Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2007, n. 14385
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Allorchè si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative alla elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l'interesse di ogni iscritto all'albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali.
Nel giudizio di cassazione, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo per uno degli eventi previsti dagli artt. 299 e segg. cod. proc. civ., onde, una volta instauratosi il giudizio, il decesso di uno dei ricorrenti, comunicato dal suo difensore, non produce l'interruzione del giudizio.
La scadenza del mandato elettorale, e la conseguente rinnovazione di un organismo elettivo (nella specie, Consiglio dell'ordine dei farmacisti), comportano il venir meno dell'interesse alla decisione nei giudizi in cui si controverta della legittimità delle operazioni elettorali relative all'elezione dell'organismo scaduto, con la conseguenza che, pur se la circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione deve anche d'ufficio dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere; a tal fine, è necessario che di tale situazione sia fornita la prova e i relativi documenti, attenendo all'ammissibilità del ricorso, possono essere depositati per la prima volta nel giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 372 c.p.c.
La contemporanea pendenza, in relazione agli stessi fatti, di un processo penale e dell'impugnazione delle operazioni elettorali per l'elezione di un consiglio di un ordine professionale non comporta la necessaria sospensione di quest'ultimo a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., sia perchè la sospensione non è imposta da una specifica disposizione di legge, sia perché la definizione del processo penale non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della decisione che deve essere resa in sede di contenzioso elettorale, ove si mira ad accertare la violazione di norma che disciplinano il procedimento elettorale.
La mancanza di conferenza del quesito di diritto rispetto al deciso - che si verifica allorché, da una parte, la risposta allo stesso pur positiva per il richiedente, è priva di rilevanza nella fattispecie, in quanto il deciso attiene a diversa questione, sicché il ricorrente non ha interesse a proporre quel quesito dal quale non può trarre alcuna conseguenza concreta utile ai fini della causa - è assimilabile all'ipotesi di mancanza del quesito, a norma dell'art. 366 bis cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo, in applicazione del principio in tema di motivi non attinenti al "decisum", nel senso che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 cod. proc. civ., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso, che sia sollevata dal P.G. all'udienza di discussione, la sottrae alla sfera di operatività dell'art. 384 cod. proc. civ., comma 3, come sostituito dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, escludendo ogni necessità di riservare la decisione con assegnazione di un termine alle parti per osservazioni, applicandosi lo stesso principio in tema di eccezione su questione rilevabile d'ufficio, sollevata da una parte con memoria: va a tal fine considerato che i difensori delle parti possono presentare alla Corte osservazioni in merito alle conclusioni del P.G., a norma dell'art. 379 cod. proc. civ., ultimo comma.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente di sezione -
Dott. VELLA IO - Presidente di sezione -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SALMÈ PP - Consigliere -
Dott. SEGRETO IO - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IO, LL IO, LI EO, IA RI, RA LU, ZO LU, RL RM, MB LO, LI LS OL, AR IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato RAMADORI IU, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARENA ANNA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
SI OV, UC IU, OL IO, DE MO IE, MA LÒ, UT GE,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA GREGORIO VII, 396, presso lo studio dell'avvocato GIUFFRIDA IO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCUDERI IGNAZIO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
e contro
MINISTERO DELLA SANITÀ, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA, ORDINE FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CATANIA;
- intimati -
avverso la decisione n. 6/06 della Commissione Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA, depositata il 12/07/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/07 dal Consigliere Dott. IO SEGRETO;
uditi gli avvocati PP RAMADORI, Ignazio SCUDERI;
I udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e secondo motivo del ricorso, inammissibilità del terzo e quarto, quinto motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NN UG, PP BU, IO SO, ET De RO, OL ZU ed EL SC, tutti iscritti all'Ordine dei farmacisti della provincia di Catania, proponevano ricorso alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, per contestare la conformità a legge delle operazioni elettorali svoltesi per il rinnovo delle cariche in seno al consiglio direttivo dell'Ordine per il triennio 2006/2008, sostenendo che nel corso delle stesse si erano verificate gravissime violazioni, che avevano compromesso la certezza del risultato delle votazioni e la rappresentatività dell'organo in relazione all'elettorato attivo e passivo, con conseguente lesione della stessa immagine dei farmacisti di Catania, e per le quali violazioni era in corso anche procedimento penale per i reati di cui agli artt. 323 e 490 c.p.. Assumevano i ricorrenti che, a scrutinio avviato, si era notata la frequente ripetizione, nelle schede esaminate, di grafie apparentemente eguali a quelle delle schede precedentemente scrutinate (tra cui: tipo di carattere, altezza lettere, utilizzo del carattere stampato maiuscolo con le i puntate);
che tale circostanza, oggetto di contestazione da parte del segretario, era stata ignorata dal presidente del seggio, che si era rifiutato di verbalizzarla;
che tale circostanza era stata verbalizzata solo per pochissime schede esaminate in sequenza e perfettamente somiglianti;
che alla fine della votazione il presidente era stato invitato a conservare tutte le schede a disposizione della magistratura, poiché oggetto di contestazione;
che in questi termini era la volontà unanime di tutti i componenti del seggio;
che alla fine delle operazioni elettorali il presidente aveva proceduto all'incenerimento di tutte le schede, comprese gran parte di quelle contestate.
