Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2011, n. 17726
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In tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 61 del 2000, attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, che va individuato esclusivamente il quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3" dello stesso decreto (contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, contratti collettivi territoriali stipulati dai medesimi sindacati e contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali, di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni). Ne consegue che, ai fini della suddetta comparazione, non sono ammissibili criteri alternativi, quale quello del sistema della turnazione continua ed avvicendata seguita dai lavoratori a tempo pieno.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. FILABOZZI Antonio - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MANCINO Rossana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato STUDIO TRIFIRÒ & PARTNERS, rappresentato e difeso dagli avvocati ZUCCHINALI PAOLO, FAVALLI GIACINTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI DA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MOSHI NYRANNE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1167/2006 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/12/2007 r.g.n. 1976/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;
udito l'Avvocato ZUCCHINALI PAOLO;
udito l'Avvocaro SERGIO VACIRCA per delega NYRANNE MOSHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dei 30/10 - 18/12/07 la Corte d'appello di Milano rigettò l'impugnazione proposta dalla società Autostrade per l'Italia s.p.a avverso la sentenza n. 4423/05 del giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da AN EL, era stata dichiarata la nullità dell'art. 4, comma 5, del CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori del 16/2/00 per violazione del divieto di discriminazione di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4 e conseguentemente confermò la sentenza gravata,
mentre compensò tra le parti le spese del grado, sia in considerazione della soccombenza del lavoratore in ordine all'appello incidentale dal medesimo svolto con riferimento al mancato accoglimento del domanda inerente il riconoscimento del diritto alla maggiorazione per lavoro notturno, sia per l'esistenza di pronunce contrastanti sulla questione. Il giudice d'appello motivo il rigetto dell'appello principale spiegando che la violazione, da parte della società, della norma di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4, era dipesa dal fatto che al AN, esattore autostradale "part time", non era stato corrisposto un trattamento retribuivo riproporzionato per la ridotta entità della prestazione lavorativa eseguita rispetto a quella normalmente prestata dai lavoratori a tempo pieno, bensì un trattamento differenziato e deteriore per il solo fatto di aver svolto lavoro a tempo parziale.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società Autostrade per l'Italia S.p.a che affida l'impugnazione a due motivi di censura. Resiste con controricorso il AN. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente si duole dell'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) contestando che la Corte d'appello abbia potuto ritenere comparabile il lavoro svolto dal AN, che opera su turni caratterizzati dalle sequenze di lavoro e di riposo meno gravose di quelle osservate dai lavoratori a tempo pieno, a quello eseguito da questi ultimi, nonostante il medesimo giudicante avesse correttamente escluso il diritto del ricorrente a ricevere le maggiorazioni previste dall'art. 11, comma 10, del suddetto c.c.n.l. per il personale impegnato in turni continui ed avvicendati come gli esattori di livello "C".
2. Col secondo motivo ci si duole dell'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) obiettandosi che la Corte territoriale aveva preso atto
che vi erano ragioni oggettive che giustificavano un trattamento differenziato per l'indennità del lavoro notturno tra lavoratori "part-time" e quelli "full time", per cui non poteva non ritenersi essere caduta in contraddizione laddove aveva, poi, affermato che vi era stata violazione del divieto di discriminazione di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, art. 4 per la sola ragione che la retribuzione del
AN era risultata essere meno che proporzionale rispetto a quella percepita dagli esattori del livello "C", impegnati in turni continui ed