Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/02/2015, n. 3639
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Testo completo
La controversia concerne l'impugnazione di un atto di contestazione sanzioni per omessa iscrizione nel registro dei premi pagati di partite soggette ad imposta (rilievi n. 1 per gli anni 1991, 1993 e 1994), nonchè per infedele denuncia di premi ed accessori pagati (rilievi n. 2 per gli anni 1991 e 1993). La società contribuente deduceva 1) la violazione DEL D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16 e difetto di motivazione dell'atto impositivo;
2) l'inesistenza delle violazioni contestate;
3) l'intervenuta prescrizione delle sanzioni di cui ai rilievi n. 1 per gli anni 1991 e 1993 ai sensi della L. n. 1216 del 1961, art. 29, comma 4;
4) in via subordinata, l'applicazione della disciplina della continuazione dell'illecito tributario prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 2.
La Commissione adita accoglieva il quarto motivo di ricorso, rigettati i primi tre. La sentenza era riformata in appello con la sentenza in epigrafe, che, dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dall'amministrazione, accoglieva l'appello principale proposto dalla società contribuente.
Avverso tale sentenza l'amministrazione propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste con controricorso la società contribuente che con lo stesso atto propone ricorso incidentale con due motivi, illustrati anche con memoria, cui resiste l'amministrazione con apposito controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d'appello in ragione dell'estromissione dal giudizio determinata dalla successione a favore dell'Agenzia delle Entrate.
Con il primo motivo del ricorso principale l'amministrazione denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.). La società contribuente aveva eccepito (sia in primo che in secondo grado): a) la prescrizione rispetto alla sanzione irrogata per omessa iscrizione nel registro dei premi pagati di partite soggetta ad imposta per gli anni 1991 e 1993 (rilievo n. 1 per entrambe le annualità);
b) l'insussistenza nel merito rispetto alla sanzione irrogata per infedele denuncia di premi ed accessori pagati (rilievo n. 2 per entrambe le annualità). La sentenza impugnata ha, invece, annullato l'intero atto impositivo, motivandone la ragione con l'accertata prescrizione "delle somme relative agli anni 1991 e 1993". In tal modo il giudice di merito, ad avviso dell'amministrazione ricorrente, avrebbe pronunciato oltre i limiti della domanda, in quanto la prescrizione era stata eccepita solo per la sanzione contestata con il rilievo n. 1 e non con riferimento (anche) al rilievo n.
2. Tale decisione, peraltro, e qui viene in considerazione il secondo motivo del ricorso principale, non è adeguatamente motivata per aver supportato le proprie conclusioni sulla considerazione che la previsione sanzionatoria concernesse una pena pecuniaria, per la quale vale la prescrizione quinquennale, laddove per l'infedele dichiarazione (di cui al rilievo n. 2) la sanzione prevista per l'infedele dichiarazione è una soprattassa (e non una pena pecuniaria), la quale si prescrive nello stesso termine previsto per l'imposta (nel caso dieci anni, ai sensi della L. n. 1216 del 1961, art. 29, comma 1: In caso di mancata o di infedele denunzia, l'azione dello Stato per il conseguimento delle imposte e soprattasse previste dalla presente legge si prescrive con il decorso di dieci anni dal giorno in cui la denunzia avrebbe dovuto essere presentata o è stata presentata la denunzia infedele).
Dalle