Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2002, n. 12240

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Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione - fissato, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 cod. proc. civ. - decorre, nel caso in cui esso risulti proposto contro due o più parti, dalla data dell'ultima notificazione eseguita alla parte cui il ricorso stesso non sia stato in precedenza notificato (sempre che si tratti di controparte sostanziale, legittimata ed interessata, cioè, a contraddire, non rilevando, per converso, eventuali, ulteriori notificazioni nei confronti di soggetti ormai estranei alla materia del contendere ancorché parti nel giudizio di appello), mentre, nel caso di notifica reiterata nei confronti della medesima parte, il termine "de quo" decorre dalla data della prima notifica, a meno che quella precedente non debba considerarsi viziata da nullità (nel qual caso il termine stesso decorrerà dalla data della seconda notifica).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2002, n. 12240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12240
Data del deposito : 19 agosto 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. U R - Presidente -
Dott. R D J - Consigliere -
Dott. C C - Consigliere -
Dott. G SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. S D C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE LUCIA ALFREDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONCA D'ORO 285, presso lo studio dell'avvocato F G, difeso dall'avvocato T R, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
R M, quale procuratore di R M, RICCARDI G, RICCARDI ERNESTO, RICCARDI LUIGI, RICCARDI ALBERIGO, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA VAL VARAITA

2, presso lo studio dell'avvocato M R F, difeso dall'avvocato M P, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 1756/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 13/07/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. G S;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F U che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del dicembre 1993, nella sua qualità di procuratore dei germani Riccardi, M R - premesso che, con sentenza 26.5.87, il tribunale di Benevento aveva condannato Alfredo D L al rilascio, in favore dei propri rappresentati, d'un appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale sito in Amorosi;
che, con sentenza 14.9.93, la corte d'appello di Napoli aveva confermato la statuizione di rilascio ed, in parziale accoglimento del gravame proposto dal D L, aveva dichiarato il diritto di questi, ai sensi dell'art. 936 CC, ad ottenere dai Riccardi il rimborso delle spese sostenute per i miglioramenti apportati al fabbricato;
che, in parziale accoglimento altresì dell'appello incidentale proposto dai Riccardi, la stessa corte aveva condannato il D L al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, subiti da costoro per il mancato uso del fabbricato e del terreno - conveniva Alfredo D L innanzi al tribunale di Benevento chiedendo accertarsi gli eventuali miglioramenti asseritamente apportati all'immobile oggetto di causa, liquidarsi la relativa indennità di legge, accertarsi altresì i danni dovuti dal D L e questi condannarsi al pagamento dell'importo risultante dalla compensazione deì rispettivi debiti e crediti. Costituendosi, il D L contestava d'aver prodotto danni al Riccardi e deduceva che, in ogni caso, il potenziale fatto dannoso risaliva al novembre 1982, epoca della citazione per il rilascio;

spiegava altresì, domanda riconvenzionale per la liquidazione delle migliorie apportate al fabbricato ed al terreno e concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda.
Nelle more del giudizio i Riccardi ponevano in esecuzione la sentenza di rilascio.
Con ricorso 16.3.94 al pretore di Guardia Sanframondi, il D L proponeva opposizione all'esecuzione affermando l'esistenza d'un suo diritto di ritenzione, ex art. 1152 CC, fino a quando non gli fossero state corrisposte le indennità per i miglioramenti al fabbricato, già riconosciute dalla sentenza della corte d'appello, e per i miglioramenti al terreno, non potuti provare nel giudizio conclusosi con tale sentenza.
Il pretore sospendeva l'esecuzione imponendo al ricorrente una cauzione per L.

