Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2019, n. 36616

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/08/2019, n. 36616
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36616
Data del deposito : 29 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

9 AGO 2019

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da: - MORETTI MARCELLO, n. 27/09/1943 a Roma - DI MARCO MARTINO, n. 2/03/1952 a Latina avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA in data 5/06/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere A S;
udita la requisitoria del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G C, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udite, per il ricorrente DI MARCO, le conclusioni dell'Avv. C. D S, che, nell'illustrare i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento;
cfti

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5/06/2012, depositata in data 12/06/2012, la Corte d'appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale di Latina, sez. dist. di Terracina del 26.03.2008, dichiarava non doversi procedere nei confronti del M per essere il reato al medesimo ascritto estinto per prescrizione e riconosceva, al D M, rinunciante alla prescrizione, le circostanze attenuanti generiche, rideter- minando, nei confronti del medesimo, la pena in 8 mesi di arresto ed € 18.000,00 di ammenda per il reato di lottizzazione abusiva a questi ascritto in concorso, nelle rispettive qualità (si contesta la realizzazione di fatto di un illecito lottizzatorio in assenza di piano, consistente nella realizzazione di un insieme residenziale per civile abitazione e servizi, in particolare di n. 33 case a schiera con area di perti- nenza), riconoscendo i doppi benefici di legge;
con la medesima sentenza, seppur in parte motiva, veniva confermata la statuizione della confisca, in quanto conse- guente sia all'affermazione di responsabilità che alla dichiarazione di estinzione per prescrizione.

2. Hanno proposto separati ricorsi per cassazione i due imputati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, iscritti all'Albo speciale ex art. 613 cod. proc. pen., prospettando complessivamente sette motivi, di seguito enunciati nei limiti stret- tamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce il DI MARCO, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. c) ed e), c.p.p., per la violazione degli artt. 525 e 528 c.p.p. e correlato vizio motivazio- nale. In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che la sentenza sarebbe affetta da nul- lità in quanto il dispositivo reca la data del 6.06.2012, dunque una data diversa da quella del 5.06.2012;
si tratterebbe di un vizio rilevante ed assorbente, alla luce di quanto dispongono le norme processuali dianzi evocate.

2.2. Deduce il DI MARCO, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c), d) ed e), c.p.p., per la violazione e la falsa applicazione dell'art. 603 c.p.p. atteso l'omesso rinnovo dell'istruzione dibattimentale, richiesto dai difensori sia con gli scritti difensivi che nel corso dell'udienza dibattimentale del 5.06.2012, in quanto vi sarebbe stata l'evidente e dimostrata necessità di disporre la convoca- zione del c.t. del P.M., con correlato vizio della motivazione, e dedotta "manifesta tautologia".In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che, operando un raffronto tra la sen- tenza di primo grado e quella d'appello, risulterebbe evidente il travisamento delle risultanze dibattimentali, soprattutto da parte della Corte territoriale;
sostengono i ricorrenti, anzitutto, che - a dispetto di quanto affermato nella sentenza impu- gnata - l'arch. P, c.t. del D M, non avrebbe fornito alcun elemento di prova a sostegno dell'accusa, ma anzi si sarebbe soffermato nel corso del suo esame sulla realizzabilità dell'intervento edificatorio, alla luce della vigente nor- mativa urbanistica;
ad analoghe considerazioni dovrebbe pervenirsi quanto alle dichiarazione rese dall'ing. C e, soprattutto, in merito alle dichiarazioni rese dal ricorrente D M all'ud. 14.01.2008 (di cui viene allegato il verbale integrale delle trascrizioni) e dal c.t. del P.M. il quale, si osserva, non avrebbe affatto affer- mato che le concessioni edilizie non potevano essere rilasciate, ma aveva solo precisato che a tal fine occorreva che l'area fosse dotata di "servizi";
quanto sopra, ad avviso dei ricorrenti, dimostrerebbe il mancato esame degli atti processuali da parte dei giudici di appello che si sarebbero invece limitati ad aderire acriticamente alla decisione di prime cure;
ove ciò fosse stato fatto, i giudici avrebbero dovuto tener conto delle dichiarazioni dell'Ing. P che, in sede di relazione tecnica, aveva attestato l'insussistenza degli elementi integrativi della fattispecie lottizza- toria;
in particolare, per quanto concerne la classificazione urbanistica, il P aveva rappresentato ed affermato reiteratamente che la zona b/4 di ristruttura- zione edilizia è disciplinata dall'art. 12 delle NTA del vigente PRG definitivamente approvato dalla Regione Lazio con delibera n. 1353 del 20.03.1978, norma che non prevede alcuno strumento successivo di dettaglio specifico, consentendo l'edi- ficazione diretta;
sulla questione, i giudici di merito avrebbero motivato in maniera apparente, confermando le errate considerazioni del primo giudice, laddove, in- vece, avrebbero dovuto illustrare le ragioni per le quali non si era tenuto conto del disposto dell'art. 12 citato (questione su cui anche il tribunale tace, donde non poteva richiamarsi per relationem il contenuto motivazionale della prima deci- sione) e delle affermazioni del P, ritenendo invece erroneamente che oc- corresse il rilascio dell'autorizzazione ex artt. 18 e 20, lett. c), legge n. 47 del 1985;
detta affermazione sarebbe errata in diritto, in quanto la normativa urbani- stica applicabile in quella zona non richiede, per edificare, l'esistenza di previi stru- menti attuativi, atteso che, essendo la zona b/4 una zona classificata come di "ristrutturazione edilizia" non è necessario per espressa previsione del citato art. 12 il previo rilascio di alcuna autorizzazione alla lottizzazione;
a fronte di tale ri- lievo, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui l'accertata conformità dell'intervento edilizio agli strumenti urbanistici costituirebbe aspetto irrilevante, alla luce dell'assenza di qualsiasi autorizzazione alla lottizzazione, oltre che errata in diritto sarebbe altresì illegittima;
in ultima analisi, conclude il motivo in esame, non può sostenersi, come invece fanno i giudici di merito, che nelle zone in cui è consentita l'edificazione diretta è sempre necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione alla lottizzazione, affermazione questa antitetica, atteso che se- condo la giurisprudenza ove è consentita l'edificazione diretta non vi è alcun ob- bligo di richiedere l'autorizzazione alla lottizzazione.

