Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2021, n. 46716

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2021, n. 46716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46716
Data del deposito : 21 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FENDERICO CARMINE nato a NAPOLI il 07/04/1990 CIMARELLI SIMONE nato a NAPOLI il 09/04/1996 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere G D G;
Jet-te/sentite le conclusioni del PG

MARIA FRANCESCA LOY

Il PG cilm.c-Pude chiede' - l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato C R del foro di NAPOLI in difesa di CIMARELLI SIMONE, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 14/04/2021, con cui era disposta nei confronti di C F e S C la misura della custodia cautelare in carcere, perché gravemente indiziati di aver preso parte all'omicidio del cittadino nigeriano D O e al tentato omicidio del connazionale M J I, aggravati anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen. Tali eventi, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbero scaturiti dal trafugamento, da parte di O e del suo amico L U, di un quantitativo di sostanza stupefacente, del tipo cocaina e marijuana, dal valore di circa 40.000 euro, rinvenuto in un giardino di un'abitazione ove era stato occultato da F D P per conto del clan camorristico Soraniello;
gli indagati, insieme ad altri complici, accertato tale trafugamento, si sarebbero recati più volte in Cel Volturno, luogo di residenza degli autori dello stesso, per recuperare la sostanza;
una volta constatata, all'ennesimo tentativo di recupero della refurtiva, la volontà dei nigeriani di subordinarne la restituzione al pagamento della somma di duemila euro, Raffaele C, per ritorsione avrebbe posto in essere la condotta omicidiaria preventivamente concordata. Il G.i.p. escludeva, accogliendo solo in parte tale impostazione accusatoria, la premeditazione, ritenendo che l'omicidio e il tentato omicidio, sebbene causalmente ricollegabili alla sottrazione della droga, fossero scaturiti da una «reazione estemporanea ed anche in parte maldestra, da parte del gruppo di persone partecipanti al terzo viaggio, all'inaspettato contegno assunto dai cittadini nigeriani [...]». L'ordinanza di riesame, dopo avere premesso che le fonti di prova sono costituite da: a) le dichiarazioni di L U e dei suoi connazionali presenti al momento dell'omicidio, ossia Idahosa, ferito nella circostanza al tallone destro, e Caleb Nwabulaze, b) il contenuto delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento penale, in corso alla data dell'omicidio, relative al clan Soraniello e al traffico di stupefacenti nella zona di Rione Traiano, c) l'analisi del posizionamento delle utenze cellulari in possesso degli indagati il giorno dei fatti, e averle analizzate, trae le conclusioni. Invero, rileva che gli odierni indagati vanno ritenuti gravemente indiziati dei suddetti eventi (di omicidio e tentato omicidio), avendo 1 lv partecipato all'ultima spedizione per il recupero della droga, durante la quale, dopo un atteggiamento iniziale di trattativa con i nigeriani nel corso del quale era stato mostrato agli interlocutori anche il denaro preteso per detto recupero, Raffaele C si era allontanato dal cortile, si era impossessato della pistola prelevata dal veicolo comune e aveva repentinamente sparato alla presenza dei complici, che, pertanto, restavano coinvolti nella consumazione dei delitti, quantomeno a titolo di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. nei reati più gravi di quello voluto. Aggiunge detto Tribunale che, avendo gli stessi spalleggiato C nell'illegale pretesa di ottenere la restituzione della droga, «non può infatti contestarsi che la condotta oggettivamente minatoria tenuta nei confronti dei cittadini nigeriani abbia rilevanza penale (si voglia qualificarla come minaccia, violenza privata o tentata estorsione) e che l'omicidio di chi della sottrazione della sostanza si era reso responsabile costituisca uno sviluppo non voluto (come innanzi sostenuto), ma senz'altro prevedibile, di un'azione che - per il numero di partecipanti, per la militanza dei protagonisti in un'associazione a delinquere volta allo spaccio di stupefacenti, per la disponibilità di un'arma - poteva comportare gli esiti che poi si sono effettivamente prodotti. Rileva, infine, l'ordinanza di riesame che certa era la presenza degli odierni indagati nel luogo dei delitti. Quella di F, partecipe anche ai due precedenti accessi in Cel Volturno, sia per le individuazioni di persona operate dai nigeriani, sia per la geolocalizzazione, sia per il riferimento alla presenza di "Carminiello" ai fatti di C nelle conversazioni intercettate, sia, infine, per il riconoscimento operato dalla P.g. nelle immagini estratte dal sistema di videosorveglianza. Quella, invece, di C, in considerazione dell'attendibilità della individuazione effettuata da M I, che ha affermato di riconoscere nello stesso uno dei soggetti che dialogava con D nel cortile in occasione dell'ultimo accesso;
individuazione, altresì, suffragata dal contenuto della conversazione dell'indagato sull'utenza in suo uso con la fidanzata M C, nella quale il suddetto riferisce alla stessa, solo pochi minuti prima dello spostamento della Yaris, di essere in procinto di recarsi dove vive B (Cel Volturno) per "un servizio". Aggiungono i Giudici del riesame che la circostanza che la scheda SIM di C, nel corso delle due ore seguenti, non contatti celle di Ce! Volturno non può giovare all'indagato, «essendo dimostrato che egli abbia prudenzialmente rinunciato a portare il proprio telefono con sé (infatti, alle 18.01 a rispondere ad una chiamata in entrata è Forte Pasquale, altro esponente del clan, il quale spiega all'interlocutore che Simone "è a fare un servizio")».
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