5.000.000 e rimetteva le parti innanzi al tribunale di Benevento, competente per valore, ove il giudizio veniva ritualmente riassunto dal D L.
Si costituivano i Riccardi assumendo che l'opposizione aveva preceduto l'inizio dell'esecuzione, onde il pretore era stato irregolarmente adito essendo competente il tribunale;
nel merito, contestavano l'opponibilità di un diritto di ritenzione da parte del ricorrente, per non averlo questi dedotto nel giudizio di rivendicazione, e concludevano chiedendo il rigetto dell'opposizione. Tale giudizio veniva riunito a quello introdotto con la citazione del dicembre 1993.
Con sentenza 25.7.97, il tribunale di Benevento accoglieva parzialmente l'opposizione dichiarando l'inesistenza del diritto di M R, nella qualità di procuratore del germani Riccardi, di procedere all'esecuzione delle sentenze 25.5.87 del tribunale di Benevento e 14.9.93 della corte d'appello di Napoli nella parte relativa alla condanna al rilascio del fabbricato, quindi disponeva lo svincolo della cauzione imposta al D L con il provvedimento pretorile del 28.3.94.
Avverso tale decisione M R, nella qualità, proponeva gravame chiedendo condannarsi l'appellato all'immediato rilascio del fabbricato ed al pagamento delle spese di lite. Alfredo D L non si costituiva e veniva dichiarato contumace.
Con sentenza 13.7.99, la corte d'appello di Napoli - ritenuto che all'esame degli atti di causa risultasse provato il mancato esercizio, nel giudizio di rivendicazione, del diritto di ritenzione da parte del D L;
che tale diritto non gli competesse, essendo egli semplice detentore e non possessore dell'immobile oggetto di causa;
che la sentenza d'appello del 14.9.93 non gli avesse riconosciuto alcun diritto di ritenzione, bensì soltanto quello d'ottenere il pagamento delle indennità per i miglioramenti apportati al fabbricato;
che, in ogni caso, l'appellato fosse decaduto dall'esercizio di detto diritto accoglieva l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza, condannava il D L all'immediato rilascio dell'immobile in favore degli appellanti ed al pagamento delle spese del grado.
Avverso tale sentenza Alfredo D L proponeva ricorso per cassazione con due motivi facendo anche seguire memoria. Resisteva M R, nella qualità di procuratore dei germani Riccardi, con controricorso seguito anch'esso da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi, preliminarmente, prendere in considerazione l'eccezione d'inammissibilità (rectius improcedibilità) del ricorso per suo deposito oltre il prescritto termine di legge sollevata dal controricorrente in memoria;
la questione sarebbe stata, comunque, rilevabile e va rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio del termine de quo anche indipendentemente dall'eccezione di controparte (Cass. 19.5.97 n. 4452). Il ricorso era stato notificato il 16.9.99 alle controparti, in persona del loro procuratore M R nel domicilio da questi eletto in Napoli presso lo studio dell'Avv. Maurizio De Tillia, in via Carlo Poerio n. 53, ivi mediante consegna di cinque copie (una per ciascuno dei rappresentati) a mani di persona addetta allo studio.
Il deposito del ricorso ha avuto luogo a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, a norma dell'art. 134 commi 1 e 4 disp. att. CPC (sub art. 3 L 7.2.79 n. 59), spedito il 15.10.99 e
può ritenersi adempiuto alla data in cui il plico risulta pervenuto alla segreteria di questa Corte, id est il 18.10.99 come attesta il relativo timbro.
Detto deposito risulta, dunque, effettuato oltre il ventesimo giorno dalla sua notificazione, termine perentorio stabilito dall'art. 369/1 CPC ( 16. 9 - 18.10 = 32 giorni) e va, di conseguenza, dichiarato improcedibile.
Al riguardo non rileva, infatti, che il ricorso, successivamente al 16.9.99, sia stato ulteriormente notificato, il 29.9.99, alle stesse parti in persona del medesimo loro procuratore, nel domicilio da questi eletto "in Benevento presso lo studio legale Portoghese in via 3 Sett/10" mediante la consegna d'altrettante copie a mani di persona addetta allo studio.
Per il richiamato disposto dell'art. 369/1 CPC, infatti, il deposito va eseguito entro venti giorni dall'ultima notifica, ma per ultima notifica è da intendere quella eseguita nei confronti d'una delle più controparti cui il ricorso debba essere notificato e non lo sia ancora stato in precedenza (tra l'altro sempre che trattisi di controparti sostanziali, cioè legittimate ed interessate a contraddire, mentre non rilevano eventuali ulteriori notificazioni nei confronti di soggetti ormai estranei alla contesa ancorché parti nel giudizio d'appello: Cass.

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