Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2020, n. 28331
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore Avvocato LANDI ALESSANDRA la quale ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l' accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 10/06/2019 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 13/03/2018 in forza della quale TI BR era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 640, comma 2 n. 2 bis in relazione all' art. 61 n.
5. cod. pen. in danno di RA AN oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con liquidazione di una provvisionale.
1.1. La corte territoriale, pur ritenendo fondato il motivo di censura relativo alla inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza delle indagini preliminari in data 29 Aprile 2015 senza che fosse intervenuta alcuna proroga, rilevava che in forza degli elementi probatori ritualmente acquisiti (querela e relativi allegati prodotti nel corso del dibattimento dalla p.o.;
dichiarazioni dibattimentali della parte civile;
interrogatorio dell' imputato e produzioni del suo difensore;
dichiarazioni dei testi escussi in udienza e documenti prodotti dal P.M. ed acquisiti sull' accordo delle parti) andava confermata l' affermazione della penale responsabilità dell' imputato il quale, approfittando delle difficoltà economiche della vittima e facendosi rilasciare, con condotta fraudolenta, una procura speciale a vendere l' appartamento sito in Milano, Via De Gasperi n. 2, aveva proceduto alla vendita di tale immobile ad un terzo per importo di euro 260.000,000, con ingiusto profitto in danno della parte civile, avendo dopo la cessione dell' immobile incamerato il prezzo non versato al RA.
2. Avverso detta sentenza propone ricorso per Cassazione imputato a mezzo difensore di fiducia deducendo quattro motivi: a. inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità per violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione dell' art. 526 comma 1 cod. pen. in relazione agli artt. 191, 405 comma 2, e 407 cod. proc. pen. Assume che la corte di appello, nonostante avesse accolto eccezione di inutilizzabilità di tali atti, non aveva fornito una "nuova" ed autonoma motivazione basata sulle prove ammissibili ma aveva fornito una mera elencazione di tali prove senza offrire alcuno spunto argomentativo e/o valutativo in termini di credibilità, coerenza e logicità, in tal modo non sanando l' originario vizio riconosciuto come sussistente dalla medesima corte di merito;
b. erronea interpretazione e falsa applicazione dell' art. 640 cod. pen. nella parte in cui la corte di appello aveva ritenuto integrati sia dal punto oggettivo che da quello soggettivo gli elementi costituitivi della truffa contrattuale. In particolare assume che la corte territoriale aveva commesso i medesimi errori motivazionali di cui alla sentenza di primo grado, non valutando adeguatamente la circostanza che, nella specie, risultava che l' imputato dopo avere proceduto alla vendita dell' immobile de quo sulla base di una procura speciale, valida ed efficace, non aveva provveduto a versare il prezzo sicchè era, semmai, configurabile un mero inadempimento contrattuale di tipo civilistico;
c. erronea interpretazione delle legge penale nonchè vizio di motivazione in ordine alla ritenuta