed astratta, l'Assemblea aveva legittimato, sconfinando in un ambito di scelte di merito riservate alla autonomia politica dei Gruppi", violando in tal modo anche l'art. 122, quarto comma, Cost.3.1. - Il motivo è inammissibile. 3.1.1. - Questa Corte ha più volte affermato (Cass., S.U., 31 ottobre 2014, n. 23257;
Cass., S.U., 21 aprile 2015, n. 8077;
Cass., S.U., 28 aprile 2015, n. 8570;
Cass., S.U., 29 aprile 2015, n. 8622;
Cass., S.U., 8 aprile 2016, n. 6895;
Cass., S.U., 7 settembre 2018, n. 21927;
Cass., S.U., 17 dicembre 2018, n. 32618;
Cass., S.U., 16 f gennaio 2019, n. 1034) che la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità erariale, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica - va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, e senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, quarto comma, Cost., non estensibile alla gestione dei contributo, attesa la natura derogatoria delle norme di immunità. L'accertamento rimesso in tale ambito alla Corte dei conti, affinché non debordi dai limiti esterni imposti alla sua giurisdizione, non può investire l'attività politica del presidente del gruppo consiliare o le scelte di "merito" dal medesimo effettuate nell'esercizio del mandato, ma deve mantenersi nell'alveo di un giudizio di conformità Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -6- alla legge dell'azione amministrativa (art. 1 della legge n. 20 del 1994). Pertanto, come precisato dalla citata Cass., S.U., n. 32618 del 2018, in siffatto alveo - e, dunque, nei limiti interni della giurisdizione contabile - rimane la verifica di difformità, compiuta dalla Corte dei conti, delle attività di gestione del contributo erogato al gruppo consiliare rispetto alle finalità, di preminente interesse pubblico, che allo stesso imprime la normativa vigente, così da potersi svolgere in termini di congruità delle singole voci di spesa ammesse al rimborso con riferimento a criteri oggettivi di conformità e di collegamento teleologico con i predetti fini, secondo quanto imposto dal quadro normativo di riferimento. 3.1.2. - Una tale verifica è quella che ha compiuto il giudice contabile con la sentenza impugnata in questa sede (cfr. pp. 9/18 e sintesi al § 2.1. dei "Fatti di causa"), avuto riguardo al concreto utilizzo da parte dell'Aimi dei contributi percepiti dal gruppo "Il Popolo della libertà" del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna nel periodo dicembre 2011-giugno 2012, in cui capogruppo era il Villani, evidenziando che lo stesso Aimi non aveva dimostrato di aver utilizzato le somme percepite a titolo di contributi in coerenza con le finalità, vincolate normativamente, per cui i contributi stessi erano stati erogati (e ciò, in particolar modo, per le spese di rappresentanza), omettendo di dare contezza "della necessaria correlazione tra ogni singola spesa sostenute e la funzione da assolvere". La valutazione operata, nella specie, dalla Corte dei conti non ha avuto ad oggetto il "merito" delle spese effettuate - ossia un controllo volto a sindacarne la loro utilità od opportunità -, bensì unicamente la giustificazione della spesa tramite adeguata documentazione della stessa e, quindi, il piano dimostrativo di quel rapporto di correlazione tra spesa stesa e finalità per la quale, Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -7- normativamente, il contributo viene erogato, che si colloca all'interno dell'anzidetto giudizio di congruità (parametrato a criteri oggettivi), costituendone, anzi, il presupposto affinché il giudizio stesso possa essere espresso. Né si mostrano concludenti le doglianze volte a stigmatizzare la disparità di giudizio che emergerebbe da altre pronunce rese dalla stessa Sezione Centrale di appello in giudizi analoghi e con esito positivo per i consiglieri regionali coinvolti, giacché in quei casi (come si evince dal contenuto delle decisioni riportato dai ricorsi e dalle memorie) il profilo della giustificazione delle spese era stato oggetto di riscontro positivo, diversamente dalla controversia in esame. Pertanto, l'eventuale errore commesso dal giudice contabile nel concreto svolgersi dell'anzidetta verifica è da ascriversi, semmai, a violazioni di legge, sostanziale o processuale, concernenti soltanto il modo d'esercizio della giurisdizione speciale e non inerenti all'essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dai limiti esterni di essa (tra le molte, Cass., S.U., 19 luglio 2013, n. 17660, Cass., S.U., 18 maggio 2017, n. 12497). 