Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/02/2011, n. 3169
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Nelle controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture da parte di soggetti tenuti al rispetto delle regole di evidenza pubblica, poiché la produzione della certificazione (nella specie proveniente dalla Cassa Edile) che attesta la regolarità contributiva dell'impresa partecipante alla gara di appalto (c.d. "durc") costituisce uno dei requisiti posti dalla normativa di settore ai fini dell'ammissione alla gara, appartiene alla cognizione del giudice amministrativo verificare la regolarità di tale certificazione; ne consegue che - ove il Consiglio di Stato, dopo aver accertato l'assenza di gravi violazioni di carattere contributivo, oltre ad annullare il provvedimento di esclusione dalla gara abbia, nel contempo, annullato anche la documentazione di regolarità contributiva - non rileva che tale ultima decisione possa aver esorbitato dal novero di quelle consentite al giudice amministrativo, qualora - come nella specie - l'annullamento della certificazione non abbia avuto alcuna influenza sulla decisione di annullamento del rifiuto di aggiudicazione dell'appalto.
Sul provvedimento
Testo completo
*0 169/1 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto (APPALTI SEZIONI UNITE CIVILI PUBBLICI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12748/10 8. Dott. Paolo Vittoria Primo Presidente ff Cron. 3163 Presidente di sezione Dott. Roberto Preden Dott. Carlo Piccininni Consigliere Rep. Dott. Saverio Toffoli Consigliere Ud. 1/2/2011 Dott. Giovanni Amoroso Consigliere Dott. Ulpiano Morcavallo Consigliere Dott. Giacomo Travaglino Consigliere Dott. Stefano Petitti Consigliere |ir Dott. Francesco Tirelli Cons.rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Azienda Sanitaria Locale To 1, elettivamente domi- cillata in Roma, viale Parioli 180, presso lo stu- dio dell'avv. Mario Sanino, che la rappresenta 1 e 1 . . ** difende per procura in atti unitamente all' avv. Mario E. Comba;
- ricorrente
contro
MU RT, in proprio e srl srl RA Costruzioni e 208 11 0 2 quali capogruppo e mandante della costituenda ATI - H RA Costruzioni MU RT, elettivamente domici- liate in Roma, largo Messico 7, presso lo studio dell'avv. Federico Tedeschini, che le rappresenta e difende unitamente all'avv. Francesco Accarino;
controricorrenti Cassa Edile della Provincia di Firenze e Cassa Edi- le della Provincia di Perugia;
intimate Pite per la cassazione della decisione n. 2874/09, depo- sitata dal Consiglio di Stato 1' 11/5/2009 OGGETTO: Impugnazione della mancata aggiudicazione di un appalto per irregolarità contributive. Udita la relazione della causa svolta nella pubbli- ca udienza del 1°/2/2011 dal Relatore Cons. France- sco Tirelli;
Sentiti gli avv. Arbib per delega ed Accarino;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dr. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per la dichiarazione della inam- missibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto;
La Corte, rilevato che la srl RA Costruzioni ha partecipa- to, in proprio e quale capogruppo della costituenda ATI con la srl MU RT, alla gara indetta dalla ASL TO 1 per la realizzazione di opere di amplia- mento e ristrutturazione dell'Ospedale Martini di Torino;
che all'esito delle operazioni concorsuali, la RA è risultata vincitrice con un ribasso del 19,508% sull'importo a base d'asta;
che nonostante ciò, l'ASL TO 1 ha aggiudicato defi- nitivamente l'appalto e stipulato il contratto con altra impresa perché