Cass. civ., sez. II, ordinanza 18/06/2018, n. 16003
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12846-2015 proposto da: AT EL, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE
BRUNO BUOZZI
51, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CARDI, rappresentata e difesa dall'avvocato SERGIO AGRIFOGLIO;
- ricorrente -
contro
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
97099470581, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- resistente - avverso la sentenza n. 11/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, evA depositata il 1-3105/2015;
go-A3/ 2 1 C.C. 05.03.2018 N. R.G. 12846/2015 Rel. Varrone udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2018 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. Il giudice di pace di Ravanusa con sentenza del 12 febbraio 2014 accoglieva l'opposizione a sanzione amministrativa proposta da EL AT annullando l'ordinanza ingiunzione n. 38 del 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la quale le era stato intimato il pagamento di euro 1000 per aver riportato sulle etichette delle bottiglie di vino denominato "Castello Svevo - Sicilia I.T.G.", indicazioni il cui uso era vietato nel disciplinare.
2. Avverso tale sentenza proponeva appello il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Tribunale di Agrigento accoglieva l'appello in quanto la contestazione all'appellata riguardava il fatto di aver riportato nell'etichetta la dicitura "Vino ottenuto da diverse varietà di uve pregiate" in violazione del disciplinare di produzione I.G.T. - Sicilia e l'amministrazione aveva assolto l'onere probatorio in relazione alla sussistenza della condotta illecita. Le indicazioni apposte sull'etichetta, infatti, erano riportate nel verbale di accertamento e rispetto a tale circostanza il suddetto verbale costituiva piena prova, trattandosi di un fatto attestato da un pubblico ufficiale. Pertanto risultava provata l'illiceità della condotta, per non avere il produttore osservato la normativa di settore, riportando indicazioni non conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del disciplinare di produzione per la Regione Sicilia.
3. EL AT ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare alla discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 C.C. 05.03.2018 N. R.G. 12846/2015 Rel. Varrone 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2699 c. c. Secondo la ricorrente il Tribunale di Agrigento ha erroneamente ritenuto come provati i fatti contestati, confondendo un giudizio di fatto con un giudizio di valore. Inoltre nessuna norma vieta di utilizzare le espressioni "Vino ottenuto da diverse varietà di uve pregiate", ne tantomeno contiene un elenco delle espressioni vietate. Inoltre la ricorrente ribadisce che l'espressione usata dall'articolo 7 circa il divieto di espressioni laudative e tali da trarre in inganno il consumatore è un endiadi nel senso che il significato laudativo deve essere tale da trarre in inganno il consumatore.
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione dell'articolo 360, n. 3, c.p.c. sotto il profilo della