Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2024, n. 40488

CASS
Sentenza
13 settembre 2024
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13 settembre 2024

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In tema di misure alternative, la detenzione domiciliare speciale può essere concessa, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2020, alla condannata madre la cui la prole sia affetta dalla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, che sia stata ritualmente accertata secondo le procedure previste dalla medesima legge.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2024, n. 40488
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40488
Data del deposito : 13 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

4048 8-24 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, REPUBBLICA ITALIANA a norma dell'art. 52 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE d.lgs. 196/03 in quanto. PRIMA SEZIONE PENALE cisposto d'ufficio a richiesta di parte Composta da: ✓ imposto dalla legge CE SIANI Presidente - Sent. n. sez. 2786/2024 CC 13/09/2024- PAOLA MASI Relatore R.G.N. 20838/2024 BARBARA CALASELICE ANGELO VALERIO NA CE GALATI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: nata a [...] D.M. avverso l'ordinanza del 07/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale MARCO PATARNELLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. а п RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 07 maggio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare speciale, ai sensi dell'art. 47 quinquies Ord.pen., avanzata da D.M. Il Tribunale ha valutato che l'istanza è motivata dalla necessità di assistere il figlio minore, quattordicenne, affetto da un disturbo dello spettro autistico ed attualmente ospite di una struttura per minori, ma l'ha ritenuta inammissibile in quanto la disabilità del figlio è espressamente classificata come "non grave", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104/1992, mentre la Corte costituzionale, nel dichiarare con la sentenza n. 18/2020 l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche in favore della madre di un figlio affetto da handicap, ha stabilito che deve trattarsi di un handicap "grave", ritualmente accertato in base a detta norma. D.M. per mezzo del2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso suo difensore avv. Ennio Buffoli, articolando un unico motivo, con il qua e deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto sufficiente, per dichiarare che la disabilità del figlio della ricorrente non è grave, la valutazione effettuata in data 12/06/2019 ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. All'epoca, però, al minore era stato diagnosticato solo un disturbo dell'attenzione e una iperattività, mentre nel

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