Cass. civ., sez. III, sentenza 31/08/2015, n. 17313
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Il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c. è operato, ai sensi degli artt. 155, comma 2, c p.c. e 2963, comma 4 c.c., non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel periodo, il termine scade allo spirare della mezzanotte del giorno del mese corrispondente a quello in cui il termine ha cominciato a decorrere.
Sul provvedimento
Testo completo
ers . .N p cu F ORIGINALE re REPUBBLICA ITALIANA 17313 2 015 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Opposizione esecutiva - LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a cartella esattoriale TERZA SEZIONE CIVILE -appello - tardività- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: errore nel computo del - Presidente Dott. GIUSEPPE SALME1 - termine Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA R.G.N. 27844/2013 Cron. 17313 Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere - Rel. Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO Rep. Ud. 08/07/2015 Consigliere -Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27844-2013 proposto da: TA TO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CATONE 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO PISANI giusta procura а margine del ricorso;
ricorrente - 2015 contro 1638 EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona della sig.ra SERENELLA FINIZIO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY 5, presso lo studio 1 dell'avvocato ROSARIO SICILIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO MAGGI giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente " avverso la sentenza n. 6418/2013 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/05/2013 R.G.N. 9165/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l'Avvocato PAOLO MAGGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso. ' 2 Svolgimento del processo § 1. TT IA ricorre, affidandosi a non meno di sette - motivi, per la cassazione della sentenza n. 6418 del 17 maggio 2013, con la quale il tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso la declaratoria di inammissibilità della sua impugnativa delle cartelle di pagamento individuate in un estratto di ruolo per sanzioni da violazioni del codice della strada, per inesistenza della notifica delle cartelle stesse, per carenza di motivazione delle pretese o di specificazione del credito, nonché per prescrizione. In particolare, mentre l'adito giudice di pace aveva negato la proponibilità della domanda, siccome rivolta contro il solo estratto di ruolo e così in carenza di un qualunque atto impositivo, il tribunale ha ritenuto inammissibile perché tardivo l'appello, reputando scadere il termine breve semestrale dal 15.9.10 in data 14 e non 15 marzo 2011, ma poi richiamando a condivisione della conclusione del primo giudice - sull'inammissibilità originaria della domanda Cass. 15 marzo 2013, n. | - 6610, per definire correttamente motivata la sentenza di primo grado. Resiste la succeditrice dell'originaria opposta Equitalia Polis spa, Equitalia Sud spa, con