Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/05/1989, n. 2323
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In tema di applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, al fine di stabilire se il provvedimento emesso dal pretore a conclusione del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione sia ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 di tale legge, o appellabile (oltre il limite di valore di cui all'art. 440 cod. proc. civ.) secondo la disciplina propria delle controversie previdenziali richiamata dal quarto comma dell'art. 35 della stessa legge, occorre aver riguardo al tipo di procedimento concretamente adottato dal giudice. Pertanto, la sentenza resa dal pretore all'esito di un giudizio di opposizione svoltosi secondo le Disposizioni procedimentali dettate dagli artt. 22 e 23 della legge citata è ricorribile per Cassazione (indipendentemente dal valore della controversia) ai sensi dell'ultimo comma dello stesso art. 23. ( V 1435/89, mass n 462257; ( V 6516/88, mass n 460841; ( V 6184/88, mass n 460550; ( V 5828/88, mass n 460340; ( V 4348/88, mass n 439340).*
In tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), l'opposizione all'ordinanza- ingiunzione non configura impugnazione dell'atto amministrativo, ma introduce un ordinario giudizio (analogo a quello instaurato con l'opposizione a decreto ingiuntivo) sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'Onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal sesto comma dell'art. 23 di detta legge), spettano rispettivamente alla P.a. Ed all'opponente, sicché l'opposizione, atta a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e fondatezza della pretesa, può esaurirsi anche nella semplice contestazione della medesima, mentre l'Obbligo di motivazione della ordinanza-ingiunzione, stabilito dal secondo comma dell'art. 18 della stessa legge, può essere soddisfatto anche per relationem, e cioè con riferimento al rapporto di denuncia. ( V 1435/89, mass n 462259; ( V 9262/87, mass n 456448; ( V 2885/87, mass n 452001).*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967 (che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11, terzo comma, del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 nella parte in cui esclude la sanatoria della nullità delle notifiche effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione delle precedenti Disposizioni dello stesso articolo), la Costituzione della amministrazione intimata sana, con effetto ex tunc, la nullità della notifica del ricorso per Cassazione, ancorché tale Costituzione avvenga dopo il decorso del termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.. ( V 1435/89, mass n 462258; ( V 1721/80, mass n 405332; ( Conf 84/80, mass n 403456).*
Sul provvedimento
Testo completo
In tema di applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689, al fine di stabilire se il provvedimento emesso dal pretore a conclusione del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione sia ricorribile per Cassazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 di tale