Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/06/2011, n. 13642
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In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la "sorte capitale", corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importi maturati a decorrere dall'1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e 17 del d.P.R. n. 917 cit.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. D L M - Presidente di Sezione -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
Dott. B R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A D E, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
M M, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. P F, con studio in Milano, Corso di Porta Romana 89/b, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Roma), Sez. n. 35, n. 83/ 35/05, del 7 novembre 2005, depositata il 12 dicembre 2005, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 maggio 2011 dal Consigliere Dott. B R;
uditi gli avv.ti D S A, M A e Camassa Maria Pia, per l'Avvocatura Generale dello Stato, e avv. P F per il controricorrente e ricorrente incidentale;udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per la decisione dei ricorsi con applicazione del principio del duplice criterio di tassazione (Cass. n. 22974/10 e 27928/09) fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 47 del 2000 (1/1/2001), che ha introdotto il criterio unico della tassazione separata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l'impugnazione da parte del contribuente del silenzio rifiuto opposto dall'amministrazione ad una sua istanza di rimborso delle ritenute operate dal FONDENEL (in precedenza denominato PIA) nel momento in cui, al momento della cessazione del rapporto di lavoro come dirigente ENEL, il fondo previdenziale predetto gli aveva corrisposto una somma di denaro, in luogo del trattamento di pensione integrativa.
La somma corrisposta era frutto della trasformazione, avvenuta nel 1986, di un trattamento assicurativo in base a polizza attivata dall'azienda per i propri dirigenti in un rapporto previdenziale, che al momento della cessazione del rapporto di favore prevedeva la corresponsione di una rendita previdenziale o, in caso di opzione del dipendente per questa alternativa (come era avvenuto nel caso di specie), di un capitale.
Ad avviso del contribuente la somma percepita non era assoggettabile a tassazione o, in via subordinata, avrebbe dovuto essere tassata operando una ritenuta del 12,50%, come i redditi di capitale, la cui base imponibile è determinabile secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (TUIR) (nel testo vigente precedentemente alla riforma del 2004, ora art. 44). La Commissione adita accoglieva la richiesta formulata in via subordinata dal contribuente ed affermava la tassabilità della somma dallo stesso percepita mediante la ritenuta del 12,50%. L'appello dell'Ufficio era rigettato, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva che le somme versate dai fondi complementari, cui il dipendente si era iscritto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, andavano tassate ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, (TUIR) con la ritenuta d'acconto del
12,50% sulla differenza fra il capitale corrisposto ed i premi riscossi.
Avverso tale sentenza, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo. La causa è stata chiamata innanzi alla Sezione Tributaria della Corte all'udienza del 12 luglio 2010 ed il collegio, lette anche le memorie delle parti, con ordinanza n. 21684/10 depositata il 22 ottobre 2010, ha ritenuto di rimettere la causa stessa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in considerazione della particolare importanza della questione proposta con il ricorso e della riscontrata possibilità della formazione di un contrasto all'interno della sezione.
Per tali ragioni la causa è oggi chiamata innanzi a queste Sezioni Unite. Entrambi le parti hanno depositata memoria.
MOTIVAZIONE
1. Preliminarmente occorre disporre la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Con il primo motivo di ricorso principale - che risulta ammissibile non trattandosi di questioni nuove, ma di argomentazioni giuridiche a sostegno della stessa ipotesi (inapplicabilità nella specie della tassazione per i redditi da capitale), e non essendo applicabile nella specie l'art. 366-bis c.p.c., poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12 dicembre 2005 -,
l'amministrazione lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a), e art. 42, comma 4, (nel
testo vigente ratione temporis), L. 26 settembre 1985, n. 482, art.6, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1, comma 5, (convertito con L.28 febbraio 1997, n. 30), contestando la aderenza alla realtà
normativa della tesi adottata nella sentenza impugnata. 2.1. Ad avviso dell'amministrazione, anteriormente alla riforma di cui al D.Lgs. 124 del 1993, la ritenuta d'imposta del 12,50% andava applicata "alle sole prestazioni in forma di capitale corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione vita o fondi assicurativi";
non certo alle prestazioni relative ad un trattamento pensionistico integrativo, che devono intendersi soggette a tassazione separata ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 (TUIR). 3. Si tratta della questione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi, sia per l'importanza che deriva dalla estesa platea dei contribuenti interessati, sia per il profilarsi di un possibile contrasto di posizioni nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte.
4. In particolare le posizioni che si sono andate delineando circa la interpretazione della normativa applicabile fanno riferimento a due alternative esegesi: una prima, che individua un duplice criterio di tassazione;una seconda, che individua un unico criterio di tassazione.
4.1. Nel primo filone si colloca la sentenza 30 dicembre 2009, n. 27928, che ha affermato il seguente principio: "In tema di fondi previdenziali integrativi, la disciplina impositiva di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993, art. 13, comma 9, - che rinvia al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17 del (T.U.I.R.),
ed al relativo regime di tassazione separata - si riferisce, secondo l'interpretazione fornita dal D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, (convertito nella L. n. 30 del 1997), esclusivamente ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 cit. e non è, quindi, applicabile a quelli già iscritti a forme pensionistiche complementari. Pertanto, se a tali lavoratori, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, siano corrisposte somme costituite in parte da capitale riveniente dai contributi versati e per il residuo dai rendimenti netti realizzati attraverso la gestione della sorte capitale, il predetto regime di tassazione separata si applica alla sola attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto disciplina riguardante tutti i redditi comunque dipendenti da quel rapporto, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento - costituenti mero reddito di capitale non legato al rapporto di lavoro - si applica la ritenuta del 12,50% prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6".