Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/06/2021, n. 18266

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 24/06/2021, n. 18266
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18266
Data del deposito : 24 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12839-2017 proposto da: COMUNE DI CARAVAGGIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'AvvocatoeMASSIMr .121 CEN9 rappresentato e difeso dall'Avvocato 1

AR

1 ÌITA QUADRINI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso g - ricorrente —

contro

VERTUA TIZIANO VERTUA VIVIANA LOCATELLI MADDALENA R.G. 12839/2017 elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato MARIA GRAZIA BIANCO, rappresentata e difesa dall'Avvocato MICHELE GIUSEPPE LO PREJATO giusta procura speciale estesa a margine del controricorso - con troricorrenti — avverso la sentenza n. 6829/67/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa A D'O RTO CHE il Comune di Caravaggio propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l'appello proposto avverso la sentenza n. 382/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo in rigetto del ricorso proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso avvisi di accertamento ICI annualità 2009 relativamente a fabbricati al servizio di fondo agricolo di una cascina condotta da società semplice, di cui essi erano soci amministratori;
i contribuenti resistono con controricorso

CONSIDERATO CHE

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 2, lett. a, e 5 D.Lgs. 504/1992) per avere la CTR erroneamente ritenuto che la ruralità dei fabbricati derivasse dal fatto che il fabbricato accatastato D10 fosse prevalente, così da estendere l'agevolazione ICI anche ai fabbricati accatastati nelle altre categorie, A7 e A3, con la sola annotazione di ruralità;

1.2. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (art. 9 D.L. 557/1993, conv.) per avere la CTR erroneamente affermato che andava esente da ICI non solo il fabbricato accatastato come D10, ma anche gli altri fabbricati accatastati con differenti categorie, essendo sufficiente la sola annotazione di ruralità;
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