3.1.3. - Le argomentazioni svolte dai ricorrenti circa l'asserito vulnus alle prerogative del Consiglio regionale, per essere oggetto di autodichia la verifica delle spese dei gruppi consiliari in base all'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 32 del 1997 (nella formulazione precedente alla modifica recata dalla legge regionale n. 17 del 2012), non colgono nel segno e non sono tali, dunque, da scalfire i rilievi che precedono. A tal riguardo - come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di evidenziare (cfr. la citata Cass., S.U., n. 1034/2019) -, la Corte costituzionale con la sentenza n. 235 del 2015 ha ribadito - proprio a fronte di analoga doglianza mossa dalla Regione Emilia- Romagna in sede di giudizio per conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei ministri sorto a seguito di atti di citazione Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -8- emessi dalla Procura regionale nei confronti dei capigruppo e di alcuni consiglieri regionali - che, in ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali, anche se sottratti alla giurisdizione di conto, restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile (oltre che penale, ricorrendone i presupposti). Conclusione, questa, che resta ferma anche in presenza della disciplina recata dalla citata legge regionale n. 32 del 1997 e, quindi, dell'intervenuta approvazione dei rendiconti da parte del comitato tecnico (quand'anche composto da consiglieri regionali) o dall'ufficio di presidenza, poiché il voto dato in tali sedi rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che ne costituisce ex ante il titolo giustificativo. Opinare diversamente - si afferma ancora nella sent. n. 235 del 2015 - condurrebbe "al risultato abnorme, e senza dubbio contrario alla natura eccezionale della guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost., di delineare un'area di totale irresponsabilità civile, contabile e penale in favore dei consiglieri regionali", peraltro venendo a configurare, "in maniera paradossale e del tutto ingiustificata, una tutela della insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata relativamente a quelle dei parlamentari nazionali", in contrasto "sia con il principio di responsabilità per gli atti compiuti, che informa l'attività amministrativa (artt. 28 e 113 Cost.), sia con il principio che riserva alla legge dello Stato la determinazione dei presupposti (positivi e negativi) della responsabilità penale (art. 25 Cost.)". Principi, questi, che trovano piena conferma anche nella recente sentenza n. 43 del 2019 della stessa Corte costituzionale (pur richiamata dai ricorrenti a sostegno delle proprie ragioni), che - in un conflitto di attribuzioni promosso sempre dalla Regione Emilia- Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -9- Romagna a seguito della citazione di taluni consiglieri regionali da parte della Procura regionale presso la Corte dei conti per rispondere di danno erariale a seguito dell'adozione di alcune delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale aventi ad oggetto il conferimento dell'incarico di Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale - ha ribadito che «le delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, quando hanno natura di atti di autorganizzazione del Consiglio, direttamente incidenti sull'attività legislativa di quest'ultimo, sono presidiati dalla garanzia costituzionale dell'autonomia della potestà organizzativa di supporto all'attività legislativa del Consiglio stesso. Quando, invece, hanno natura di atti amministrativi estranei, o comunque non strettamente coessenziali, all'organizzazione dell'attività legislativa del Consiglio, si collocano all'esterno di tale autonomia costituzionalmente garantita, pur costituendo legittimo esercizio di un potere. Tale è, in particolare, l'attività di gestione delle risorse finanziarie, che "resta assoggettata alla ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile" (sentenze n. 235 del 2015 e n. 292 del 2001)». 