Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07264
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di SA EM, nato in [...] il [...], contro la sentenza della Corte di Appello di Torino del 13.7.2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17.4.2019 il Tribunale di Alessandria aveva riconosciuto ET SA responsabile del fatto di cui al capo 1) della rubrica riqualificato in termini di tentata estorsione e limitatamente all'episodio del 23.12.2013, e nel reato di cui all'art. 612 cod. pen. con esclusivo riferimento alla minaccia rivolta a IT AC nonché, infine, nel reato di cui all'art. 581 cod. pen. per le percosse inflitte a TO AN;
lo aveva riconosciuto responsabile anche del reato di cui al capo 2) per cui, unificati i reati nel vincolo della continuazione, con le circostanze attenuanti generiche e la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen., stimate complessivamente equivalenti alla contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 1, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed Euro 400 di multa;
il Tribunale aveva invece assolto l'imputato dal delitto ascrittogli al capo 3) perché il fatto non sussiste e dichiarato non doversi procedere con riguardo ai reati di cui ai capi 1 (riqualificato il fatto nel delitto di cui all'art.393 cod. pen. quanto alle condotte in danno di RG CC e EN NO) per estinzione del reato per remissione della querela e per il delitto di cui capo 4) per intervenuta prescrizione;
con altra sentenza, del 17.6.2019, il medesimo Tribunale di Alessandria