Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/05/2023, n. 19981
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT MO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 25/03/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, RO Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Mariella De Masellis, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita l'avv.ta Vittoria Maria Bossio, difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Catanzaro, in sede di giudizio di rinvio, ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui OT MO è stato condannato per i reati di concorso in tentata estorsione in danno di GN GI (capo 3) e concorso in lesioni personali volontarie sempre in danno dello stesso GN (capo 1). Quanto al reato di lesioni, GN sarebbe stato condotto da OT al cospetto di RO Salvatore LO e percosso- anche con un martello- da questi, sempre alla presenza dell'imputato.Quanto al reato di tentata estorsione, LO, dopo la condotta indicata e sempre alla presenza dell'imputato, avrebbe tentato di estorcere a GN la somma di 1000 euro. La Corte di cassazione con la sentenza n. 69995 del 2019, aveva annullato con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello. Al fine dell'esatto perimetro del giudizio di rinvio è utile riportare una breve parte della motivazione della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione: "Nel caso di specie lo GN denunciava di avere patito ad opera del LO (deceduto) con il concorso del OT le stesse lesioni che risultavano oggetto della denuncia di sinistro che aveva generato il procedimento a carico del ricorrente per il reato di cui all'art. 642 cod. pen. All'evidenza l'accertamento della riconducibilità delle lesioni al sinistro piuttosto che all'aggressione contestata al OT è una valutazione decisiva per l'accertamento di responsabilità dei reati per cui si procede con processi paralleli, ma collegati". Secondo la Corte di cassazione, in presenza di un collegamento probatorio tra i due reati, la prova dichiarativa assunta nel corso del dibattimento di primo grado doveva considerarsi inutilizzabile in quanto assunta senza le garanzie previste nel caso di assunzione di un dichiarante "collegato" al fatto per cui si procede. Il Giudice del rinvio avrebbe dovuto effettuare un nuovo giudizio prendendo atto della inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali già rese dallo Scadígna;
la Corte di merito avrebbe dovuto inoltre valutare l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo stesso offeso nel corso dell'incidente probatorio, nel corso del quale il dichiarante era stato assunto come testimone "semplice";
la Corte in particolare avrebbe dovuto valutare se il collegamento probatorio esistesse già al tempo in cui era stato effettuato l'incidente probatorio, "dato che da tale valutazione dipenderà l'utilizzabilità del segmento della progressione dichiarativa dello GN riconducibile all'esame incidentale".