Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/03/2021, n. 08097

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 02/03/2021, n. 08097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08097
Data del deposito : 2 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBINI IVANA nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 28/01/1970 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere D D;
MOTIVI DELLA DECISIONE A I, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Verona in relazione a due furti aggravati. Deduce violazione di legge per non avere la Corte del merito applicato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile, atteso che il trattamento punitivo è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Invero, la sentenza impugnata ricorda come la pena base, stabilita in base ai plurimi precedenti specifici dell'imputata, sia stata individuata in misura di poco superiore al minimo edittale e come l'aumento per la continuazione sia stato rapportato all'intensità del dolo, in quanto le due azioni furtive, lucidamente progettate, sono state compiute in rapida successione, nel medesimo contesto temporale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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