Cass. civ., sez. III, ordinanza 30/08/2019, n. 21867
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Testo completo
18 ORDINANZA sul ricorso 4959/2018 proposto da: C G, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli n. 2 presso lo studio dell'AVVOCATO MARIA ANTONIETTA D'INTINO che lo rappresenta e difende unitamente all'AVVOCATO ANNA GIANNERINI
- ricorrente -
contro
Comune Di Prato, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli, n. 40 presso lo studio dell'AVVOCATO GIOVANNA CRESCI che lo rappresenta e difende unitamente all'AVVOCATO STEFANIA LOGLI
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 01677/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2019 da C V, osserva:
FATTI DI CAUSA
G C impugna con unico motivo, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2043 cod. civ. la sentenza della Corte di Appello di Firenze, di conferma della sentenza de Tribunale di Prato, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal C nei confronti del Comune di Prato per tardiva annotazione della costituzione di fondo patrimoniale, con conseguente sottoposizione ad azione esecutiva dell'immobile in esso conferito. Resiste con controricorso il Comune di Prato. Il ricorrente ha depositato in data 3 gennaio 2018 copia della comunicazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, nel termine di legge, memoria per l'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso afferma che la Corte di Appello di Firenze, nel confermare la sentenza del primo giudice ha errato, ritenendo insussistente il nesso causale tra la condotta gravemente colposa dell'ente territoriale, che aveva omesso di annotare la costituzione di fondo patrimoniale del 20/11/2001 in calce all'atto di matrimonio tra il C e la moglie, nonostante il tempestivo invio con raccomandata con ricevuta di ritorno effettuato in data 15/01/2002, dal notaio rogante all'ente territoriale pubblico. In conseguenza di ciò l'immobile adibito a casa familiare era stato sottoposto a procedura esecutiva dalla M.P.S. Gestione Crediti s.p.a. in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo emesso R.G. n. 4959/2018 Ud. 21/05/2019;
Estensore: C. valle 0112. ta, ,;01,4g89 eigg/P anche nei confronti del C quale fideiussore
- ricorrente -
contro
Comune Di Prato, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli, n. 40 presso lo studio dell'AVVOCATO GIOVANNA CRESCI che lo rappresenta e difende unitamente all'AVVOCATO STEFANIA LOGLI
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 01677/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2019 da C V, osserva:
FATTI DI CAUSA
G C impugna con unico motivo, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2043 cod. civ. la sentenza della Corte di Appello di Firenze, di conferma della sentenza de Tribunale di Prato, che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal C nei confronti del Comune di Prato per tardiva annotazione della costituzione di fondo patrimoniale, con conseguente sottoposizione ad azione esecutiva dell'immobile in esso conferito. Resiste con controricorso il Comune di Prato. Il ricorrente ha depositato in data 3 gennaio 2018 copia della comunicazione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e, nel termine di legge, memoria per l'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE L'unico motivo di ricorso afferma che la Corte di Appello di Firenze, nel confermare la sentenza del primo giudice ha errato, ritenendo insussistente il nesso causale tra la condotta gravemente colposa dell'ente territoriale, che aveva omesso di annotare la costituzione di fondo patrimoniale del 20/11/2001 in calce all'atto di matrimonio tra il C e la moglie, nonostante il tempestivo invio con raccomandata con ricevuta di ritorno effettuato in data 15/01/2002, dal notaio rogante all'ente territoriale pubblico. In conseguenza di ciò l'immobile adibito a casa familiare era stato sottoposto a procedura esecutiva dalla M.P.S. Gestione Crediti s.p.a. in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo emesso R.G. n. 4959/2018 Ud. 21/05/2019;
Estensore: C. valle 0112. ta, ,;01,4g89 eigg/P anche nei confronti del C quale fideiussore
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