Cass. pen., sez. VII, sentenza 26/09/2022, n. 36152
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IODICE UMBERTO nato a NAPOLI il 31/05/1974 avverso la sentenza del 12/03/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di MARANO DI NAPOLIdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere E G;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano, ha condannato I U, alla pena di C 5.000,00 di ammenda in relazione all'art. 256 d.lgs n. 152 del 2006, per il trasporto di rottami ferrosi senza autorizzazione. Fatto commesso il 12/10/2010. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore e deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in presenza di un unico trasporto di rifiuti e, con il secondo motivo, chiede l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
3. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato perché contrario all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Il reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), così come il delitto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30.12.2008, n. 210), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, Angelone, Rv. 270947 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 8979 del 02/10/2014, Rv. 262514 - 01). Si è chiarito che è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi
udita la relazione svolta dal Consigliere E G;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano, ha condannato I U, alla pena di C 5.000,00 di ammenda in relazione all'art. 256 d.lgs n. 152 del 2006, per il trasporto di rottami ferrosi senza autorizzazione. Fatto commesso il 12/10/2010. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore e deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in presenza di un unico trasporto di rifiuti e, con il secondo motivo, chiede l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
3. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato perché contrario all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Il reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), così come il delitto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30.12.2008, n. 210), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, Angelone, Rv. 270947 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 8979 del 02/10/2014, Rv. 262514 - 01). Si è chiarito che è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi
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