Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2009, n. 21703

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In materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all'indennità integrativa speciale, prevista all'art. 2, secondo comma, della legge 25 luglio 1992, n. 210, sia perchè il legislatore ne ha espressamente stabilito il riconoscimento solo per l'indennizzo, autonomamente disciplinato dal primo comma dell'art. 2 cit. (così come modificato dalla legge 25 luglio 1997, n. 238), sia perchè l'indennità integrativa speciale ha proprio la funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la rivalutabilità.

L'indennizzo dovuto ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie o da emotrasfusioni deve essere rivalutato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge n. 210 del 1992 ma, trattandosi di un credito di natura assistenziale, l'ente debitore, in caso di ritardo nell'adempimento, è tenuto a corrispondere gli interessi o la rivalutazione monetaria, ex art. 429 cod. proc. civ., nella maggiore misura, alla stregua dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

In tema di giudicato, l'impugnazione nel merito della pronuncia di primo grado impedisce la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione "ad causam" anche quando la specifica eccezione sia prospettata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, atteso che la corretta individuazione delle parti attiene alla stessa finalità della funzione giurisdizionale ed, inoltre, dall'erronea dichiarazione di avvenuta formazione del giudicato può derivare un dispendio di attività processuale derivante dalla potenziale proposizione dell'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 cod. proc. civ. Ne consegue l'ammissibilità del relativo motivo, trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

In tema di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che l'art. 123 del d.lgs. n. 112 del 1998, nel conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 112 del 1998.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2009, n. 21703
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21703
Data del deposito : 13 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

O S C U R AT A D 217 03.09 AULA 'B' E T N E C S N Oggetto O I T REPUBBLICA ITALIANA T A A R R T T S S I I G G PREVIDENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E R R E E T T N E CASSAZIONE R.G.N. 1698/ S LA CORTE SUPREMA DI E SEZIONE LAVORO R.G.N. 3559/ Cron. 2170 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FEDERICO ROSELLI Rel. Presidente Rep. Ud. 24/09/20Dott. MAURA LA TERZA Consigliere PU - Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE - - Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA Consigliere - Dott. PIETRO CURZIO ha pronunciato la seguente 13:OTT. 2009 SENTENZA sul ricorso 1698-2006 proposto da: MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso 1'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente contro 2009 -K B.C. 2544 intimato e sul ricorso 3559-2006 proposto da: O S C U R A T A B.C. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI 21, presso lo studio dell'avvocato DEL RE GIOVANNI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale

contro

MINISTERO DELLA SALUTE;
intimato avverso la sentenza n. 18/2005 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/01/2005 R.G.N. 1519/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Presidente Consigliere Dott. FEDERICO udienza del 24/09/2009 dal ROSELLI ;
udito l'Avvocato RUSSO MARINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il ricorso principale, accoglimento rigetto del dell'incidentale. O S C U R A T A 1658 e 3555/06 M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 21 gennaio 2005 la Corte d'appello di Milano confermava la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva accolto la domanda proposta da contro il Ministero della salute onde ottenereB.C. l'indennizzo di cui all'art. 1 1. 25 febbraio 1992 n. 210, integrato dalla somma di cui al successivo art. 2, comma 2. La Corte riformava in altra parte la decisione di primo grado, ritenendo non dovuti l'assegno una tantum di cui al detto art. 2, comma 2, seconda parte, spettante solamente ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatorie, nonché la rivalutazione annuale sulla detta somma integrativa. Essa non riteneva infine che al B. fosse dovuto un risarcimento da ritardata esecuzione della sentenza di primo grado, che in appello era stata in gran parte riformata. Contro questa sentenza ricorrono per cassazione il Ministero della salute in via principale ed il B. in via incidentale. Questi ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. Col primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 7 e 114 d. lgs. 31 marzo 1998 n. 112, 2 e 3 d. P. C. m. 26 maggio 2000;
1, 2, 4 d. P. C. m. 8 gennaio 2002, sostenendo il difetto della propria legittimazione passiva alla causa. Il motivo è anzitutto ammissibile, dovendo negarsi che sulla questione della legittimazione del Ministero della salute alla causa - questione rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e qui sollevata per la prima volta si sia formata per implicito la cosa giudicata. Infatti - l'implicita affermazione della legittimazione del Ministero, resa dal giudice di primo grado, risulta altrettanto implicitamente contestata dalla parte 1 O S C U R A T A 1698 e 3559/06 privata attraverso l'atto d'appello concernente le questioni di merito. Alcune recenti pronunce delle Sezioni unite di questa Corte, emesse in materia di riparto della giurisdizione, hanno affermato la formazione del giudicato implicito qualora la tacita soluzione giudiziale della questione processuale non sia stata espressamente impugnata, non bastando ad impedire la formazione del giudicato la sola impugnazione nel merito (Cass. Sez. un. 9 ottobre 2008 n. 24883, 18 novembre 2008 n. 27348). Le ragioni di queste decisioni stanno, oltreché nei principi di economia e di ragionevole durata del processo, nell'attenuazione del convincimento secondo cui il riparto della giurisdizione attenga all'espresione della sovranità statale, con la conseguenza che le relative questioni non possono per la prima voltessere sollevate in fasi avanzate del processo, col rischio di

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