La Commissione centrale, con decisione depositata il 12.7.2006, accoglieva il ricorso ed annullava le operazioni elettorali. Riteneva la Commissione che dal verbale delle operazioni risultava che il presidente del seggio in più occasioni si era rifiutato di riceversi le contestazioni delle schede e di verbalizzare gli accadimenti, adducendo che esse erano basate su motivi soggettivi, violando le disposizioni del D.P.R. n. 221 del 1950;
che non rilevava se le schede contestate erano effettivamente nulle o valide;
che, sorta la contestazione, essa doveva essere verbalizzata e la scheda riposta in diverso contenitore rispetto alle schede non contestate;
che nella fattispecie, nonostante le contestazioni del Dott. BU, e nonostante che i componenti del seggio avessero espresso la volontà di conservare tutte le schede, ritenendole contestate, il presidente aveva provveduto all'incenerimento di tutte le schede, comprese gran parte di quelle contestate, mentre il D.P.R. n. 221 del 1950, art. 19, escludeva espressamente l'incenerimento delle schede
contestate.
Riteneva la Commissione che la suddetta violazione comportasse la nullità di tutte le operazioni elettorali, attesa l'inderogabilità della norma, anche in mancanza di un'espressa sanzione di nullità. Avverso questa decisione hanno proposto ricorso per Cassazione, RN IO, LL IO, AT EN, DO EO, IT GI, AZ AN, RL AR, AL RC, Li VO LO, EM IO, membri del consiglio direttivo dell'ordine dei farmacisti di Catania, le cui elezioni sono oggetto del ricorso.
Resistono con controricorso gli intimati.
I ricorrenti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Va preliminarmente rigettata la richiesta di interruzione del processo per decesso, nelle more, di uno dei ricorrenti, il Dott. IO RN.
Infatti è giurisprudenza assolutamente consolidata che, al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, dominato dall'impulso di ufficio ed in considerazione della particolare struttura e disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l'istituto dell'interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non ha effetti interruttivi (ex multisi Cass. n. 1257/2006;
Cass. n. 4233/2007).
1.2. Va, inoltre, rigettata la richiesta, avanzata dai ricorrenti nella memoria, di declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo stato sciolto dal Ministero il consiglio dell'Ordine dei farmacisti di Catania, eletto nella tornata elettorale per cui è causa, ed essendo state espletate le nuove elezioni nei giorni 14, 15 e 16 aprile 2007.
Certamente va condiviso il principio secondo cui, in tema di controversie relative alla legittimità delle operazioni elettorali dei Consigli di Ordini professionali, la rinnovazione dell'organismo elettivo comporta il venir meno dell'interesse alla decisione, con la conseguenza che, pure se tale circostanza emerga solo nel giudizio di legittimità, la Corte di cassazione deve, anche d'ufficio dichiarare l'inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (Cass. S.U. 15.11.2002, n. 16160;
S.U. 11.6.1998, n. 5840). Tuttavia è necessario che di tale situazione, che comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sia fornita la prova.
I documenti che dimostrano il venir meno dell'interesse alla pronunzia sul merito possono essere depositati per la prima volta nel giudizio di cassazione, perché attengono all'ammissibilità del ricorso, art. 372, c.p.c.;
Cass. S.U. n. 5804/1998;
Cass. n. 271/1998). Sennonché nella fattispecie nessuna prova documentale è stata depositata in relazione all'avvenuto svolgimento di queste assunte nuove elezioni.
2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.3, difetto di interesse ad agire.
Assumono i ricorrenti per cassazione che i soggetti che avevano proposto il ricorso alla Commissione centrale, in qualità di candidati non eletti alle elezioni relative al rinnovo del Consiglio dell'ordine dei farmacisti di Catania, non avevano interesse diretto ad agire, in quanto il primo di essi aveva ottenuto ben 138 voti meno