Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/01/1985, n. 93
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Dopo che il pubblico dipendente, collocato a riposo, abbia ottenuto dal giudice amministrativo l'annullamento di un provvedimento inerente alla sua progressione in carriera ed influente sulla liquidazione del trattamento di quiescenza, la domanda, con la quale il dipendente medesimo deduca il colposo comportamento della amministrazione datrice di lavoro, per l'adozione e la protratta applicazione di detto provvedimento, e chieda di essere ristorato del danno subito, anche a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sui crediti relativi a quel trattamento, spetta alla cognizione del giudice ordinario, secondo la previsione degli artt. 30 secondo comma del R.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e 7 terzo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in quanto riguarda diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto amministrativo. ( V 5225/82, mass n 423052).*