Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2024, n. 40721

CASS
Sentenza
17 ottobre 2024
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17 ottobre 2024

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In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la liquidazione del danno biologico non postula la necessaria applicazione del criterio sistematizzato dalla giurisprudenza civile attraverso la predisposizione delle cd. tabelle del Tribunale di Milano, ma, per la natura non patrimoniale di tale danno, può avvenire anche in base a criteri equitativi, purché non illogici e conducenti a un risultato ragionevolmente e motivatamente differente da quello che conseguirebbe all'applicazione delle citate tabelle.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2024, n. 40721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40721
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

4072 1-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCO MARIA CIAMPI -- Presidente - Sent. n. sez. 1061/2024 CC 17/10/2024 EUGENIA SERRAO - R.G.N. 25863/2024 VINCENZO PEZZELLA - Relatore - DANIELE CENCI DAVIDE LAURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. Gen. Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. l RITENUTO IN FATTO 1. AL SE avanzava ex art. 314 cod. proc. pen. richiesta di ripa- razione per l'ingiusta detenzione subita dal 15/6/2026 al 31/7/2017 in regime di custodia cautelare in carcere e poi fino al 18/10/2017 in regime di arresti domici- liari in quanto indagato per reato (capo 1) di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen., e art. 7 I. 203/1991, per aver concorso nella condotta di estorsione aggravata in danno di NT GL, e reato (capo 5) di cui agli artt. 61 n. 5 e 110 cod. pen. art. 73 d.P.R. 309/90 art 7 I. 203/1991 per aver concorso nella condotta di cessione di sostanza stupefacente riqualificata nell'ipotesi di cui al quinto comma con esclusione dell'aggravante di cui all'art 7 I. 203/91. L'ordinanza cautelare veniva emessa dal GIP, presso il Tribunale di Reggio Calabria il 14/6/2016 ed eseguita in data 15/6/2016, con applicazione della misura cautelare in carcere, successivamente gradata in quella degli arresti domiciliari, con ordinanza del 31.7.2017. In sede di interrogatorio di garanzia, reso in data 18.6.2016, il SE rispondeva alle domande rivoltegli dal giudice, proclamando la propria innocenza in ordine al reato contestatogli. Il provvedimento cautelare veniva confermato prima l'8/7/2016 dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria e poi dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 4964/2017. Con sentenza del 18/10/2017, il Tribunale di Palmi, assolveva il SE per non aver commesso il fatto. La Corte reggina, con una prima ordinanza del 16/9/2021, liquidava a titolo di riparazione per ingiusta detenzione in favore del SE, la somma di € 127.484,292, di cui € 106.236,91 secondo il criterio aritmetico, somma aumentata in via equitativa del 20% perché era incensurato e per le conseguenze subite a causa della detenzione. La Quarta Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza 40876 del 21/10/2022, sul ricorso proposto dall'imputato, annullava, tuttavia, la prima deci- sione per vizio di motivazione sui criteri fondanti l'aumento del 20%. La Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, con ordinanza del 15/12/2022 confermava la somma riconosciuta di € 127.484,29. La Terza Sezione Penale della Corte di cassazione, con la sentenza 7431/2024 del 21/9/2023 annullava anche la seconda decisione chiedendo al giudice di rinvio di verificare (cfr. pag. 3 della sentenza) se le patologie psichiche del ricorrente fossero l'ordinaria evoluzione della condizione di partenza, se e in che misura fos- sero state influenzate dalla carcerazione, se e in che misura incidessero sulle sue condizioni di vita dopo la carcerazione, individuando coì la corretta liquidazione. 2 La Corte di Appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, con ordinanza del 19/6/2024, liquidava in favore del SE la somma di € 247.240,91 (così determinata: € 106.236 91, quale somma derivante dal calcolo aritmetico in ragione del numero di giorni di detenzione cautelare (custodia in carcere dal 15 giugno 2016 al 31 luglio 2017; arresti domiciliari dal i agosto al 18 ottobre 2017; € 25.779,00, per danno da retribuzioni non percepito;
€ 11.225,00 per danno - psichico).

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il SE deducendo, con un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio motivazionale. Il ricorrente censura l'illogicità della motivazione e la carenza o omissione argomentativa della stessa per mancata analisi degli argomenti difensivi dedotti al giudice territoriale e carente analisi delle prove a sostegno delle componenti patrimoniale e non patrimoniale del danno, con conseguente violazione di norme sostanziali. Ci si duole in ricorso che il giudice della riparazione, nella valutazione del danno biologico, abbia travisato le funzioni alle quali devono assolvere i parametri indicati dalle tabelle di Milano per la valutazione dello stesso. Si ritiene inoltre che sia stata valutata incoerentemente l'analitica indicazione scientifica operata dal consulente tecnico di parte dr. Trapasso sulle conseguenze pregiudizievoli, debitamente documentate, derivate al SE

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