Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/1999, n. 4650
Sentenza
11 maggio 1999
Sentenza
11 maggio 1999
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Massime • 2
Il difetto di legittimazione ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato.
In tema di contratto di trasporto di cose - che si configura come contratto a favore di terzi - il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giuliano LUCENTINI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
F QU &
C SRL DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIORGIO ASSENZA con studio in 97013 COMISO (RG) VIA GEN AMATO 135, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FA IN DITTA, sede in Lampedusa, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ALBERINI, difeso dall'avvocato CASSÌ CRISCIONE PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di CATANIA, emessa il 03/05/96 e depositata il 05/07/96 (R.G. 179/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Edoardo PONTECORVO (per delega Avv. Paolo CASSÌ CRISCIONE);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo e l'assorbimento del resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Presidente del Tribunale di Ragusa ingiungeva alla ditta FA NA di pagare alla società AL e C. la somma di lire 6.428.123.
L'ingiunta proponeva opposizione: sulla premessa che aveva stipulato con la società opposta contratto di trasporto di 125 fusti di plastica contenenti pesce salato;
che la merce era giunta a destinazione avariata;
che l'amministratore della società aveva promesso che il danno sarebbe stato risarcito, essendo il carico assicurato, chiedeva che, previa compensazione del credito risarcitorio (lire 20.000.000) con quello ingiunto, venisse pronunciata condanna della