Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/1988, n. 6578

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In tema di condominio negli edifici la deliberazione assembleare con la quale si modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese per la gestione dei servizi comuni, anche se adottata a maggioranza è inefficace nei confronti del condominio dissenziente essendo affetta da nullità radicale deducibile senza limiti di tempo, e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi nel termine di 30 giorni ex art. 1137 cod. civ.. ( Conf 2928/80, mass n 406665).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 05/12/1988, n. 6578
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6578
Data del deposito : 5 dicembre 1988

Testo completo

In tema di condominio negli edifici la deliberazione assembleare con la quale si modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese per la gestione dei servizi comuni, anche se adottata a maggioranza è inefficace nei confronti del condominio dissenziente essendo affetta da nullità radicale deducibile senza limiti di tempo, e non meramente annullabile su impugnazione da proporsi nel termine di 30 giorni ex art. 1137 cod. civ.. ( Conf 2928/80, mass n 406665).*