Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/06/1988, n. 3765
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Il provvedimento che, ai sensi dell'art. 369 del T.U. Delle leggi sanitarie, concede al figlio del farmacista defunto la gestione provvisoria della farmacia, per essere il figlio-erede avviato agli studi farmaceutici, si configura non come concessione amministrativa in senso stretto, ma come autorizzazione che legittima lo svolgimento di un'attività altrimenti preclusa in un sistema di limiti posti a tutela di interessi generali (art. 32 cost.), ed è espressione di poteri pubblicistici rispetto a cui la posizione soggettiva dell'aspirante si profila come interesse legittimo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sia la controversia relativa alla legittimità di tale provvedimento - il quale implica la concreta Determinazione di un periodo di ragionevole ampiezza atto a consentire l'ultimazione degli studi predetti - sia, correlativamente, la controversia in ordine alla legittimità del provvedimento dichiarativo della decadenza dall'autorizzazione già concessa. ( V 5470/85, mass n 442682).*