2.3. Deduce il DI MARCO, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c), d) ed e), c.p.p., per l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in re- lazione all'art. 603 c.p.p., e correlato vizio della motivazione e dedotta "manifesta tautologia". In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che, nonostante la richiesta di procedere alla rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. relativa al c.t. del P.M. arch. Capo- lino, la Corte d'appello l'avrebbe illegittimamente disattesa;
diversamente, sa- rebbe stata necessaria la rinnovazione istruttoria al fine di ottenere dal c.t. del PM una serie di chiarimenti su presunte gravi lacune in cui la stessa sarebbe incorsa (anzitutto, per non aver saputo rappresentare le ragioni per cui, pur a fronte dell'inserimento dell'area in questione in zona b/4, detta classificazione non sa- rebbe stata conforme alle prescrizioni dettate dalla lett. b) dell'art. 1, D.M. 2 aprile 1968 che definisce la tipizzazione delle zone urbanistiche;
detta critica, infatti, avrebbe potuto essere mossa nei confronti degli atti di approvazione del PRG, di competenza della Giunta Regionale, ma certamente non poteva attingere la re- sponsabilità dell'imputato, che si era uniformato all'atto di rilasciare i titoli abilita- tivi allo strumento urbanistico approvato dalla Giunta regionale, sia per la parte planimetrica che per quella normativa;
ancora, la rinnovazione istruttoria ex art.603 c.p.p. si sarebbe resa necessaria per aver erroneamente affermato il c.t. del PM che anche le NTA sarebbero "inficiate da errore" laddove prevedono per tale zona omogenea interventi di ristrutturazione edilizia attuati attraverso la proce- dura diretta, critica, ancora una volta, rivolta non certo all'operato del dirigente comunale, ma alla Giunta regionale che dette NTA aveva approvato;
ancora, si sarebbe dovuto riesaminare il c.t. del PM laddove erroneamente sostiene che il tipo di intervento previsto dalle NTA e la relativa procedura di attuazione diretta sarebbero in contrasto con l'art. 31, legge n. 1150 del 1942, non tenendo invero conto del disposto dell'art. 12, co. 2 ed u. co. delle NTA al vigente PRG). In defi- nitiva, quindi, la rinnovazione istruttoria dell'esame del c.t del PM sarebbe stata risolutiva al fine di escludere la non configurabilità del reato contestato all'impu- tato, che si sarebbe semplicemente limitato ad applicare la norma attuativa del 4 /L, PRG senza alcuna distorsione o forzatura e in adempimento ai propri doveri d'uf- ficio.

2.4. Deduce il DI MARCO, con il quarto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b), c), d) ed e), c.p.p., sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dei principi generali che regolano l'attività della PA in tema di rilascio dell'atto di assentimento edilizio nonché dell'art. 10 e ss. d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 107, d. Igs. n. 267 del 2000, correlato vizio della motivazione e dedotta "manifesta tautologia". In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che erroneamente i giudici di appello avrebbero affermato che il dirigente, attuale imputato, non avrebbe dovuto pro- cedere al rilascio dell'atto di assentimento in quanto ciò avrebbe comportato, se- condo i giudici, l'alterazione dell'assetto del territorio in un'area sino ad allora non urbanizzata;
si tratterebbe di affermazione giuridicamente errata ed affetta da vizio motivazionale, poiché, da un lato, al dirigente non competeva alcuna inizia- tiva o attività ulteriore, né tantonneno quella di contestare le formali determina- zioni assunte dalla Giunta Regionale, dall'altro, perché mostra di non tener conto delle norme giuridiche che disciplinano l'esercizio dei poteri/doveri del dirigente comunale, fissati dagli artt. 10 e segg. d.P.R. n. 380 del 2001 e 107, d. Igs. n. 267 del 2000;
inoltre, circostanza questa ritenuta rilevante, non risponderebbe al vero che l'assentita attività edificatoria fosse riferita ad un'area sino ad allora non ur- banizzata, in quanto era stato lo stesso c.t. del PM ad affermare nel proprio ela- borato che la c.e. n. 4416/2012, la c.e. n. 4420/2012 e la c.e. n. 4421/2012 fos- sero state legittimamente rilasciate, in quanto dalla verifica di conformità tra le opere realizzate e il progetto concessionato non erano state riscontrate difformità;
diversamente da quanto affermato dai giudici di merito, si sostiene in ricorso, ove il dirigente non avesse rilasciato i titoli abilitativi edilizi si sarebbe esposto non solo a responsabilità di tipo funzionale (tant'è che il suo comportamento avrebbe po- tuto integrare gli estremi del reato di cui all'art. 328 c.p.), ma anche risarcitorio nei confronti dei richiedenti le concessioni edilizie nel caso in cui egli avesse riget- tato le richieste pur a fronte di una situazione di regolarità urbanistico - edilizia.
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