4. - Con il secondo mezzo è prospettato, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, 362 c.p.c. e 207 del d.lgs. n. 174 del 2016, difetto assoluto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale. Il giudice contabile - nel ritenere che la mancata preventiva produzione di una "lettera di incarico" da parte del Consigliere regionale comporti "la riconduzione della spesa ad esigenze personali del Consigliere" medesimo, "non coperte dal requisito dell'inerenza" - avrebbe disapplicato l'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 32 del 1997 (con ciò sconfinando dal potere giurisdizionale), che "non richiede affatto alcuna preventiva determinazione del Capogruppo, tanto meno una lettera di incarico da parte del medesimo" (come, del resto, non lo richiedono "nessuna norma o regolamento" e né le indicazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea regionale), ma si Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -10- riferisce alla posizione istituzionale del Consigliere ed alla sua autonomia nel "rappresentare la sua parte politica", sul territorio o in missione, "nell'espletamento del mandato". 4.1. - Anche il secondo motivo è inammissibile. E' chiaramente implausibile - come già messo in risalto da questa Corte (Cass., S.U., 27 giugno 2018, n. 16957, Cass., S.U., 31 ottobre 2018, n. 27755, Cass. S.U., n. 1034/2019, cit.) - il tentativo di configurare un eccesso di potere giurisdizionale (ai danni del legislatore) rinvenendolo in una attività di individuazione interpretativa. Evenienza, questa, che è affatto da escludere le volte in cui il giudice speciale od ordinario individui una regula juris facendo uso dei suoi poteri di rinvenimento della norma applicabile attraverso la consueta attività di interpretazione anche analogica del quadro delle norme (tra le tante, Cass., S.U., 10 settembre 2013, n. 20698;
Cass., S.U., 23 dicembre 2014, n. 27341). In linea di principio, infatti, l'interpretazione della legge (e perfino la sua disapplicazione) non trasmoda di per sé in eccesso di potere giurisdizionale, perché essa rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non può, dunque, integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma ottavo, Cost., tranne i soli casi di un radicale stravolgimento delle norme o dell'applicazione di una norma creata ad hoc dal giudice speciale (Cass., S.U., 31 maggio 2016, n. 11380;
Cass., S.U., 21 febbraio 2017, n. 4395;
Cass., S.U., 5 giugno 2018, n. 14437;
Cass., S.U., 30 luglio 2018, n. 20169). Il che non ricorre allorquando il giudice speciale si sia attenuto al compito interpretativo che gli è proprio, ricercando la voluntas legis applicabile nel caso concreto, anche se questa abbia desunto non dal tenore letterale delle singole disposizioni, ma dalla ratio che esprime il loro coordinamento sistematico, potendo dare luogo, tale Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -11- operazione, tutt'al più, ad un error in iudicando, non alla violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale (Cass., S.U., 12 dicembre 2012, n. 22784;
Cass., S.U., 5 settembre 2013, n. 20360). 4.2. - Violazione dei limiti esterni che, dunque, non è affatto riscontrabile nella lettura fornita dal giudice contabile, con la sentenza impugnata in questa sede, della disciplina di legge regionale concernente le "spese di rappresentanza" (in quanto "diverse da quelle di funzionamento" dei gruppi), essendo questa orientata pur sempre a porre in risalto la necessità, anche in base alle c.d. pezze di appoggio, di una dimostrazione (nella specie, stante la peculiare tipologia di dette spese, più rigorosa) della correlazione con la finalità perseguita. In questa prospettiva il giudice contabile ha fatto riferimento, dunque, alla necessità della "dimostrazione dell'incarico" (e all'inidoneità della prova richiesta in base alla mera "autodichiarazione"), assumendo che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della I.r. n. 32 del 1997 (che recita: "I contributi devono essere utilizzati per il funzionamento e le attività dei gruppi consiliari comprese le spese di rappresentanza e le spese relative a manifestazioni e altre attività, cui i consiglieri stessi siano stati incaricati di partecipare dal gruppo medesimo"), le anzidette "pezze di appoggio" andavano individuate in "scontrini, fatture o note di incarico" (non essendo presente nella sentenza impugnata alcun riferimento, invece, a "lettera di incarico" o a "preventiva determinazione" o autorizzazione del capogruppo, come opinato nei ricorsi), al fine di fornire di tali spese la "adeguata mediazione della loro pertinenza ad un concreto e attuale interesse del gruppo consiliare" e non già del partito politico e dell'attività inerente a siffatto soggetto giuridico, distinto dal predetto gruppo (cfr., segnatamente, p. 15 della sentenza impugnata). 