Cass. civ., sez. II, ordinanza 29/08/2018, n. 21340
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9486/2014 R.G. proposto da B R, nella qualità di eredi di B G, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall' avv. M B, con domicilio eletto in Roma, viale Pasteur 49, presso lo studio dell'avv. G F;
-ricorrente -
contro
TERZO ORDINE FRANCESCANO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. P C, con domicilio eletto in Perugia Corso Cavour 130, presso lo studio del difensore;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 417 depositata 11 ottobre 2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2018 dal Consigliere G T. csj-r,? Rilevato in fatto: C C, deceduta il 7 giugno 1957, ha disposto con testamento di un appartamento in Perugia, Corso Garibaldi 87, lasciato per la nuda proprietà al Terzo Ordine Francescano e per l'usufrutto alla sorella C E e alla nipote B G. B G, con citazione notificata il 14 novembre 2000, ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Perugia il Terzo Ordine Francescano al fine di fare accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del suddetto immobile. La domanda è stata accolta dal tribunale. Contro la sentenza il Terzo Ordine Francescano ha proposto appello, che è stato accolto dalla Corte d'Appello di Perugia. La corte di merito ha negato il possesso a titolo di proprietà dell'usufruttaria in assenza di un atto di interversione nei confronti del nudo proprietario. Per la cassazione della sentenza B R, nella qualità di erede di B G, ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Terzo Ordine Francescano ha resistito con controricorso. Considerato in diritto:
1. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché la ricorrente non avrebbe dimostrato la qualità di erede di B G. L'eccezione è infondata: sono stati prodotti il certificato di morte e dichiarazione di successione presentata da B R nella qualità figlia ed erede legittima della defunta. Essendo il rapporto di parentela fra la defunta e la ricorrente fatto pacifico in causa, tali documenti sono sufficienti ai fini della prova della qualità di erede.
2. I due motivi di ricorso sono dedotti ambedue in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5 c.p.c. Essi, da esaminare congiuntamente perché connessi, denunciano la decisione essenzialmente per i seguenti profili: a) B G (dante causa dell'odierna ricorrente) aveva eccepito che non vi era prova che il Terzo Ordine Francescano avesse accettato l'eredità nel termine di prescrizione stabilito dalla legge: la corte d'appello ha ritenuto il contrario sulla base del fatto, non decisivo, che la titolarità del diritto risultava dai registri immobiliari. La censura è infondata. Se
-ricorrente -
contro
TERZO ORDINE FRANCESCANO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. P C, con domicilio eletto in Perugia Corso Cavour 130, presso lo studio del difensore;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 417 depositata 11 ottobre 2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 febbraio 2018 dal Consigliere G T. csj-r,? Rilevato in fatto: C C, deceduta il 7 giugno 1957, ha disposto con testamento di un appartamento in Perugia, Corso Garibaldi 87, lasciato per la nuda proprietà al Terzo Ordine Francescano e per l'usufrutto alla sorella C E e alla nipote B G. B G, con citazione notificata il 14 novembre 2000, ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Perugia il Terzo Ordine Francescano al fine di fare accertare l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del suddetto immobile. La domanda è stata accolta dal tribunale. Contro la sentenza il Terzo Ordine Francescano ha proposto appello, che è stato accolto dalla Corte d'Appello di Perugia. La corte di merito ha negato il possesso a titolo di proprietà dell'usufruttaria in assenza di un atto di interversione nei confronti del nudo proprietario. Per la cassazione della sentenza B R, nella qualità di erede di B G, ha proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Terzo Ordine Francescano ha resistito con controricorso. Considerato in diritto:
1. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché la ricorrente non avrebbe dimostrato la qualità di erede di B G. L'eccezione è infondata: sono stati prodotti il certificato di morte e dichiarazione di successione presentata da B R nella qualità figlia ed erede legittima della defunta. Essendo il rapporto di parentela fra la defunta e la ricorrente fatto pacifico in causa, tali documenti sono sufficienti ai fini della prova della qualità di erede.
2. I due motivi di ricorso sono dedotti ambedue in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e n. 5 c.p.c. Essi, da esaminare congiuntamente perché connessi, denunciano la decisione essenzialmente per i seguenti profili: a) B G (dante causa dell'odierna ricorrente) aveva eccepito che non vi era prova che il Terzo Ordine Francescano avesse accettato l'eredità nel termine di prescrizione stabilito dalla legge: la corte d'appello ha ritenuto il contrario sulla base del fatto, non decisivo, che la titolarità del diritto risultava dai registri immobiliari. La censura è infondata. Se
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