Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/01/2022, n. 00008

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/01/2022, n. 00008
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00008
Data del deposito : 4 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

0/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/ 2020, la seguente: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 883/19 R.G., proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis Ricorrente

contro

Pacchiosi Drill s.p.a. Intimata avverso la sentenza n. 1389/18 della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna (di seguito, CTR), depositata in data 24 maggio 2018, non notificata;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rosita D'Angiolella nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021;
viste le conclusioni del sostituto procuratore generale, dott. R M, ex art. 23, comma 8 bis, d.l. 28/10/2020 n. 137, con. conv. con mod. in legge, n. 176 del 18/12/ 2020, di accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle entrate emetteva nei confronti della società Pacchiosi Drill s.p.a, avviso di accertamento, per l'anno 2009, con il quale recuperava a tassazione maggiore Ires, per euro 182.137,00, oltre interessi e sanzioni. Secondo l'ipotesi dell'Amministrazione finanziaria, non doveva essere riconosciuta alla società l'agevolazione di cui alla legge cosiddetta "Tremonti teru, riguardante la detassazione degli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.l. 01/07/2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 03/08/2009 n. 102. 2. La società impugnava l'avviso innanzi alla Commissione tributaria provinciale che accoglieva il ricorso. L'Agenzia delle entrate interponeva appello avverso la sentenza di primo grado che veniva respinto dalla CTR dell'Emilia-Romagna.

3. La sentenza impugnata ha ricostruito, in primo luogo, l'ambito di attività produttiva della società, rilevando la duplica attività svolta dalla società Pacchiosi Drill s.p.a., riguardanti «l'attività di produzione per la vendita di macchinari di perforazione delle miniere, cave e torbiere», nonché la «concomitante attività de/I' esecuzione di opere specializzate del sottosuolo, nella quale potevano essere utilizzati gli stessi macchinari»;
ha, quindi, evidenziato che «i macchinari in questione sono stati realizzati dalla stessa società ricorrente, ed erano nuovi al momento della vendita alle società di leasing in quanto mai utilizzati né ammortizzati, e prima della suddetta vendita erano contabilizzati nel magazzino». Su tali premesse in fatto, ha respinto l'appello dell'Amministrazione, sul rilievo che «l'investimento oggetto dell'agevolazione prevista dall'articolo 5 del d.l. n. 78 del 2009 è costituito dal costo dei contratti di leasing sottoscritti nel dicembre 2009 e l'agevolazione fiscale era legittima posto che beni, oltre ad essere nuovi, erano qualificabili come bene merce in quando prodotti per poi essere venduti».

4. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo di impugnazione.

5. La società contribuente è rimasta intimata.

6. A seguito di ordinanza interlocutoria della sesta sezione civile, la causa è stata rimessa all'odierna udienza pubblica, reputandosi di particolare rilevanza la questione di diritto sollevata dall'Agenzia delle entrate col ricorso in Cassazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 del d.l. 01/07/2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla I. 03/08/2009, n. 102, nonché dell'articolo 109 t.u.i.r. e dell'articolo 2697 cod. civ, deducendo, in primo luogo, che poiché nella specie il momento di sostenimento del costo era precedente al periodo agevolato (1° luglio 2009 - 30 giugno 2010), la norma agevolativa non poteva essere applicata;
in secondo luogo, - anche attraverso il richiamo alla ordinanza di questa Corte n. 12466 del 17 giugno 2015 - che il beneficio fiscale accordato dall'articolo 5, comma 1, del d.l. in parola, può essere concesso solo a condizione che i macchinari e le apparecchiature per cui viene fruita l'agevolazione siano strumentali all'attività d'impresa ed utilizzati nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, rimanendo escluso allorché i macchinari e le apparecchiature costituiscano un bene merce, ossia oggetto primario dell'attività commerciale di impresa.
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