5. - I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili. Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -12- 6. - La natura di parte soltanto formale che riveste il Procuratore generale presso la Corte dei conti, in ragione della sua posizione istituzionale - di organo propulsore dell'attività giurisdizionale dinanzi alla Corte dei conti, al quale sono attribuiti poteri esercitati per dovere d'ufficio e nell'interesse pubblico, partecipando al giudizio non come esponente di un'amministrazione, ma quale portatore dell'interesse generale dell'ordinamento giuridico - esclude l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali (cfr. tra le tante, Cass., S.U., 2 aprile 2003, n. 5105;
Cass., S.U., 8 maggio 2017, n. 11139;
Cass., S.U., 30 aprile 2019, n. 11502). 6.1. - Ciò impedisce, altresì, che la parte, pur soccombente, possa essere condannata ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento di "una somma equitativamente determinata", come richiesto dal Procuratore generale presso la Corte dei conti. Detta norma, infatti, presuppone, per la sua applicazione, che vi sia, anzitutto, una "pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91" c.p.c. e, dunque, una condanna al pagamento delle spese processuali a carico del soccombente. Inoltre, richiede che la condanna al pagamento di detta somma sia pronunciata "a favore della controparte", ossia della parte vincitrice che ha ottenuto, a proprio vantaggio, la condanna ex art.91 c.p.c. Per le anzidette ragioni, in favore del Procuratore generale non vi è luogo ad una condanna al pagamento delle spese processuali del soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.;
dunque, esso, parte solo formale, non è la "controparte" che può beneficiare della condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ex art. 96, comma terzo, c.p.c. Né potrebbe aversi, al pari di quanto stabilito dall'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 174 del 2016 (recante il codice di giustizia contabile: c.g.c.), una condanna al pagamento di una somma Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -13- equitativamente determinata in favore dello Stato, in tal senso valorizzandosi la posizione istituzionale del Procuratore generale innanzi evidenziata. Il parallelismo tra la disposizione del c.g.c. e l'art. 96, comma terzo, c.p.c. (pur evocato dalla Procura controricorrente) non porta ad una integrale sovrapposizione delle due norme, come reso evidente, per l'appunto, dal fatto che il legislatore dell'art. 96 citato (introdotto dalla legge n. 69 del 2009) ha inteso modulare l'istituto processuale privilegiando, in modo non irragionevole, la posizione della parte processuale vittoriosa e non l'Erario. In questi termini, del resto, il comma terzo dell'art. 96 ha superato il vaglio di legittimità costituzionale (sentenza n. 152 del 2016, i cui principi sono stati ribaditi dalla più recente sentenza n. 139 del 2019), avendo il Giudice delle leggi posto in rilievo che l'obbligazione prevista da detta disposizione (e "che si affianca al regime del risarcimento del danno da lite temeraria") ha una "natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente, non disgiunta da una funzione indennitaria a favore della parte vittoriosa ... Ciò perché l'attribuzione patrimoniale - a differenza di varie altre norme del codice di procedura civile che sanzionano con pene pecuniarie specifiche ipotesi di abuso del processo (...) - è riconosciuta proprio in favore della parte vittoriosa, al di là del danno risarcibile per lite temeraria, e non già - come si sarebbe portati a ritenere - in favore dell'Erario, benché sia anche l'amministrazione della giustizia a subire un pregiudizio come disfunzione e intralcio al suo buon andamento". Ed è proprio in siffatta "variante" che l'art. 96, comma terzo, c.p.c., pur nella "matrice comune", volta a contrastare l'abuso del processo" (sent. n. 139 del 2019, citata), si differenzia dall'art. 31, comma 4, c.g.c., il quale, per l'appunto, consente al giudice di pronunciare (anche d'ufficio) la condanna del soccombente al Ric. 2018 n. 17238 sez. SU - ud. 17-12-2019 -14- pagamento di somma equitativamente determinata non solo "in favore dell'altra parte", ma anche, "se del caso", in favore "dello Stato".
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