Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2020, n. 06913

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 11/03/2020, n. 06913
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06913
Data del deposito : 11 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

rdinanza del 15/5/2017 il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo al richiedente asilo il diritto a un permesso di soggiorno motivi umanitari.

2. L'appello proposto dal Ministero dell'Interno è stato accolto dalla Corte di appello di Catanzaro, a spese compensate, con sentenza del 3/7/2018, a spese compensate.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso A B, con atto notificato il 4/2/2019, svolgendo un motivo. L'intimata Amministrazione dell'Interno si è costituita solo con memoria al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3 e n.5, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.5, comma 6, d.lgs.286/1998, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo della minore età del richiedente al momento dell'arrivo in Italia. Secondo il ricorrente, la Corte era incorsa in contraddizione perché aveva considerato la tenera età quale fattore di vulnerabilità (pag.3, terzo capoverso, rigo 20) salvo poi contraddirsi nella valutazione in concreto di tale elemento. La Corte di appello si era anche contraddetta laddove, dopo aver ricordato i presupposti della concessione della protezione umanitaria quale misura atipica e residuale di tutela di soggetti vulnerabili, non aventi titolo alla protezione internazionale, aveva ravvisato la genericità della motivazione della sentenza di primo grado e aveva dato rilievo ai fini del diniego ad elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria. Il ricorrente era minorenne non accompagnato quando era pervenuto in Italia il 16/7/2015 e al momento della sua audizione personale (2/4/2016), anche volendo considerare attendibile la data di nascita del 2/2/1998 in luogo di quella (1/1/2000) riportata nel provvedimento di diniego della Commissione. Il caso non era stato trattato in via prioritaria, come imposto dall'art.28 del d.lgs.25/2008 per i minori non accompagnati;
d'altra parte, ai sensi dell'art.19, comma 2, d.lgs.286/1998 il ricorrente non era espellibile in quanto minore di anni 18. Le varie circostanze rappresentate (aver lasciato il Paese di origine ed essere entrato in Italia da minorenne, aver ricevuto accoglienza quale minore non accompagnato;
aver compiuto la maggiore età nelle more della domanda di asilo, aver allegato una situazione di forte indigenza e instabilità psicologica, aver svolto qualche lavoro con regolare assunzione) erano elementi che il Collegio non avrebbe dovuto trascurare e che sul presupposto di una particolare vulnerabilità del richiedente avrebbero dovuto giustificare il rigetto del gravame.

2. Giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n.29460, che avalla l'interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 - 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile;
ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con legge n. 132 del 2018,
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